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Ordinanza — n. 27439/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows refugee status appeal, quashing first-instance denial due to lack of specific evidence sources.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27439/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a first-instance denial of refugee status, quashing the lower court's decision. The appellant argued the trial judge failed to cite specific sources for its credibility assessment and ignored the applicant's origin from a violent zone. The Court ruled that the lower court's reasoning was merely apparent because it omitted the specific sources used to verify the applicant's claims, rendering the decision unreviewable.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; d.lgs. n. 251/2007; d.lgs. n. 25/2008: A decision denying refugee status is void if the court fails to specify the sources used for its credibility assessment, rendering the reasoning merely apparent and unreviewable.

Parole chiave

Generato dall'IA
refugee status denial apparent lack of motivation specific evidence sources credibility assessment Cassazione ordinanza protection sussidiaria procedural nullity

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma1 n.
d.lgs. n. 251 del 2007
3 in relazione al d.lgs. n. 251 del 2007 artt.
d.lgs. n. 25 del 2008
c al d.lgs. n. 25 del 2008 artt.
Art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.
5 comma 6 e 19commi 1 e 1.1 nonché in relazione all art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.nullità del decreto per apparenza della motivazione e/o sua manifestacontraddittorietà ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti.
Art. 380bis.1 cod. proc. civ.
Avverso il descritto decreto il * * ha proposto ricorso percassazione affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..
Art. 370 comma 1 cod. proc. civ.
Il Ministero dell Interno non si è costituito nei termini dilegge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendereeventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma 1 cod.proc.
Art. 52 del d.lgs. n. 196/2003
Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
art. 370 comma 1 cod.proc. civ
Il Ministero dell Interno non si è costituito nei termini dilegge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendereeventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma 1 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
*n. 7874 del 2023
ex multis *n. 7874 del 2023 * n.
*n. 22232 del 2020
*n. 13255 del 2020
*nn. 9230 9231 del 2020
13255 del 2020 *nn. 9230 9231 del 2020 * n.
*n. 13897 del 2019
*n. 13449 del 2019
*n. 11312 del 2019
*n. 27568 del 2022
*n. 9017 del 2018
*n. 9105 del 2017
*n. 9113 del 2012
*n. 24311 del 2020

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati Oggetto* * Bisogni Presidente * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * ConsigliereU d. 22/09/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 28773/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 28773/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegatain calce al ricorso dall * * * * presso il cui studioelettivamente domicilia in Perugia alla via * di * n. 6/d. ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore. intimatoavverso il decreto n. cron. 3208/2022 del TRIBUNALE DI PERUGIApubblicato in data 02/11/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/09/2023 dal Consigliere dott. * d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/20231.

Con decreto del 2 novembre 2022 il Tribunale di Perugia respinse ladomanda di * * nativo del * volta al riconoscimento invia gradata dello status di rifugiato della protezione sussidiaria o di quellacd. umanitaria/speciale o complementare .1.1. * giudice ritenuto non interamente credibile il raccontodell istante negò la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento diciascuna delle forme di tutela da lui invocate.2. Avverso il descritto decreto il * * ha proposto ricorso percassazione affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..

Il Ministero dell Interno non si è costituito nei termini dilegge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendereeventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma 1 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. 3 in relazione al d.lgs. n. 251 del 2007 artt. 2 3 4 5 6 14lett. c al d.lgs. n. 25 del 2008 artt. 8 e 25 32 35 nonché in relazione all art.360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. nullità del decreto per apparenza dellamotivazione e manifesta contraddittorietà omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione errore di percezionedel fatto storico posto a fondamento della domanda circa la provenienza delricorrente da * nella regione di * in * * Siascrive al tribunale di non essersi accorto che malgrado il * rientri trai cd.

