Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27753/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior cassation ruling on the same bankruptcy trustee fee case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27753/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying bankruptcy trustee fee decree had already been remanded by this Court in a previous ruling. The appellant argued for the state to cover excess fees, but the Court held that the principle of unity of decision prevents examining a new appeal when the same matter is pending in another instance. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the fee calculation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 Cost.; Cass. n. 30069/22: When a prior cassation ruling on a merits decision is pending, a subsequent independent appeal on the same matter is inadmissible due to the principle of unity of decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of unity of decision inadmissible appeal pending cassation ruling bankruptcy trustee fees duplicate litigation compenso del curatore fallimentare ufficiale dei fallimenti risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 Cost.
115/02 e dell’art. 36 Cost.(secondo motivo).RG n.
Art. 1 d.m. n. 570/02
Art. 2 d.m. n. 570/02
Art. 36 d.P.R. n. 115/02
115/02 e dell’art. 36 Cost.(secondo motivo).RG n.
Art. 39 l.fall.
Art. 2230 c.c.
Art. 2232 c.c.
Art. 2233 c.c.
Art. 2234 c.c.
art. 36 Cost
115/02 e dell’art. 36 Cost.(secondo motivo).RG n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12430/10
Cass. n. 12038/14
Cass. n. 7096/16
Cass. sez. un. n. 20621/23
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

s o iscritt o a l numer o 24650 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da Poponcini Cristiano Luca Massimiliano, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Mario Romano Chiaverini, presso lo studio del quale in Roma, alla via Ernesto Vasile, n. 12, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Nylstar NV -intimato- per la cassazione deldecreto del T ribunale di Monza , depositato in data 10 giugno 2020; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Oggetto: Fallimento - - Compenso curatore.RG n. 24650/20 Angelina-Maria Perrino estensore Fatti di causa Cristiano Luca Massimiliano Poponcini ha svolto attività di curatore del Fallimento di Nylstar NV dal 2007 fino a quando, nel 2018,ha rinunciato all’incarico e, insieme col curatore che gli era succeduto, ha presen tato istanza per la liquidazione del proprio compenso, chiedendo che gli importi eccedenti le disponibilità fallimentari, pari, al momento della richiesta, a euro 39.447,21, fossero posti a carico dell’erario. Il Tribunale di Monza ha determinato il compenso spettante a Poponcini in euro 231.555,25, al lordo della ritenuta d’acconto, ma ha omesso, senza motivazione, di porre gli importi eccedenti le disponibilità fallimentari a carico dell’erario.

Il Tribunale ha successivamente respinto l’istanza di correzione proposta da entrambi i curatori, ritenendo minimale l’attività svolta dal curatore Poponcini nell’interesse della massa, in considerazione dell’ampio ricorso a consulenze professionali, oltre che a un coadiutore. Poponcini propone ricorso contro il decreto di liquidazione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che illustra con memoria, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.- Coi due motivi di ricorso, fra loro connessi perché frammentazione di un’unica censura, concernente l’omessa previsione a carico dell’erario dell’importo del compenso eccedente le disponibilità fallimentari, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 l.fall., degli artt. 2230, 2232, 2233, 2234 c.c. e 36 Cost. (primo motivo), nonché l’omessa pronuncia sull’istanza di porre a carico dell’erario gli importi eccedenti le disponibilità fallimentari, in violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/02, 146-299 del d.P.R. n. 115/02 e dell’art. 36 Cost.(secondo motivo).RG n. 24650/20 Angelina-Maria Perrino estensore 2.- Il ricorso è improcedibile, in quanto, come lo stesso ricorrente segnala con la memoria, il medesimo decreto oggi impugnato è stato cassato con rinvio da questa Corte con ordinanza n. 30069/22. 2.1.- Va dunque applicato il principio, ripetutamente enunciato daquesta Corte, secondo cui , n ell'ipotesi in cui avverso una pronuncia di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso presentato come autonomo, senza peraltro che sia portata a conoscenza della Suprema Corte la pendenza della pluralità di impugnazioni, la mancata riunione delle due impugnative, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide - comportandone la nullità-sulla validità della pronuncia già adottata (anche là dove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente, essendosi determinata l'inversione dei due mezzi, com’è avvenuto nel caso in esame), preclude, tuttavia, in forza del principio di unità della decisione, l'esame dell'altro ricorso, il quale diventa improcedibile (Cass. n. 12430/10; n. 12038/14; n. 7096/16). 3.-Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva del Fallimento intimato. 3.1.- Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto, in base ai principi fissati, per il caso di dichiarazione d’improcedibilità del ricorso, da Cass., sez. un., n. 20621/23.

Per questi motivi La Corte dichiara improce dibile il ricorso e dà atto della sussistenza dei presupposti processuali ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Co