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Ordinanza Interlocutoria — n. 27547/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds, ordering public hearing for necessary joinder of creditors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27547/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the bankruptcy court's decision to extend bankruptcy to a silent partner who interfered in management. The lower court rejected the partner's claim based on contradictory employee testimonies and evidence of unauthorized withdrawals from company accounts. Consequently, the Court ordered the case to be heard in public session to address the novel legal issue regarding necessary joinder of creditors.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: When a question of general legal value arises concerning the necessary joinder of creditors in bankruptcy extension proceedings, the appeal must be treated in public hearing for further examination.

Parole chiave

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necessary joinder of creditors bankruptcy extension silent partner interference public hearing requirement nomofilactic value amministrazione infedele qualificata responsabilità del gerente società di gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

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n. 10795/014
fallita- qualità già affermata da questa Corte con la sentenza n. 10795/014, ancorché in relazione al solo procedimento di reclamo - appare merite vole di approfondimento; -che pertanto il ricorso va trattato in pubblica udienza.
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Testo completo

icorso iscritt o a l numer o 3030 del ruolo generale dell’anno 2023,proposto da Avellino Sabina, rappresentat a e difes a , giusta procura specialein calce al ricorso, dall’avv. Antonella Cittadino, presso lo studio dellaquale in Livorno, alla via Verdi, n. 7, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.a.s. Carrozzeria Reali di Reali Giancarlo, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Simone Tinagli, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via dell’Amba Aradam, presso lo studio dell’avv.

Riccardo Mariotti -controricorrente- e nei confronti di Iannuzzi Giuseppe, Reali Jacopo -intimati- Oggetto: Fallimento - Fallimento in estensione di socio accomandante ingeritosi nella gestione della società- Creditori istanti - Litisconsorzio necessario- Violazione-Rilevanza.RG n. 3030/23 Angelina-Maria Perrino estensore per la cassazione della sentenza della sentenza dellaCorte d’appello diFirenze, pubblicata il 28 dicembre 2022 , n. 289 6 / 22 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Rilevato che: -emerge dalla sentenza impugnata che Sabina Avellino è stata dichiarata fallita in estensione del fallimento della s.a.s. Carrozzeria Reali di Reali Giancarlo, in quanto socia accomandante ingeritasi nella gestione della carrozzeria Reali: -in sede di reclamo, promosso dall’odierna ricorrente, la Corte d’appello ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti il fallimento della società, e ha escluso la necessità della rimessione al primo giudice, che pure a tale integrazione non aveva provveduto, in base alla considerazione che i creditori in questione avevano interesse a mantenere intatta l’estensione del fallimento sociale alla socia accomandante, al fine di potersi soddisfare anche sui beni di costei; - nel merito il giudice d el reclamo l’ha rigettato fa cendo leva, a comprova dell’ingerenza della socia accomandante nella gestione della società, sulle dichiarazioni rese dal dipendente Di Cesare e dall’avv.

Bartolini, secondo le quali era appunto Sabina Avellino a occuparsi della carrozzeria, gestendo il personale e comportandosi da titolare con pieni poteri; dichiarazioni ritenute particolarmente significative, perché, le une, frontalmente contrarie a quelle rese da altro dipendente, sulle quali aveva puntatola reclamante, e, le altre, provenienti da un avvocato, difensore di altra società, sicuramente disinteressato alle vicende di causa; - q uesti elementi di prova, ha aggiunto il giudice d’appello, sono stati riscontrati dalla piena operatività sul conto corrente della società della socia, che aveva provveduto a prelievi di ingente importo da quel conto in favore di sé stessa, con causale “provvigioni” –identiche a quelle spettanti al socio accomandatario- RG n. 3030/23 Angelina-Maria Perrino estensore o “prel socio”, la giustificazione dei quali era rimasta priva di qualunque riscontro; -e, ancora, il giudice d el reclamo ha sottolineato che Sabina Avellino era socia della carrozzeria nella misura del 99%, il che denotava il suo interesse al buon andamento di gestione e, quindi, spiegava la sua ingerenza; - c ontro questa sentenza Sabina Avellino prop one ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il solo fallimento della società replica con controricorso.

Considerato che: - il primo motivo del ricorso lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 c.p.c., stantela mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti per il fallimento della società sin dalla fase dell’istruttoria prefallimentare; -che la questione, di valenza nomofilattica, inerente la qualità di litisconsorti necessari di detti creditori nel giudizio promosso dal curatore per ottenere l’estensione del fallimento al socio accomandatario occulto di una s.a.s. fallita- qualità già affermata da questa Corte con la sentenza n. 10795/014, ancorché in relazione al solo procedimento di reclamo - appare merite vole di approfondimento; -che pertanto il ricorso va trattato in pubblica udienza.

Per questi motivi La Corte dispone che il giudizio sia trattato in pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo. Così