Paesi sicuri «la zona in cui è nato e vissuto il ricorrente è il *a Sud del * che è sicuramente zona ancora oggi in cui vi è violenzaindiscriminata. … . Il Tribunale malgrado gli allegati depositati non hatenuto minimamente in conto la zona di provenienza del ricorrente né hafatto nessun accertamento attraverso le * per poi concludere che “Quantoalla ipotesi sub lettera c si osserva che il * non è caratterizzato daviolenza indiscriminata”. Tale motivazione deve quindi essere considerata* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/2023contraddittoria apparente o inesistente infatti malgrado fosse ben chiara lasituazione del Sud del * ovvero del * il Tribunale non si èpremurato di effettuare il dovuto accertamento non avendo tenuto conto delfatto storico ben evidenziato nel ricorso della provenienza del ricorrente dal* … .

Nel caso di specie nessuna fonte è stata riportata» né si ètenuto conto che «il d.m. 4 ottobre 2019 art. 1 del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale sui Paesi sicuri si applica solo aiprocedimenti introdotti successivamente alla sua entrata in vigore il ricorsoè invece del 2017 e comunque non analizza minimamente il luogo diprovenienza del ricorrente. Si ritiene quindi che i principi richiamati dallaSuprema Corte sulla materia siano stati totalmente violati dal Tribunale diPerugia sia in quanto non tiene conto del luogo di provenienza del ricorrenteche è il * a Sud del * che lo stesso decreto definisce zonaa rischio sia in quanto la verifica deve essere effettuata su fonti aggiornatee relative alla provenienza del migrante»II «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. in relazione al d.lgs. n. 251 del 2007 artt. 2 3 4 5 6 ald.lgs. n. 25 del 2008 art. 8 ed al d.lgs. n. 286/98 artt. 5 comma 6 e 19commi 1 e 1.1 nonché in relazione all art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.nullità del decreto per apparenza della motivazione e/o sua manifestacontraddittorietà ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti. * valutazione della violazione deidiritti umani fondamentali in * * nell ottica di bilanciamentotra integrazione e compromissione dei diritti». * dal presupposto che«incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa così comeprevisto dall art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 in ordine all accertamento dellasituazione oggettiva relativa al * di origine anche in ordine alla verificadelle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria» si contestaal tribunale di non avere svolto alcuna verifica del contesto di origine delrichiedente né di avere effettuato che alcun bilanciamento invecenecessario tra l integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la violazionedei diritti fondamentale nel suo * di origine.* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/20232.

Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso.2.1. Invero il tribunale ha negato la sussistenza in * da cuiproviene l istante di una situazione di violenza diffusa ed incontrollabile cfr.pag. 30 31 del decreto impugnato .2.2. * Corte ha ripetutamente chiarito che in tema di protezionesussidiaria dello straniero ai fini dell accertamento della fondatezza di unadomanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all art. 14 lett. cdel d.lgs. n. 251 del 2007 violenza indiscriminata in situazioni di conflittoarmato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona una voltache il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto il giudice delmerito è tenuto ai sensi dell art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 acooperare nell accertare la situazione reale del * di provenienza mediantel esercizio di poteri doveri officiosi d indagine e di acquisizione documentalein modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioniaggiornate sul * di origine del richiedente.

Al fine di ritenere adempiutotale onere peraltro quel giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fontiin base alle quali abbia svolto l accertamento richiesto cfr. ex multis *n. 7874 del 2023 * n. 22232 del 2020 * n. 13255 del 2020 *nn. 9230 9231 del 2020 * n. 13897 del 2019 * n. 13449 del 2019* n. 11312 del 2019 .2.3. Alla stregua dei suesposti principi quindi il decreto oggi impugnatodeve considerarsi in parte qua munito di motivazione meramenteapparente avendo omesso di indicare cfr. pag. 30 31 qualsivoglia tipo difonte attendibile da cui ha tratto il proprio convincimento nulla essendo statospecificato in proposito rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamento cfr. * n. 7874 del2023 * n. 27568 del 2022 * n. 9017 del 2018 in motivazione* n. 9105 del 2017 * n. 9113 del 2012 .2.4.

