Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the bankruptcy decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Futura Funds SICAV PLC, filed a recourse against the bankruptcy of Maiora Group SPA but did not act on the court's proposal for judgment. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver and dismissed the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1481/2022 R.G. proposto da : FUTURA FUNDS SICAV PLC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PARIONE, 23, presso lo studio dell’avvocato MASCIA GIANMARCO (MSCGMR74P15B354M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTOFFANINI GIOVANNI (CRSGNN57D24D969G) -ricorrente- contro FALLIMENTO MAIORA GROUP SPA, elettivamente domiciliato in BARI VIA PUTIGNANI, 47 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato MASTRORILLI ROBERTA (MSTRRT68D41A662Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n.13556/2020 depositata il 15/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg