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Decreto — n. 27650/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 27650/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against the Ministry of the Interior, did not act to preserve the appeal after the proposal for judgment was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the relevant procedural code, resulting in the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for judgment.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal forty day period procedural extinction failure to request decision statutory time limit pagamento a contanti del saldo saldo scoperto intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
cronol.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
cronol.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3503/2023 R.G. proposto da : EREMOSETE TIMOTHY, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PUCILLO ETTORE FAUSTO (PCLTRF67D25H827A) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- Avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di MILANO n. cronol.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,