Né in contrario può assumere rilievo la circostanza che il *risulta inserito nella lista dei Paesi cd. sicuri di cui al d.m. 4 ottobre 2019posto che quest ultimo pubblicato in * * il 7 ottobre 2019 sirivela inapplicabile nella specie atteso che come si legge nel provvedimento* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/2023oggi impugnato cfr. pag. 2 il ricorso giurisdizionale di * *introduttivo del primo grado di questo giudizio risale al 28 dicembre 2017 cfr. * n. 24311 del 20203.

Il secondo motivo contestando il mancato riconoscimento dellaprotezione umanitaria/speciale o complementare anche per le medesimeragioni di cui al primo motivo può considerarsi assorbito.4. Il ricorso dunque va accolto quanto al suo primo motivo assorbito ilsecondo. Il decreto impugnato pertanto deve essere cassato con rinvio dellacausa al Tribunale di Perugia in diversa composizione collegiale per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.4.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/2023LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati Oggetto* * Bisogni Presidente * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * ConsigliereU d. 22/09/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 28773/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 28773/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegatain calce al ricorso dall * * * * presso il cui studioelettivamente domicilia in Perugia alla via * di * n. 6/d. ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore. intimatoavverso il decreto n. cron. 3208/2022 del TRIBUNALE DI PERUGIApubblicato in data 02/11/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/09/2023 dal Consigliere dott. * d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/20231.

Con decreto del 2 novembre 2022 il Tribunale di Perugia respinse ladomanda di * * nativo del * volta al riconoscimento invia gradata dello status di rifugiato della protezione sussidiaria o di quellacd. umanitaria/speciale o complementare .1.1. * giudice ritenuto non interamente credibile il raccontodell istante negò la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento diciascuna delle forme di tutela da lui invocate.2. Avverso il descritto decreto il * * ha proposto ricorso percassazione affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..

Il Ministero dell Interno non si è costituito nei termini dilegge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendereeventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma 1 cod.proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. 3 in relazione al d.lgs. n. 251 del 2007 artt. 2 3 4 5 6 14lett. c al d.lgs. n. 25 del 2008 artt. 8 e 25 32 35 nonché in relazione all art.360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. nullità del decreto per apparenza dellamotivazione e manifesta contraddittorietà omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione errore di percezionedel fatto storico posto a fondamento della domanda circa la provenienza delricorrente da * nella regione di * in * * Siascrive al tribunale di non essersi accorto che malgrado il * rientri trai cd.

Paesi sicuri «la zona in cui è nato e vissuto il ricorrente è il *a Sud del * che è sicuramente zona ancora oggi in cui vi è violenzaindiscriminata. … . Il Tribunale malgrado gli allegati depositati non hatenuto minimamente in conto la zona di provenienza del ricorrente né hafatto nessun accertamento attraverso le * per poi concludere che “Quantoalla ipotesi sub lettera c si osserva che il * non è caratterizzato daviolenza indiscriminata”. Tale motivazione deve quindi essere considerata* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/2023contraddittoria apparente o inesistente infatti malgrado fosse ben chiara lasituazione del Sud del * ovvero del * il Tribunale non si èpremurato di effettuare il dovuto accertamento non avendo tenuto conto delfatto storico ben evidenziato nel ricorso della provenienza del ricorrente dal* … .

Nel caso di specie nessuna fonte è stata riportata» né si ètenuto conto che «il d.m. 4 ottobre 2019 art. 1 del Ministero degli affariesteri e della cooperazione internazionale sui Paesi sicuri si applica solo aiprocedimenti introdotti successivamente alla sua entrata in vigore il ricorsoè invece del 2017 e comunque non analizza minimamente il luogo diprovenienza del ricorrente. Si ritiene quindi che i principi richiamati dallaSuprema Corte sulla materia siano stati totalmente violati dal Tribunale diPerugia sia in quanto non tiene conto del luogo di provenienza del ricorrenteche è il * a Sud del * che lo stesso decreto definisce zonaa rischio sia in quanto la verifica deve essere effettuata su fonti aggiornatee relative alla provenienza del migrante»II «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma1 n. 3 c.p.c. in relazione al d.lgs. n. 251 del 2007 artt. 2 3 4 5 6 ald.lgs. n. 25 del 2008 art. 8 ed al d.lgs. n. 286/98 artt. 5 comma 6 e 19commi 1 e 1.1 nonché in relazione all art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.nullità del decreto per apparenza della motivazione e/o sua manifestacontraddittorietà ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione tra le parti. * valutazione della violazione deidiritti umani fondamentali in * * nell ottica di bilanciamentotra integrazione e compromissione dei diritti». * dal presupposto che«incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa così comeprevisto dall art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 in ordine all accertamento dellasituazione oggettiva relativa al * di origine anche in ordine alla verificadelle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria» si contestaal tribunale di non avere svolto alcuna verifica del contesto di origine delrichiedente né di avere effettuato che alcun bilanciamento invecenecessario tra l integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la violazionedei diritti fondamentale nel suo * di origine.* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/20232.

