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Ordinanza — n. 27852/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for nullity due to surprise ruling on contract validity without prior adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27852/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted Artemisia Biomedica's appeal against the Salerno Court of Appeal's judgment, which had revoked a mandatory payment order. The lower court had unexpectedly ruled that the contract was invalid due to lack of proof, a point never raised by the parties during the appeal. The Court held this violated the principle of adversarial proceedings because the issue was mixed fact and law, requiring prior opportunity for defense.

Regesto Legislator

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Art. 101, para. 2 c.p.c.; Art. 384, para. 3 c.p.c.; The judgment is null if the court raises a mixed fact and law issue ex officio without granting parties a term to argue it, violating the right of defense.

Parole chiave

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surprise ruling nullity of judgment violation of adversarial proceedings mixed fact and law right of defense ex officio ruling contract validity contratto di compensazione

Disposizioni normative citate

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Art. 101, para. 2 c.p.c.
La Corte ha, invero, rilevato d’ufficio ‒ senza concedere alle parti un termine per dedurre sulla stessa, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c.
Art. 384, para. 3 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 360, para. 1, nn. 3 and 4 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 8, quater and quinquies, D.Lgs. n. 502/92
art. 101 c.p
Le difese che la Artemisia avrebbe spiegato (mancata contestazione del regime di accreditamento provvisori, ed altro), sono contenute nel secondo motivo di ricorso, ma è evidente che ‒ per effetto della violazione dell’art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cassazione Civile n. 11308/2020 sez. 1
"della terza via" o "asorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Cassazione Civile n. 11308/2020 sez. 1);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26252/2020 R.G. proposto da : ARTEMISIA BIOMEDICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 10, presso lo studio dell’avvocato POLIZIO LICIA (PLZLCI64E69H703R) rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARTINO ANGELA (DMRNGL75M47H703C) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CASILLI VALERIO (CSLVLR57D28H703S) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 200/2020 depositata il14/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA FATTI DI CAUSA Con rituale atto di citazione la ASL Salerno propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 532/07 emesso dal Tribunale di Salerno su istanza della Artemisia Biomedica srl, per la somma di € 44.189,17, oltre interessi legali e spese processuali, per prestazioni sanitarie rese nei mesi di novembre e dicembre 2006 quale struttura provvisoriamente accreditata. L’ASL Salerno, dopo aver preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del g.o., lamentava che Artemisia Biomedica srl non aveva diritto agli importi richiesti perché per il mese di novembre 2006 era stato già sforato il tetto di spesa.

Si costituì Artemisia Biomedica srl chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e precisando che di tale presunto sforamento non era mai stato comunicato alcunché, né tantomeno alla data dell’opposizione risultava individuato il tetto massimo di spesa. Il giudice dichiarò il decreto opposto provvisoriamente esecutivo. Con sentenza nr. 3004/2013, il Tribunale di Salerno rigettò l’opposizione e, per l’effetto, confermò il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo. Su impugnazione della Asl Salerno, la Corte di Appello di Salerno riformò la sentenza di primo grado revocando il decreto ingiuntivoe rigettando la domanda di pagamento di Artemisia Biomedica srl, per mancanza di prova di un valido accordo contrattuale tra le parti.

Avverso la sentenza della la Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Artemisia Biomedica srl affidato a due motivi. L’Asl Salerno resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso sono così rubricati: Con il primo motivo la ricorrente lamenta: Violazione e falsa applicazione degli artt 101 co. 2, 384 co. 3 c.p.c., 111 e 24 Cost in relazione all’art 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., essendo la sentenza affetta da nullità per vizio di c.d. pronuncia a sorpresa. Secondo il ricorrente, la pronuncia avrebbe violato il principio del contraddittorio per avere il giudice del gravame posto a fondamento della propria decisione una questione di nullità rilevata d'ufficio, senza concedere un termine alle parti per dedurre sulla rilevata circostanza.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la Violazione e falsa applicazione dell’art115 c.p.c. e degli artt 8 quater e quinquies d. lgs. n. 502/92 in relazione all’art 360 co. 1 n. 3 c.p.c. La sentenza sarebbe comunque da annullare nella parte in cui la Corte di appello di Salerno ha ritenuto che il rapporto tra la Artemisia e la Asl sia affetto da nullità per mancanza del contratto richiesto dall'art 8 quinquies d. lgs. n. 502/92 e ciò in quanto tale d.lgs. ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il c.d. accreditamento, ma, non essedo stato attuato tale regime, si eraprovveduto ad un regime di c.d. accreditamento provvisorio, nei limiti e alle condizioni previste nelle convenzioni preesistenti.

Il regime dell’accreditamento non avrebbe modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico che resta di natura concessoria. Secondo la ricorrente l a sospensione ex lege prevista dall’art 8 quinquies si riferirebbe solo all’accreditamento definitivo e il comma in esame era stato aggiunto nel 2008 e non poteva avere efficacia retroattiva. La natura di accreditamento provvisorio non era mai stata contestata dalla Asl e dalle sue difese emerge che nulla fosse dovuto perché le somme erano afferenti ad un presunto e non provato sforamento del tetto di spesa, eccezione che non poteva non presupporre un rapporto di convenzionamento in essere con il servizio sanitario locale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo. Infatti l'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità dellasentenza (cd. "della terza via" o "asorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato” (Cassazione Civile n. 11308/2020 sez. 1);

Nella specie, la Corte d’appello, sebbene l’appellante ASL si fosse lamentata ‒ come risulta dalla stessa sentenza (p. 2) ‒ esclusivamente del superamento del tetto di spesa, per la prima volta ha introdotto il tema, estraneo al dibattito processuale, della nullità del rapporto tra la struttura sanitaria e l’ASL, ritenuto, invece, sussistente dal primo giudice. La Corte ha, invero, rilevato d’ufficio ‒ senza concedere alle parti un termine per dedurre sulla stessa, ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. ‒ la «mancanza in atti della prova di un valido accordo contrattuale tra le parti».

Si tratta, com’è evidente, di una questione mista di fatto e di diritto, sulla quale andava instaurato un contraddittorio tra le parti. Le difese che la Artemisia avrebbe spiegato (mancata contestazione del regime di accreditamento provvisori, ed altro), sono contenute nel secondo motivo di ricorso, ma è evidente che ‒ per effetto della violazione dell’art. 101 c.p.c. ‒ la ricorrente ha perso un grado di giudizio. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del g