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Ordinanza — n. 27376/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to prior annulment of the revoked judgment by a previous ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27376/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying judgment sought to be revoked had already been annulled by a prior Cassation decision. The appellant argued that the lower court erred in fact regarding the notoriety of Argentine bond values and improperly applied the principle of party control over evidence. The court rejected these merits-based arguments, holding that no further cassation review is possible when the revocable sentence has lost its legal force through a previous annulment.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1, c.p.c.; Art. 402, comma 1, c.p.c.: A cassation appeal against a judgment rejecting a request for revocation is inadmissible if the revoked judgment has already been annulled in a previous cassation ruling, as there is no longer an interest in a further pronouncement on legality.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal prior annulment of judgment lack of interest in legality revocation procedure cassation jurisdiction limits risoluzione delle banche revisione bancaria credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 395, comma 1, c.p.c.
Art. 402, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Per la stessa ragione non sussistono le ragioni che giustificano il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R.
artt. 115 c.p
115, comma 2, c.p.c., con riferimento alla ricostruzione del fatto notorio rilevante, sia dell’artt. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 27 gennaio 2016, n. 1520
Cass. 12 agosto 2000, n. 10759
Cass. 20 luglio 2021, n. 20697
228 del 2012(cfr.: Cass. 20 luglio 2021, n. 20697; Cass.
Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542
20697; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7264 R.G.anno 2019 proposto da: Banco BPM s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato Antonio Lovisetto e dall’avvocato Roberto Mastrosanti, presso il quale è domiciliata; ricorrente contro Bazza Ferdinando, rappresentat o e difes o dall’avvocato Enrico Barbato; controricorrente nonché contro Concolato Claudio; intimato avverso la sentenza n. 2171/2018 depositat a il 27 luglio 2018 del la Corte di appello di Venezia. Sez. I–RG 7264 /2019 camera di consiglio7.9.2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 settembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA 1. ― C on sentenza del 14 maggio 2015 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'impugnazione proposta da Ferdinando Bazza, Domenico Bazza e Annunciata Crotta avverso pronuncia del Tribunale di Padova, che aveva disattesole domande da loro spiegate nei confrontidi Banco Popolare di Verona e Novara s.p.a. ― poi Banco Popolare Società Cooperativa, poi Banco BPM s.p.a. ―, ha accertato l'inadempimento della banca intermediaria con riferimento ad alcuni ordini di acquisto di obbligazioni emesse dallo Stato argentino e condannato l'istituto di credito al pagamento in favore degli appellanti della somma di complessivi euro 316.716,79 ( ciò che costituiva la differenza tra il capitale investito e il residuo valore dei titoli), oltre interessi.Al giudizio aveva preso parte il funzionario che aveva raccolto gli ordini di acquisto dei titoli, Claudio Concolato, dal quale la banca aveva chiestodi essere manlevata 2.

― C on citazione notificata il 7 giugno 2016 Banco Popolare Società Cooperativa ha domandato la revocazione della sentenza denunciando l'errore di fatto in cui sarebbeincorsa la Corte di appello di Venezia, la quale aveva ritenuto notorio il fatto, asseritamente non corrispondente al vero, che le obbligazioni argentine avessero un valore di mercato pari al 28-30% del loro valore nominale. Va qui chiarito che nella sentenza di appello era stato spiegato che, in base a quanto allegato dalla banca « senza incontrare alcuna valida e convincente contestazione, e come è notorio , le obbligazioni argentine conservano un valore di mercatointorno al 28-30%», sicché la domanda risarcitoria formulata dagli appellanti poteva trovare accoglimento creando il pregiudizio patrimoniale nella differenza tra il capitale investito― euro 516.738,26 ― e il residuo valore dei titoli , Sez.

