Cassation Court corrects material error by ordering appellant to pay litigation costs despite missing clause in order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered the correction of a material error in its own previous order regarding litigation costs. Unicredit requested the court exercise its official power to correct the omission of a costs award clause, which was present in the reasoning but absent from the operative part. The court determined that the omission constituted a mere oversight rather than a contradiction between reasoning and decision, thus mandating the insertion of the costs award against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis, comma 1, c.p.c.; The court may correct a material error in its own order when the omission of a costs award in the operative part is merely an oversight by the drafter, provided the reasoning clearly indicates the intent to award costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17716 R.G. anno 2022proposto da: Spataro Cateno Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Parola; ricorrente contro Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avvocato Giammaria Camici, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MariachiaraCamosci, Federico Camozzi e Massimo Nespoli; -controricorrente - resa per la correzione dell’errore materiale dell'ordinanza n. 33350/2021 della Corte Suprema di Cassazione; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 Sez.
I–RG 17716/202 2 camera di consiglio7.9.2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. LA CORTE RILEVA1. ― Con ordinanza n. 33350/2021 è stato respinto il ricorso proposto da Spataro Cateno Salvatore e Valetti Claudia avverso la sentenza n. 1632/2019 della Corte di appello di Torino: ricorso cui aveva resistito Unicredit. 2. ― Quest’ultima ha domandato di provvedersi alla correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia della condanna dei nominati ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 3.
― La richiesta , intesa quale sollecitazione all’esercizio officioso, da parte della Corte, del potere correttivo, come contemplato dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, ha imposto l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei predetti Spataro e Valetti, cui Unicredit ha provveduto. 4. ― Nel provvedimento reso dalla Corte può certamente ravvisarsi la lamentata omissione,visto che all’affermazione, contenuta nella motivazione dell’ordinanza,secondo cui «[l]e spese del giudizio seguono la soccombenza», con cui è manifestato l’ intendimento di condannare i ricorrenti al pagamento delle predette spese, non f a riscontro una corrispondente statuizione nel dispositivo.
Come è stato rilevato da questa Corte, la procedura di correzione di errore materiale è esperibile perrimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, bensì solo una dimenticanzadell'estensore: e ciò vuol dire che l'effettiva riconducibilità dell'omissione a mera svista va desunta dalla motivazione(cfr. Cass. 9 maggio 2018, n. 11215, ove il richiamo alla Sez. I–RG 17716/202 2 camera di consiglio7.9.2023 giurisprudenza consolidatasisul punto).
Tale condizione evidentemente ricorre nella fattispecie che interessa.
P.Q.M.
La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 33350/2021 di questa Corte dopo il primo periodo debba ritenersi inseritoil seguente: «condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge». Così deciso in Roma, nella came