Il primo motivo è fondato nei limiti di cui appresso.2.1. Invero il tribunale ha negato la sussistenza in * da cuiproviene l istante di una situazione di violenza diffusa ed incontrollabile cfr.pag. 30 31 del decreto impugnato .2.2. * Corte ha ripetutamente chiarito che in tema di protezionesussidiaria dello straniero ai fini dell accertamento della fondatezza di unadomanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui all art. 14 lett. cdel d.lgs. n. 251 del 2007 violenza indiscriminata in situazioni di conflittoarmato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona una voltache il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto il giudice delmerito è tenuto ai sensi dell art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 acooperare nell accertare la situazione reale del * di provenienza mediantel esercizio di poteri doveri officiosi d indagine e di acquisizione documentalein modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioniaggiornate sul * di origine del richiedente.

Al fine di ritenere adempiutotale onere peraltro quel giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fontiin base alle quali abbia svolto l accertamento richiesto cfr. ex multis *n. 7874 del 2023 * n. 22232 del 2020 * n. 13255 del 2020 *nn. 9230 9231 del 2020 * n. 13897 del 2019 * n. 13449 del 2019* n. 11312 del 2019 .2.3. Alla stregua dei suesposti principi quindi il decreto oggi impugnatodeve considerarsi in parte qua munito di motivazione meramenteapparente avendo omesso di indicare cfr. pag. 30 31 qualsivoglia tipo difonte attendibile da cui ha tratto il proprio convincimento nulla essendo statospecificato in proposito rendendo in tal modo impossibile ogni controllosull esattezza e sulla logicità del suo ragionamento cfr. * n. 7874 del2023 * n. 27568 del 2022 * n. 9017 del 2018 in motivazione* n. 9105 del 2017 * n. 9113 del 2012 .2.4.

Né in contrario può assumere rilievo la circostanza che il *risulta inserito nella lista dei Paesi cd. sicuri di cui al d.m. 4 ottobre 2019posto che quest ultimo pubblicato in * * il 7 ottobre 2019 sirivela inapplicabile nella specie atteso che come si legge nel provvedimento* d Ufficio Numero registro generale 28773/2022Numero sezionale 4036/2023Numero di raccolta generale 27439/2023Data pubblicazione 27/09/2023oggi impugnato cfr. pag. 2 il ricorso giurisdizionale di * *introduttivo del primo grado di questo giudizio risale al 28 dicembre 2017 cfr. * n. 24311 del 20203.

Il secondo motivo contestando il mancato riconoscimento dellaprotezione umanitaria/speciale o complementare anche per le medesimeragioni di cui al primo motivo può considerarsi assorbito.4. Il ricorso dunque va accolto quanto al suo primo motivo assorbito ilsecondo. Il decreto impugnato pertanto deve essere cassato con rinvio dellacausa al Tribunale di Perugia in diversa composizione collegiale per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.4.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiarandone assorbito ilsecondo.* il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Perugia indiversa composizione collegiale per il corrispondente nuovo esame e per laregolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 22 settembre 2023.Il Presidente* * Bisogni* La Corte accoglie il primo motivo di ricorso dichiarandone assorbito ilsecondo.* il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Perugia indiversa composizione collegiale per il corrispondente nuovo esame e per laregolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 22 settembre 2023.Il Presidente* * Bisogni* *