Italian court dismisses appeal due to withdrawal, ruling legal costs are shared between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and subsequently dismissed the case after the appellants withdrew their lawsuit. Although the lower court had previously rejected the appeal for lacking sufficient argumentative substance, the parties later agreed to settle the dispute. Consequently, the court extinguished the proceedings and ordered the legal expenses to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: The withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, and when accepted by the opposing party, legal costs are shared as agreed, rendering further admissibility analysis unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00763/2021R.G. proposto da: Fornalé M ichele e F ornal é E nzo , rappresentati e difesi dall’avvocato Stefania Contaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63, giusta procura speciale alle liti del 7 settembre 2023 inatti; -ricorrenti – Contro Gardant Liberty Servicing S.p.A., già CF Liberty Servicing S.p.A., mandataria di Banco BPM S.p.A., in persona del l.r.p.t., domiciliat a in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e all’indirizzopec avvalbertozorzi@ordineavvocativrpec.it , Oggetto: conto corrente AC– 2 7 / 0 9 / 202 3 r.g. n. 00763/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini rappresentata e dife sa da ll’avv. Alberto Zorzi , giusta procura in calce alcontroricorso; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2657/2020 della Corte D i A ppello di Venezia , pubblicatail 12/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023dal Consigliere Dott. Paolo F raulini . RITENUTO CHE 1. Con sentenza pubblicata in data 12 ottobre 2020 , la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona ave va rideterminato il saldo di due conti correnti bancari accesi da Edilgraniti s.r.l. presso il Banco Popolare Soc.
Coop. – oggi Banco BPM S.p.A. – condannando i fideiussori della società Enzo e Michele Fornalé a pagare, in sol i do con la garantita, la complessiva somma di euro 4.292.524,95.
2. L a Corte di appello ha d ichiarato l’ inammissibilità dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti rilevando come , ai sensi dell'art . 342 cod. proc. civ., non sia sufficiente manifestare la volontà di impugnare la decisione gravata o un capo della stessa, ma occorra altresì l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mira a incrinare il fondamento logico giuridico della stessa e che pertanto le censure dell'appellante, pur senza dover assumere una forma determinata, devono comunque tradursi nella chiara esplicitazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, con un argomentata critica della decisione impugnata e con una chiara enunciazione delle ragioni di dissenso, idonee a condurre a r.g. n. 00763/2021 Cons. est.
Paolo Fraulini una diversa decisione; l'applicazione di tali principi alla fattispecie conduceva alla declaratoria di inammissibilità del gravame,atteso che gli allora appellanti si erano limitati, a fronte del rigetto di tutte le doglianze proposte con l'atto di citazione introduttivo, a dedurre la sostanziale preferenza per una delle ipotesi ricostruttive sviluppate nella consulenza tecnica di primo grado diversa da quella adottata dal primo giudice, senza alcun a argomentazione volta a delineare il ragionamento logico e giuridico che avrebbe cond otto a dover valorizzare le diverse risultanze dell'elaborato peritale.
3. Avverso detta sentenza Enzo e Michele Fornalé ha nno proposto ricorsoper cassazione affidato a un motiv o .
4. Gardant Liberty Servicing S.p.A. , quale mandataria di Banco BPM S.p.A., ha resistitocon controricorso.
5. Con atto datato 8 settembre 2023 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con compensazione delle spese.
6. La rinuncia è stata accettata dalla Gardant Liberty Servicing S.p.a. con atto datato 13 settembre 2023. CONSIDERATO CHE 1. La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
2. Le spese legali sono compensate tra le parti , come da esse espressamenteconvenuto.
3. È escluso nel caso di specie il raddo p pio del contributo unificato (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).r.g. n. 00763/2021 Cons. est. Paolo Fraulini
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spesedi fase. Così deciso in Roma, nella camera di cons