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Ordinanza Interlocutoria — n. 27837/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to public hearing due to bankruptcy of party affecting litigation capacity in Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27837/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the interlocutory proceeding to a new public hearing following the bankruptcy declaration of the appellant. While the Court noted that bankruptcy does not automatically interrupt Cassation proceedings due to their ex officio nature, it recognized that the defense mandate dissolves immediately upon bankruptcy. Consequently, the court ordered a remand to address the necessity of adapting litigation assistance to the unique procedural characteristics of the Cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 375, u.c., cod. proc. civ.; While bankruptcy does not interrupt Cassation proceedings, the immediate dissolution of the defense mandate requires the court to remand the case to a public hearing to ensure adequate litigation assistance.

Parole chiave

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Cassation procedure bankruptcy declaration litigation capacity defense mandate ex officio nature procedural interruption remand to hearing risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 375, u.c., cod. proc. civ.
4795); --ritenuto quindi che si delinea l’esigenza di adeguare l’assistenza e la difesa in giudizio della parte dicui sopravviene il difetto di legittimazione processuale alla natura (tralaticiamente)ascritta al giudizio di cassazione di processo ad impulso di ufficio; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ.,

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3660
Cass. 24.2.2020, n. 4795
Cass. 24.2.2020, n. 4795); --ritenuto quindi che si delinea l’esigenza di adeguare l’assistenza e la difesa in giudizio della parte dicui sopravviene il difetto di legittimazione processuale alla natura (tralaticiamente)ascritta al giudizio di cassazione di processo ad impulso di ufficio; visto l’art.
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Testo completo

nio Pietro Lamorgese - Consigliere R.G.N.: 2 7 06 /201 9 dott. Luigi Abete -Consigliere rel. Cron.: dott. Eduardo Campese - Consigliere Rep.: dott. Eleonora Reggiani - Consigliere C.C.: 1 9 / 6 /202 3 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2706- 201 9 R.G. proposto da: RUSCIANO DISTRIBUZIONE s.r.l.– p . i . v.a. 0 76 1 1110631 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, al corso d’Italia, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Giacomo Carini e dell’avvocato Giovanni Carini che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA s.p.a. – c.f. 00884060526 / p.i.v.a. 01483500524– in p e r s o na del procuratore dottor Roberto Irpo giusta procur e speciali per notar Mario Zanchi in data 6 . 6 .201 8 ed in data 12.5.2014 , rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Francesco Fiore ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Roma, alla via Angelo Brofferio, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Stefania Bellei.CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 4653/2018 del la Corte d’Appello di Napoli , --udita la relazione nella camera di consiglio del19 giugno 202 3 del consigliere dott.

Luigi Abete, --ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza,in considerazione della particolare rilevanza in diritto di taluni profili involti dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della “Rusciano Distribuzione” s.r.l. (la ricorrente ha depositato nota, datata 8.2.2022, con cui ha comunicato che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 24.2.2020 ed ha chiesto dichiararsil’interruzione del giudizio); --rilevatoinvero, per un verso, che questa Corte spiega tradizionalmente che il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione, non determina l’interruzione del processo exart. 299 e ss. cod.proc. c iv ., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio; cosicché, una volta instauratosi il giudizio di Cassa, ione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art.302 c.p.c. (cfr.

Cass. (ord.) 12.2.2021, n. 3660); --rilevato invero, per altro verso, che questa Corte ha assunto che per effetto della dichiarazione di fallimento del cliente il mandato difensivo si scioglie immediatamente, anche nel caso in cui esso sia relativo ad un procedimento pendente in Cassazione, non trovando applicazione il principio dell’ultrattività del mandato sol perché l’apertura del fallimento non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, fondandosi la mancata interruzione esclusivamente sull’impulso d'ufficio che lo caratterizza (cfr.

Cass. 24.2.2020, n. 4795); --ritenuto quindi che si delinea l’esigenza di adeguare l’assistenza e la difesa in giudizio della parte dicui sopravviene il difetto di legittimazione processuale alla natura (tralaticiamente)ascritta al giudizio di cassazione di processo ad impulso di ufficio; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ.,

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 giugno 2023. Il presidente