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Ordinanza — n. 27445/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against bankruptcy trustee fee allocation, ruling procedural participation and detailed criteria are mandatory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27445/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the bankruptcy court's fee allocation decree and remanded the case for a new hearing. Antonio Petrone argued he was denied procedural participation and that the fee split lacked specific criteria regarding his realized assets. The court held that when multiple trustees succeed one another, the liquidation must ensure their participation and explicitly detail the quantification criteria for each individual's share.

Regesto Legislator

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Art. 39 l.fall.; Art. 101 c.p.c.; In bankruptcy fee liquidations involving successive trustees, the court must ensure procedural participation for all former trustees and provide an explicit, detailed enumeration of the quantification criteria used to determine each individual's share.

Parole chiave

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bankruptcy trustee fees successive trustees procedural participation fee liquidation criteria contradictory principle individualized compensation cassation remand compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 39 l.fall.
Motivi della decisione 1.- Coi i due motivi di ricorso , che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 l.fall. e dell’art.
Art. 101 c.p.c.
e dell’art. 101 c.p.c., perché egli non è stato posto in condizioni di partecipare al procedimento volto alla liquidazione del compenso (primo motivo), nonché dell’art.
Art. 1 l.d.m. 570/92
e dell’art. 101 c.p.c., perché egli non è stato posto in condizioni di partecipare al procedimento volto alla liquidazione del compenso (primo motivo), nonché dell’art.
Art. 2 l.d.m. 570/92
Art. 111 Cost.
art. 101 c.p
e dell’art. 101 c.p.c., perché egli non è stato posto in condizioni di partecipare al procedimento volto alla liquidazione del compenso (primo motivo), nonché dell’art.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30069/22
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Testo completo

o iscritt o a l numer o 24 74 del ruolo generale dell’anno 2023,proposto da Petrone Antonio, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. Raffaele Tripputi, presso l’indirizzo pec del quale, . elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Agricola Spera, Stradolini Gennaro, Campione Bruno -intimati- per la cassazione deldecreto del tribunale di Potenza del 15 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 settembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Rilevato che: Oggetto: Fallimento - - Compenso curatore.RG n. 2474/23 Angelina-Maria Perrino estensore - il ricorrente è stato curatore del fallimento di s.r.l. Agricola Spera dal 7 luglio 2000 al 9 novembre 2017, data in cui è stato revocato dall’incarico e sostituito dall’avv. Gennaro Stradolini, che si è poi valso comecoadiutore dell’avv. Bruno Campione; - il rendicont o di gestione del curatore poi revocato è stato approvato in data 8 marzo 2018, mentre quello del secondo curatore è stato approvato il 14 novembre 2022; - su istanza del curatore Stradolini il t ribunale di Potenza ha liquidato il compenso complessivo, ripartendolo tra i due curatori e, in particolare, attribuendo al primo la sola quota calcolata sul passivo accertato, e al secondo quella calcolata sull’attivo realizzato; - contro questo decreto propone ricorso Antonio Petrone per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Motivi della decisione 1.- Coi i due motivi di ricorso , che vanno congiuntamente esaminati perché connessi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 39 l.fall. e dell’art. 101 c.p.c., perché egli non è stato posto in condizioni di partecipare al procedimento volto alla liquidazione del compenso (primo motivo), nonché dell’art. 39 l.fall., degli artt. 1 e 2 del d.m. n. 570/92 e dell’art. 111 Cost., perché il tribunale non ha precisato l’ammontare dell’attivo da lui realizzato, benché l’attivo sia derivato dalle insinuazioni nei passivi di due fallimenti cui egli aveva provveduto (secondo motivo); la censura è complessivamente fondata, in base ai principi anche di recente ribaditi da questa Corte (si veda, fra varie, Cass.n. 30069/22), secondo cui, in tema di liquidazione del compenso a più curatori succedutisi nella funzione, è indispensabile che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sia assicurata la partecipazione al procedimento camerale a tutti coloro che hanno ricoperto l'incarico, palesandosi, altresì, imprescindibile che nella RG n. 2474/23 Angelina-Maria Perrino estensore determinazione degli importi rispettivamente loro riconosciuti sia svolta un'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, avuto riguardo alle attività espletate e ai risultati conseguiti da ciascuno, dovendosi pervenire ad una liquidazione avente carattere riconoscibilmente individualizzato; col decreto impugnato il tribunale, senza aver consentito all’avv.

Petrone d’interloquire, si limita invece tautologicamente ad apprezzare la “preziosissima attività” del secondo curatore, senza esplicare quale peso abbia avuto la proposizione delle domande d’insinuazione compiuta dal primo curatore; il decreto è cassato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Potenza in diversa composizione. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al T ribunale di Potenza in diversa composizione. Così deciso