Court remands case for public hearing to determine necessary creditors as co-litigants in extension bankruptcy of silent partner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the appellate court's rejection of the extension of bankruptcy to a silent partner who managed the company. The lower court found the partner acted as a managing partner despite formal withdrawal based on cash flow evidence and bank card usage. Consequently, the case was remanded for public hearing to resolve the procedural issue regarding which creditors must be co-litigants in the extension proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 l.fall.; Art. 100 l.fall.: The extension of bankruptcy to a silent partner who managed the company does not apply the annual declaration term, but the court must determine the necessary co-litigants, including creditors, in the extension proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
icorso iscritt o a l numer o 5310 del ruolo generale dell’anno 2023,proposto da Richiardi Guido, rappresentat o e difes o , giusta procura specialeredatta su foglio separato congiunto al ricorso, dagli avvocati Carlo Parvis e Anselmo Carlevaro, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Monte Zebio, n. 7 -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro Fallimento di s.a.s. RGV di Pesante Antonio, del socio illimitatamente responsabile Antonio Pesante e di Guido Richiardi, in persona de l curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e allegato al controricorso, in calce al controricorso, dagli avvocati Alessandro Cavallito e Silvio Carloni, elettivamente Oggetto:
Fallimento - Fallimento in estensione di socio accomandante ingeritosi nella gestione della società- Socio occulto - Termine per la dichiarazione di fallimento.RG n. 5310/23 Angelina-Maria Perrino estensore domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Filippo Corridoni, n. 14 -controricorrentee ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della sentenza dellaCorte d’appello diTorino, pubblicata il 31 gennaio 2023, n. 85/2023 ; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.
Rilevato che: - e merge dalla sentenza impugnata che Guido Richiardi , che era stato socio accomandatario della s.a.s. R.G.V. di Pesante Antonio e C.sino al 25 agosto 2013 e poi accomandante sino al 30 ottobre 2018, ed era poi receduto, con iscrizione del recesso nel registro delle imprese risalente al 31 maggio 2019, è stato dichiarat o fallit o in estensione del fallimento della so cietà nonché del socio accomandatario Antonio Pesante, nella qualità di socio accomandatario occulto; - l a C orte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dal fallito in estensione; - a fondamento della decisione , il giudice del reclamo ha anzitutto rimarcato che, in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale previsto per la dichiarazione di fallimento dall’art. 10 l.fall., che si riferisce ai soli soggetti che abbiano provveduto all’adempimento formale dell’iscrizione e, in particolare, all’ipotesi di scioglimento del rapporto nei confronti del singolo socio, non certo a quello della società.
Per conseguenza nessun limite temporale si configura per la dichiarazione di fallimento del socio occulto che risulti dopo l’avvenuto fallimento della società; - ha poi aggiunto che il termine annuale neanche può essere ancorato alla data d’iscrizione del recesso nel registro delle imprese qualora il socio occulto, per quanto formalmente accomandante RG n. 5310/23 Angelina-Maria Perrino estensore prima del recesso,si sia in realtà ingerito nella gestione della società prima e dopo di questo; -situazione, questa, ha proseguito la Corte d’appello, riferibile al caso in questione, poiché Guido Richiardi ha rivestito continuativamente la qualità di amministratore della società, gestendola di fatto e adottando scelte proprie degli amministratori, pure nei rapporti coi dipendenti, con i fornitori e con le banche; -la Corte d’appello è pervenuta a questa valutazione facendo leva, tra l’altro, sulla continuità e la ripetitività dei versamenti in contanti operati dal fallito sul conto corrente della società con la carta di versamento ad esso correlata, e sulle dichiarazioni di riscontro dei testi escussi, i quali avevano riferito che Richiardi si recava quotidianamente presso i negozi e ritirava il saldo cassa; -il giudice del reclamo ha quindi ritenuto che il fallito abbia in realtà continuato a rivestire la qualità di socio accomandatario anche dopo il formale recesso dalla società, in quanto ha conservato la delega a operare sul conto corrente societario e mai ha restituito la carte di versamento collegata a quel conto; ha poi escluso la rilevanza della mancanza di specifiche operazioni bancarie nel periodo successivo al recesso, posto che in quel periodo era cessata l’ordinaria movimentazione del conto, con particolare riguardo agli accrediti degli incassi dei negozi, mentre gli assegni bancari, comunque emessi, sono risultati privi di copertura; - Guido Richiardi propone ricorso contro questa sentenza per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, di cui il terzo declinato in distinte sub-censure, cui il Fallimento della società, del socio accomandatario e del socio occulto fallito in estensione replica con controricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo, e contrastato con controricorso dal ricorrente; -entrambe le parti depositano memoria.
Considerato che:RG n. 5310/23 Angelina-Maria Perrino estensore -il giudizio di reclamo si è svolto senza che sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti per ilfallimento della società; -che il collegio ritiene opportuno rimeditare sulla questione, di rilievo nomofilattico, della qualità di litisconsorti necessari di tali creditori nel procedimento di secondo gradoinerente la richiesta del curatore di estensione del fallimento di una s.a.s. al socio accomandatario occulto, già affermata da questa Corte con la sentenza n.17795/2014; -che il ricorso va pertanto trattato in pubblica udienza.
Per questi motivi La Cortedispone la trattazione del giudizio in pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo. C