I–RG 7264 /2019 camera di consiglio7.9.2023 calcolato ineuro 155.021,47. La Corte di appello ha respinto l’impugnazione osservando, in sintesi, che il ricorso al fatto notorio attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice del merito, il quale può essere censurato solo per il vizio di motivazione dipendente dell'erronea determinazione dei criteri di notorietà e che, in conseguenza, nel riconoscimento o disconoscimento di un fatto come notorio non è ravvisabile un errore di fatto che dia luogo a un'indiscutibile contrasto tra quanto rappresentato nella decisione e le risultanze degli atti processuali, m a « solo un errore di giudizio che investe l'attività valutativa del giudice ed esula dall'alveo della falsa percezione dei fatti».

La Corte di appello ha poi aggiunto che tale conclusione e ra confermata dalla circostanza per cui la stessa banca aveva chiesto l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore di mercato dei titoli negoziati. 3. ― Avverso quest’ultima pronuncia della Corte di Venezia, resa in data 27 luglio 2018,ricorre per cassazione, facendo valere tre motivi, Banco BPM. Resiste con controricorso Ferdinando Bazza , in proprio e quale unico erede di DomenicoBazza e di Annunciata Crotta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.― C ol primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, e 395, n. 4, c.p.c..

Si deduce che la banca aveva proposto l'impugnazione per revocazionenon per dolersi del fatto che il giudice avesse fatto ricorso al notorio, ma per lamentarela non veridicità del fatto notorio posto a fondamento della decisione assunta. Viene osservato, in particolare, che i l ricorso per revocazione è ammissibile ove l'impugnazione sia volta a dimostrare la non rispondenza al verodel fatto notorio valorizzato dal giudice . Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione sia dell’art. 115, comma 2, c.p.c., con riferimento alla ricostruzione del fatto notorio rilevante, sia dell’artt. 115 c.p.c. nella sua «interezza», Sez.

I–RG 7264 /2019 camera di consiglio7.9.2023 con riguardo all'individuazione della concreta applicazione del principio della disponibilità delle prove e del suo combinarsicol notorio. Osserva il ricorrente che la Corte di appello a veva basato il proprio convincimento su tre fattori: i fatti esposti dalla banca; la non contestazione di tali fatti; il fatto notorio. Deduce la ricorrente che in presenza di un fatto notorio il tema della valutazione delle prove offerte dalle partidiviene irrilevante, giacch é il fatto da provarsi rientra nella comune esperienza collettiva;spiega che o gni considerazione c i rca ciò che lepartii possano avere affermato, allegato, dimostrato, ovvero non contestato perde di significato a fronte alla scelta del giudicante di derogare al principio dispositivo affermando l’esistenza del fatto in ragione della sua notorietà.

Col terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazionedegli artt. 395 e 402 c.p.c.. La censura investe quanto affermato nella sentenza impugnata con riguardo all'espletamento della consulenza tecnica. Rileva la ricorrenteche, nel giudizio di revocazione , alla fase rescindente segue quella rescissoria, la quale impone il rinnovato esame del merito della controversia. In conseguenza, lo strumento della revocazione non potrebbe considerarsi incompatibile con una nuova attività istruttoria: questa rappresenta, anzi, la naturale conseguenza della circostanza per cui, proprio per effetto dell'errore di fatto, la fattispecie controversa deve essere nuovamente decisa sulla base di una realtà storica difformeda quella presa in considerazione dal giudice che è incorso nell'errore. 2.

― Nelle more del presente giudizio Cass. 16 febbraio 2022, n. 5122 ha annullato la sentenza di appello che è stata oggetto dell’impugnazione per revocazione:lo ha fatto avendo proprio riguardo al capo controverso dell’asserita notorietà del valore dei titoli obbligazionari di cui qui si dibatte. Ciò rende inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza che ha disatteso l’impugnazio ne per revocazione. Sez. I–RG 7264 /2019 camera di consiglio7.9.2023 Infatti, il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione(Cass.

Sez. U. 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass.12 agosto 2000, n. 10759). 3. ― Le spese del giudizio vanno compensate, posto che la soccombenza si è determinata per una circostanza sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione di cui è investito il Collegio. Per la stessa ragione non sussistono le ragioni che giustificano il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012(cfr.: Cass. 20 luglio 2021, n. 20697; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; comp