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Ordinanza — n. 27339/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific criticism regarding appellate court's rejection of revocatory action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's decision. The appellants argued that the appellate court erred in applying procedural rules regarding the specificity of grievances, but failed to detail their specific objections. The court ruled that an appellant must reproduce the contested reasons within the appeal itself rather than merely citing general legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: An appeal must specifically reproduce the contested reasons of the lower judgment; general allegations of legal error without detailing the specific grounds for the lower court's decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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revocatory action specificity of grievances appellate review inadmissible appeal procedural defect fondo di rinnovazione fondazione patrimonio del fondo d'investimento

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione ed errata applicazione dell’art. 345 cod.
Art. 342 c.p.c.
art. 345 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione ed errata applicazione dell’art. 345 cod.
art. 342 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612
Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass.
Cass. 6 settembre 2021, n. 24048
3612; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass.
Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7410/2021R.G. proposto da Lombardi Ferdinando e Vinciarelli Antonella, rappresentat i e dife si dall’avv. Salvatore Caianiello, con domicilio eletto presso il suostudio, sito in Roma, viaSebino, 11 -ricorrente - contro DoValue s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Piselli, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viale Parioli, 74 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n . 4313 /20 20 , depositatail 17 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: revocatoria - costituzione di fondo patrimoniale - Ferdinando Lombardi e Antonella Vinciarelli propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma , depositatail 17 settembre 2020, che ha dichiarato inammissibile il loro appello avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato inefficacenei confronti della Fino Securitisation s.r.l., ai sensi dell’art.2901 cod. civ.,l’atto di costituzione del fondo patrimoniale dagli stessi posto in essere; - la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado avev a accolto l’azione revocatoria sul fondamento della sussistenza del credito dell’attrice nei confronti dei convenuti, quali fideiussori della Renovaitalia s.r.l., dell’anteriorità di tale credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale e della sussistenza sia della scientia damni, sia dell’eventus damni; - ha, quindi, dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità, in quanto manca va alcuna critica specifica alla sentenza di primo grado; -il ricorso è affidato a un unico m otivo ; - resist e con controricorso la doValue s.p.a., quale mandataria della Fino 1 Securitisation s.r.l.; -quest’ultima deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione ed errata applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto privo di specificità il motivo di gravame «il quale esponga il punto sottoposto al riesame d’appello, in fatto ed in diritto, in maniera tale che il giudice d’appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno riporti, dettagliatamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quello che e previsto per la impugnazione a critica vincolata»; -il motivo è inammissibile; -il ricorrente che denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura (cfr.

Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495); - egli, infatti , ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea talestatuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece,il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità; -parte ricorrente non ha assolto a un siffatto onere, essendosi limitata all’affermazione di principi di diritto senza, tuttavia, confrontarsi con la decisione impugnata, e senza riprodurre i motivi di appello, il cui esame è necessario al fine della valutazione della concludenza di tali principi nel caso in esame; - pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammis sibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7. 000 ,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-b