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Ordinanza — n. 27478/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late opposition filing under summary procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27478/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vincenzo Cantafio's appeal against a lower court ruling declaring his opposition inadmissible for being filed late. Cantafio argued the opposition was untimely, but the court clarified that oppositions against cost decrees in bankruptcy proceedings follow the summary procedure, granting a 30-day appeal period instead of the previous 20 days. Consequently, the court found the opposition filed after 30 days was indeed untimely and rejected the appeal, while awarding costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 702-quater c.p.c.; Art. 15 d.lgs. 150/2011: Oppositions against cost decrees in bankruptcy proceedings are governed by the summary procedure, establishing a 30-day deadline for filing that renders late submissions inadmissible.

Parole chiave

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bankruptcy cost decrees summary procedure rules admissibility of opposition 30-day appeal period untimely filing azione di contestazione sospensione della procedura di fallimento annullamento della dichiarazione di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 702-quater c.p.c.
Vincenzo Cantafio, su incarico del curatore del fallimento di s.r.l.Etty Mancini Moda, promosse con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
Art. 15 d.lgs. 150/2011
L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
Art. 170 comma 1 d.P.R. 115/2002
Il testo originario dell'art. 170, comma 1, del d.P.R.
Art. 34 comma 17 d.lgs. 159/2011
170 comma 1, sostituito dall’art. 34, comma 17, del d.lgs.
Art. 702-bis c.p.c.
Vincenzo Cantafio, su incarico del curatore del fallimento di s.r.l.Etty Mancini Moda, promosse con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. alcune azioni volte a recuperare attivo alla massa, che furono accolte, di modo che presentò istanza per la liquidazione del compenso.
art. 702-bis c.p
Vincenzo Cantafio, su incarico del curatore del fallimento di s.r.l.Etty Mancini Moda, promosse con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27418/17
115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario(in termini, in relazione al compenso del c.t.u., Cass. n. 27418/17; n.
Cass. n. 3848/20
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Testo completo

o iscritt o a l numer o 5347 del ruolo generale dell’anno 2016,proposto da Cantafio Vincenzo, rappresentato e difeso da sé stesso, oltre che dagli avvocati Olga Durante e Maria Caterina Inzillo, con le quali si domicilia in Roma, alla via P. Leonardi Cattolica, n. 3, nello studio dell’avv. Alessandro Ciufolini -ricorrente- contro Ministero della giustizia, in persona del M inistro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -controricorrente- per la cassazione dell’ordinanzadel T ribunale di Vibo Valentia depositata in data 18 gennaio 2016; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Oggetto: Fallimento-Decreto di liquidazione compensi ad avvocato. Termine d’impugnazione.RG n. 5347/16 Angelina-Maria Perrino estensore Fatti di causa Emerge dall’ordinanza impugnata che l’avv. Vincenzo Cantafio, su incarico del curatore del fallimento di s.r.l.Etty Mancini Moda, promosse con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. alcune azioni volte a recuperare attivo alla massa, che furono accolte, di modo che presentò istanza per la liquidazione del compenso. Il giudice unico del Tribunale di Vibo Valentia, tuttavia, rigettò l’istanza in quanto, sebbene il giudice delegato al fallimento della parte resistente, anch’essa fallita, avesse attestato la mancanza di liquidità nelle casse della procedura ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, il tribunale, nel condannare alla rifusione delle spese la parte soccombente, non aveva disposto che il pagamento fosse eseguito nei confronti dello Stato.

L’avv. Cantafio impugnò il decreto ex art. 702-bis c.p.c., ma il giudice unico del tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto proposta, a fronte della notificazione del decreto impugnato, risalente al 24 luglio 2012, soltanto in data 26 ottobre 2012, e quindi tardivamente. Contro quest’ordinanza l’avv. Cantafio propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il Ministero della giustizia risponde con controricorso. Motivi della decisione 1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente,perché connessi, il ricorrente lamenta: - ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., perché il giudice unico del tribunale ha deciso la controversia in base a una questione di diritto rilevata d’ufficio, sulla quale non ha sollecitato il contraddittorio delle parti, e comunque risolta in maniera erronea (primo motivo); - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.24 Cost., 15 e 34, comma 17, del d.lgs. n. 150/11 e 14 delle preleggi, in quanto il giudice unico del tribunale, pur riconoscendo RG n. 5347/16 Angelina-Maria Perrino estensore che la norma che disciplina l’opposizione proposta non prevede termini, ha ricavato l’esistenza di un termine perentorio in via interpretativa (secondo motivo).

La censura complessivamente proposta è infondata. 2.- Anzitutto, non v’è stata violazione alcuna dell’art. 101, comma 2, c.p.c. La questione rilevata d'ufficio in relazione alla quale si configura l’obbligo del giudice di promuovere il contraddittorio è quella, di fatto, o mista di fatto e di diritto, che implichi la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 35974/21; n. 13195/23). E senz’altro non lo è la questione della tardività dell'impugnazione, la quale può essere rilevata d'ufficio senza necessità di sollecitare il contraddittorio, perché è inidonea a modificare il quadro fattuale a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 6218/19; n. 7356/22). 2.1.-La decisione calibrata su una questione di diritto rilevata d’ufficio e non segnalata alle parti non è quindi nulla, ma può essere affetta da error in iudicando o da error in iudicando de iure procedendi (Cass., sez. un., n. 20935/09; n. 8936/13; n. 2984/16; n. 17473/18); ma neanche questi vizi si configurano nel caso in esame, nonostante l’incertezza del giudice di merito, che fa mostra di ritenere applicabile all’opposizione contro il decreto in questione ora il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto, ora quello di venti giorni. 3.-In realtà, come questa Corte (vedi Cass. n. 4423/17) ha già chiarito, sulla scia della Corte costituzionale (cfr.

Corte cost. n. 106/16), il termine applicabile all’opposizione contro il decreto di pagamento del compenso degli ausiliari del giudice è di trenta giorni dalla notificazione del decreto. In attuazione della delega prevista dal comma 1 dell’art. 54 della legge n. 69 del 2009, il legislatore delegato, con il d.lgs. n.RG n. 5347/16 Angelina-Maria Perrino estensore 150/11, ha fatto confluire i dis parati procedimenti preesistenti in tre schemi di rito: il rito del lavoro, il rito ordinario e il rito sommario, disciplinato, quest’ultimo, dal Capo III-bis (rubricato «Del procedimento sommario di cognizione»), inserito nel Titolo I del Libro IV del c.p.c., e composto dagli artt. 702-bis (Forma della domanda –Costituzione delle parti), 702-ter (Procedimento) e 702- quater (Appello).

In particolare, l’art. 702-quater prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolidi in giudicato se non è appellato «entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione». 3.1.- Questa novella ha inciso anche sul procedimento di opposizione al decretodel quale si discute. Il testo originario dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 stabiliva che, avverso il decreto di pagamento delle spettanze dovute agli ausiliari del magistrato, il beneficiario e le parti processuali (compreso il pubblico ministero) «possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente».

Il nuovo testo dell'art. 170 comma 1, sostituito dall’art. 34, comma 17, del d.lgs. n. 159/11, stabilisce ora che «Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato (..) il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150». Orbene, l’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario»: lo stesso ricorrente riferisce difatti di aver proposto opposizione al decreto ex art. 15 del d.lgs. n. 150/11 e 702-bisc.p.c. (pag. 3, punto 5, del ricorso).RG n. 5347/16 Angelina-Maria Perrino estensore L’attrazione dell’opposizione in esame a l modello del rito sommario di cognizione spiega perché il termine per la correlativa proposizione non sia più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario(in termini, in relazione al compenso del c.t.u., Cass. n. 27418/17; n. 3848/20).

Questo termine, peraltro , si deve ritenere riferito sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti. 4.- E allora, l’opposizione proposta era effettivamente tardiva, in quanto il ricorso, pur tenendo conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, all’epoca di 45 giorni, è stato depositato dopo oltre 30 giorni dalla notificazione del decreto impugnato.

La censura complessivamente proposta è rigettata. 4.1.- Sussistono, tuttavia, i presupposti per la compens azione delle spese, poiché il ricorso è stato proposto antecedentemente all’evoluzione giurisprudenziale seguita alla novella. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese . Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i