Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27375/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming non-opposed injunction bars abusive contract clause review due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27375/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to provide sufficient evidence regarding her status as a consumer or reproduce the specific contract clauses alleged to be abusive. Although the lower court relied on the res judicata of a non-opposed injunction to bar further examination of the contract's validity, the Supreme Court noted that such a control is mandatory when the injunction lacks motivation on abuse. The appeal was rejected as inconclusive since the appellant did not demonstrate how the procedural bar applies to her specific case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 324, 645, 647 c.p.c.; 1283, 1284 c.c.; 288 T.F.U.E.; Directive 93/13/CEE; Art. 47 Charter of Fundamental Rights: The res judicata of a non-opposed injunction implicitly covers contract validity, but the court must still examine abusive clauses ex officio if the injunction is unmotivated, failing which the appeal is inadmissible for lack of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-opposed injunction res judicata effect abusive contract clauses consumer protection directive procedural inadmissibility ex officio examination usurious interest rates fideiussione al regresso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 324, 645, 647 c.p.c.
Art. 1283, 1284 c.c.
Art. 288 T.F.U.E.
Directive 93/13/CEE
Art. 47 Charter of Fundamental Rights of the European Union
art. 640 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un. 6 aprile 2023, n. 9479
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1177/2019R.G. proposto da Bortoli Gilli Mariangela,rappresentata e difes a da ll’ a vv . Mauro Poli , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Bologna, viaBergami, 3 -ricorrente - contro Castello Finance s.r.l. -intimato - Intesa Sanpaolo s.r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, n . 927 /2018, depositatail 15 maggio 201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - Mariangela Bortoli Gilli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositatail 15 maggio 2018, Oggetto:decreto ingiuntivo non opposto– cosa giudicata di reiezione dell’appello dalla medesima interposto, unitamente a Gianni e Gianna Malagoli, per la riforma della sen tenza del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande con cui, quali fideiussori della Padania Car Center s.r.l., avevanochiesto la declaratoria di nullità della clausole di tre contratti di conto corrente conclusi da tale società aventi a oggetto la determinazione degli interessi in misura ultralegale e usuraria, la capitalizzazione trimestrale degli stessie l’applicazione di commissioni di massi mo scoperto e, conseguentemente, l’accertamento della insussistenza di alcuna loro obbligazione debitoria nei confronti della Castello Finance s.r.l. e della Intesa Sanpaolo s.p.a., nonché la condanna di tali società al risarcimento dei danni da fatto illecitoin relazione alle azioni esecutive promosse nei loro confronti ; -la Corte di appello, dopo aver dato che il giudice di primo grado aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere tra gli attori e la Padania Car Center s.r.l. e respinto le domande dagli stessi avanzate nei confronti della Castello Finance s.r.l. e della Intesa Sanpaolo s.p.a., ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente all’appellante Gianna Malagoli, attesa la rinuncia di quest’ultima, e ha disatteso gli appelli di Gianni Malagoli e dell’odierna ricorrenteevidenziando che le questioni dedotte in giudizio relative a i dedotti vizi contrattuali risultavano coperte dal giudicato rappresentato da un decreto ingiuntivo, notificato anche nei confronti degli appe llanti quali fideiussori della Padania Car Center s.r.l., con cui la banca aveva chiesto il pagamento del saldodei conti correnti, aggiungendo che non era stata offerta prova dell’usurarietà dei tassi di interesse applicati; -il ricorso è affidato a un u nico motiv o ; - né la Castello Finance s.r.l., né la Intesa Sanpaolo s.p.a. spiegano alcuna difesa;

CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo di ricorso la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 645 e 647 cod. proc. civ., 1283 e 1284cod. civ. e 288 T.F.U.E., d ella direttiva 93/13/CEE e dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,per aver la sentenza impugnata ritenuto che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo determinasse l’acquisizione dell’efficacia di giudicato formale e sostanziale dell’accertamento e, in quanto tale, non consentisse alle parti di poter sollevare in un nuovo giudizio questioni deducibili con l’opposizione; - richiama, a sostegno della doglianz a, il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 18 febbraio 2016 (causa C-49/14, Finanmadrid EFC) secondo cui « La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l’autorità investita della domanda d’ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione»; -il motivo è inammissibile; - la questione prospettata dalla ricorrente , fondata sulla richiamata sentenza della Corte di Giustizia,risulta essere stata più recentemente sviluppata da tale Corte con quattro coeve pronunce, emesse il 17 maggio 2022 (cause C-600/19, Ibercaja Banco;

C-693/19, SPV Project 1503; C-725/19, ImpulsLeasing Romania; C-869/19, Unicaja Banco) ; - in particolare, con la sentenza pronunciata nella causa C - 6 93 /1 9 , emessa a seguito di rinvio pregiudiziale proveniente da un giudice italiano, la Corte ha affermato che «L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che os tano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da ungiudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione nonpossa - per il motivo che l’autori tà di cosa giudicata di tale decretoingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contrattoche ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità -successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di taliclausole.

La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificatocome “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a taleriguardo»; -tale controllo si impone, in ragione della necessità di assicurare una tutela giurisdizionale, nei casi in cui il decreto ingiuntivo sia privo di alcuna motivazione sul carattere abusivo delle clausole contrattuali; -benché resa con riferimento all’operatività dell’effetto preclu sivo del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto nel procedimento esecutivo, i principi espressi in tale pronuncia trovano applicazione anche con riferimento all’effetto di tale giudicato in un successivo giudizio di cognizione; -tali principi sono stati declinati nella autore v ole pronuncia da parte di questa Corte (Cass., Sez .

Un . 6 aprile 2023, n. 9479), la quale ha affermato che, aifini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEEe dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 17 maggio 2022, il giudice del procedimento monitorio, nella fase inaudita altera parte, deve esaminare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda – esercitando, a tal fine, i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c. (ossia, richiedendola produzione di documenti o i chiarimenti necessari, anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore) – e motivare sinteticamente l'esito negativo di tale controllo nel decreto ingiuntivo, nonché, con lo stesso provvedimento, avvertire il debitore che, in assenza di opposizione, decadrà dalla possibilità di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e che il decreto non opposto diventerà irrevocabile; - orbene, nel caso in esame, la ricorrente invoca l’applicazione della disciplina in tema di clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore e contesta l’operatività dell’effetto preclusivo derivante dal decreto ingiuntivo non opposto, rilevato dalla Corte di appello e dalla stessa posta a fondamento della propria decisione, tuttaviaomette sia di indicare se e in quale atto ha allegato la sua qualità di consumatore, sia di riprodurre, sia pure in parte qua, le clausole contrattuali di cui allega il carattere abusivo, non consentendo a questa Corte di esaminare l’ammissibilità della censura, sotto il profilo della concludenza, nonché la sua fondatezza; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività difensiva delle parti vittoriose

P.Q.M.

La Cortedichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto