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Ordinanza — n. 27914/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific proof of assigned credit title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27914/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the specific credit was included in the assigned block. While the appellant argued the assignment notice sufficed, the lower court correctly required concrete evidence of the specific debt's inclusion. The court upheld the lower court's factual assessment regarding the lack of proof for the specific credit transfer.

Regesto Legislator

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Art. 58 t.u.b.; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: The assignment notice for a block of credits is insufficient to prove title without specific evidence that the contested credit was included in the assigned block.

Parole chiave

Generato dall'IA
assignment of credits block assignment proof of title inadmissible appeal specific credit identification blocco del conto bancario sostegno finanziario credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 58 t.u.b.
Industria Mobili in liquidazione (D.F.D.) e suoi fideiussori, tra i quali Marzoli Evelina, con la Banca Popolare dell’Adriatico, originaria titolare del credito asseritamente rientrante nelle cessioni in blocco, ex art. 58 t.u.b., effettuate alla C.F.T.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
4277/2023), in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mezzo non proposto in ricorso.
Art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
artt. 1367 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4277/2023
Cass. n. 4277/2023), in mancanza dei presupposti di cui all’art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9793/2019 R.G. proposto da : SAGRANTINO ITALY SRL e, per essa, CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, procuratrice speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101, presso lo studio dell’avvocato PIAZZA LUCIANO (PZZLCN51E28G273T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARZOLI EVELINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COLI FRANCESCO (CLOFNC59E22G479F) -controricorrente- nonché contro D.F.D.

SRL INDUSTRIA MOBILI IN LIQUIDAZIONE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ANCONA n. 170/2018 depositata il13/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/09/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La L.S.F. Italian Finance Company e per essa la Credit Servicing ha azionato in via monitoria un credito relativo al saldo passivo di un rapporto di conto corrente, assistito da apertura di credito, intrattenuto dalla D.F.D. Industria Mobili in liquidazione (D.F.D.) e suoi fideiussori, tra i quali Marzoli Evelina, con la Banca Popolare dell’Adriatico, originaria titolare del credito asseritamente rientrante nelle cessioni in blocco, ex art. 58 t.u.b., effettuate alla C.F.T.

Finanziaria, poi alla L.S.F. e infine alla Sagrantino Italy. Il Tribunale di Pesaro ha rigettato l’opposizione di D.F.D. e di Marzoli Evelina al decreto ingiuntivo, reputando infondata la loro eccezione di difetto di legittimazione attiva sostanziale della Sagrantino Italy per non essere il credito controverso incluso tra quelli ceduti. La Corte d’appello di Ancona, in accoglimento del gravame di D.F.D. e Marzoli Evelina e ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto non dimostrato che il credito azionato in via monitoria fosse ricompreso fra quelli costituenti oggetto delle cessioni e, di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’appellata Sagrantino Italy alle spese processuali.

Ad avviso della Corte, la Sagrantino Italy non aveva assolto all’onere su essa incombente di dimostrare di essere titolare del credito azionato, essendosi limitata a produrre l’avviso di cessione dei crediti della Banca Popolare dell’Adriatico, ma la documentazione prodotta era inadeguata all’esatta ed univoca individuazione del rapporto ceduto, in quanto si limitava ad elencare in via generale i criteri di costituzione del “blocco”, senza provare l’effettiva inclusione dei crediti in contestazione fra quelli ceduti. La Sagrantino Italy e, per essa, la procuratrice Cerved Credit Management propongono ricorso, resistito da Marzoli Evelina con controricorso.

La D.F.D. in liquidazione è rimasta intimata. La società Sagrantino ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE La controricorrente Marzoli ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza di valida procura speciale alle liti, in quanto rilasciata in favore dell’avvocato Luciano Piazza per difendere un soggetto diverso (cioè la Island Refinancing s.r.l.) dalla ricorrente Sagrantino Italy e, per altro verso, in quanto la procura rilasciata dalla stessa società Sagrantino alla società di servicing Cerved Credit Management non sarebbe idonea a conferire a quest’ultima poteri di rappresentanza sostanziale della mandante.

L’eccezione è infondata. Con riferimento al primo profilo, la procura – allegata al ricorso notificato telematicamente e da ritenersi apposta in calce ad esso ex art. 83 comma 3° c.p.c. – è stata rilasciata dalla ricorrente Sagrantino Italy per il tramite della società mandataria Cerved Credit Management (giusta procura speciale Notaio Lainati) per il “giudizio da promuovere con il suesteso ricorso davanti alla ecc.ma Corte di Cassazione avverso la sopra indicata sentenza n. 170/2018 dei 18/9/2017-13/2/2018, non notificata, emessa dalla Corte di Appello di Ancona nel giudizio civile iscritto al n. 1398/2013 R.G. della medesima Corte territoriale” ed è stata sottoscritta dal dott.

Claudio Mandelli, nella qualità di procuratore speciale della predetta Cerved Credit Management in virtù dei poteri a lui conferiti con la procura Notaio Bergamo di Roma del 23/2/2018. La circostanza che nel corpo della procura ad litem, chiaramente rilasciata da Sagrantino Italy a mezzo della sua mandataria, si faccia riferimento a un’altra società (“Island Refinancing S.r.l.”) estranea al presente giudizio, costituisce un evidente e ininfluente refuso che non inficia la corretta identificazione del soggetto effettivamente rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato Piazza.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che la sottoscrizione del mandato ad litem da parte del legale rappresentante della società ricorrente il quale erroneamente si qualifichi come legale rappresentante di altra società (cfr. Cass.n. 8476/2015) ovvero l’indicazione nella procura del nominativo di un avvocato diverso da quello che sottoscrive il ricorso (cfr. Cass.n. 1081/2016) integrino meri errori materiali, insuscettibili di determinare la nullità della procura, in conformità all’orientamento delle Sezioni Unite, secondo il quale, nei casi dubbi, la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici enunciato dagli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c. (SU n. 36047/2022).

Con riferimento al secondo profilo, la procura (Notaio Lainati del 3/7/2013) rilasciata dalla società di cartolarizzazione Sagrantino Italy prevede un vasto elenco di poteri attribuiti alla società di servicing C erved Credit Management, incluse ampie facoltà di disporre dei diritti di credito nella titolarità di Sagrantino Italy. Venendo ad esaminare i motivi di ricorso, il primo che denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa o apparente motivazione asostegno della riforma della sentenza di primo grado, è inammissibile, avendo la Corte territoriale diffusamente illustrato, conformemente alle risultanze della c.t.u. svolta in giudizio, le ragioni per le quali il credito azionato non era ricompreso tra i crediti ceduti in blocco dalla Banca Popolare dell’Adriatico, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4.6.2003, che si riferiva ai soli crediti “integralmente erogati” oltre che “in sofferenza”.

Il secondo motivo, pur denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 58 t.u.b., 4 L. n. 130/1999 e 2697 c.c., è ugualmente incentrato sulla perplessità della motivazione che è, invece, giustificata e argomentata nell’illustrazione delle ragioni esplicative della mancata prova della titolarità del credito dal lato attivo. Se è vero in generale chela produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco”, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (cfr.

Cass. n. 4277/2023), in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mezzo non proposto in ricorso. Inammissibile è la censura con cui si assume che la Corte di merito abbia errato nel ritenere non concretamente o integralmente erogato il credito per l’importo previsto, risolvendosi il terzo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1842, 1843 e 1243 c.c., 115 e 116 c.p.c., nella critica di un giudizio di fatto motivato dalla Corte di merito. Il quarto motivo, deducente la violazione degli artt. 1147, 1153 e 2697 c.c. per la mancata applicazione del principio dell’acquisto in buona fede, in presenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto e del possesso in buona fede del credito da parte della Sagrantino Italy, è inammissibile, trattandosi di una questione poco comprensibile nei suoi presupposti fattuali e, comunque, non trattata nella sentenza impugnata e, quindi, nuova, non precisandosi se e quando introdotta nel giudizio di merito.

E’ infine inammissibile il quinto motivo che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, per non avere la Corte d’appello ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio di appello. La sentenza impugnata ha regolato le spese in applicazione del principio della soccombenza, essendo incensurabile in sede di legittimità il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di compensarle. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudiziodi cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 9200,00. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore