Cassation court allows appeal against inadmissible second instance judgment regarding property sale nullity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the Bank's appeal against the Second Instance Court's judgment, which had ruled on a matter already settled by a prior first-instance decision. The appellants argued that the Second Instance Court improperly decided on the nullity of the property sale and the validity of payments, despite the existence of an internal res judicata. The Court found the Second Instance Court erred by addressing an issue covered by the prior judgment and failed to recognize the inadmissibility of the appeal, thus ordering the cassation and remittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.; Art. 360, comma 6, n. 3 c.p.c.: The Court of Appeal cannot rule on a question already decided by a prior judgment (res judicata) or admit an appeal that fails to adequately challenge the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difesadall’ Avv. Massimo Luconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Antonio Bosio,2 -ricorrente- Contro Nudi Francesco e AnnaMaria Pinto, rappresentati e difes i da ll’ Avv. Giovanni De Lucaed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 38 –controricorrente– Nonchécontro Tiber Costruzioni s.r.l. in liquidazione -Intimata- Avverso la sentenza della Corte di Appello diRoma n. 5963 /20 18 del 18.9.2018, pubblicata il 26.9.2018, r.g. n. 2122 /201 7 , non notificata.
Oggetto: giudicato interno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .9 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Roma i sigg.ri Nudi e Pinto hanno convenuto l’attuale ricorrente e la Tiber Costruzioni s.r.l. Premettevano di aver acquistato da Tiber due unità immobiliari in data 27.3.2008 in base a due atti a rogito del No taio Giuseppe Pennacchi, con l'accollo della quota corrispondente d el l’ originario debito relativo al mutuo concesso dalla Banca Antonveneta S.p.a. alla Tiber Costruzioni S.r.l. con i contratti del 17 . 3 . 2005 e del 26.5.2006.
L’alienante Tiber Costruzioni S.r.l., con quegli atti, aveva garantito agliacquirenti/accollanti la libertà di quanto compravenduto, nonché la sua completa conformitàal la normativa edilizia vigente, ai sensi dell'art. 2 degli atti di compravendita stessi, in cui l’alienante aveva dichiarato di aver presentato le due domande di condono per le quali, a suo d ire , non era necessario il rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità competente allatutela del vincolo. I ricorrenti avevano incaricato un tecnico di loro fiducia, do po l'acquisto,che aveva accertato che, in realtà, per le opere realizzate dalla Tiber Costruzioni S.r.l. era necessario il parere favorevole dell’Ente di gestione Parco di Veio e che la Tiber Costruzioni S.r.l. aveva loro sottaciuto l’ e si stenza del provve dimento di rigetto delle istanze di sanatoria, rendendo così dichiarazionimendaci.
Aisensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., degli artt. 17 e 40 l. n. 47/1985 e ai sensi dell'art. 2, comma 58, l. n. 662/1996, gli atti di compravendita e di accollo del mutuo ai rogiti Notaio Giuseppe Pennacchio del 27/3/2008 erano nulli;ritenevano che sussisteva la responsabilità anche della Banca Antonveneta S.p.a., ora Banca Monte deiPaschi di Siena S.p.a., per il comportamento non esente da colpa, in quanto l'istituto di credito avrebbe omesso di accertare e comunicare agli accollanti che le istanze di condono per i lavori eseguiti dalla Tiber Costruzioni S.r.l. erano state rigettate, fornendo informazioni false e difformi dalla realtà, dichiarando nell'atto di erogazione del mutuo con contestualefrazionamento rogato in data 26.5.2006 che ilavori relativi all' immobile ipotecato erano conformi alla descrizione delle opere prodotta allabanca e che tali opere erano state eseguite nel rispetto delle norme in materia urbanistica.
Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di dichiarazione di nullità degli atti di compravendita e di accollo del mutuorispettivamente di Nudi Francesco e Pinto Annamariae, in parziale accoglimento delle domande di ripetizione , condannava la Tiber costruzioni s.r.l. alla restituzione al primo di € 183.353,61 e all’altra di € 82.364,44. Rigettava le domande proposte nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Sienas.p.a. poiché l’istituto di credito era terzo rispetto ai contratti di compravendita e non aveva aderito all’accollo.
Gli attuali controricorrenti proponevano gravame dinanzi alla Corte di Appello di Roma che con la sentenza impugnata accoglieva l’appello principale e condannava la Tiber costruzioni a pagare € 153.479,08 a favore di Nudi Francesco e € 61.200 a favore di AnnaMaria Pinto. Condannava la Banca,attuale ricorrente, a pagare € 44.668,72 a favore di Nudi Francesco e € 31.645,26 a favore di Anna Maria Pinto. Per quanto qui di interesse la Corte ritenevache: a)i contratti di compravendita e di accollo erano collegati tra di loro; pertanto,la nullità dei primi si estendeva anche ai secondi;
b) sulla base dell’esistenza del collegamento negoziale, pur non avendo MPS partecipato né alla compravendita né all’accollo, la circostanza che abbia accettato il pagamento delle rate del mutuo costituisse adesione all’accollo stesso;
c) conseguentemente MPS era tenuta alla restituzione delle somme pagate in esecuzione del contratto nullo, anche per quelle somme escluse in primo grado per difetto di riscontro documentale, poiché risultavano anch’esse correttamente provate. Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione conquattro motiv i ed anche memoria . Nudi Francesco e AnnaMaria Pintohanno presentato controricorso ed anche memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.E’ opportuno valutare preliminarmente il secondo motivo: Error in procedendo et in iudicando: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1243 e2033 c.c., 112, 324, 329 e 342 c.p.c. in relazione all'art.360, comma 1,nn. 3 e 4 c.p.c. per acquiescenza degli appellanti alla sentenza di primo grado nella parte in cui haescluso la responsabilità della Banca e "giudicato interno" quanto all'adesione della Banca all'accollo.
L a sentenza impugnata viene censurata non solo in quanto hadeciso su un'impugnazione inammissibile, come dedotto al primo motivo di ricorso, ma ancheperché, effettuando valutazioni in ordine alla condotta della Banca e ritenendo che essa avesse aderito all'accollo, in assenza di sollecitazione di parte alcuna, la Corte territoriale ha non solo deciso su questione non oggetto di espressa impugnazione e passata in giudicato, ma ha ancheviolato gli artt. 1273 e 2033 c.c. 1.1l l secondo motivo è fondato . La statuizione di difetto di prova dell’adesione della banca all’accollo del mutuo non è stata impugnata e, pertanto, sulla mancata adesione della banca all’accollo si è formato un giudicato interno.
La presenza di un mero accollo interno fa sì il pagamento eseguito dagli accollanti è stato eseguito da questi quali terzi rispetto alla banca creditrice. In tal caso, così, non essendo stato instaurato alcun rapporto diretto tra creditore ed accollanti, l’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. non può essere proposta dagli accollanti nei confronti del creditore, ma soltanto nei confronti della società venditrice dell’immobile accollata. Soltanto, infatti, l’adesione all’accollo da parte della banca avrebbe determinato la creazione di un rapporto obbligatorio tra essa e gli accollanti, costituente titolo del pagamento, venuto meno il quale sorgeva la pretesa restitutoria ex art. 2033 cc.
In difettodi qualsiasi rapporto obbligatorio tra banca e accollanti, il pagamento era stato eseguito dagli accollanti, quali terzi, per conto della società accollata. Quest’ultima, poi, in ogni caso restava debitrice,nonostante la nullità dell’accollo e , dunque , non poteva affermarsi che quel pagamento fosse indebito.2.Con il primo motivosi denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 329, 324 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per acquiescenza dei sigg. Nudi e Pinto al capo di sentenza di primo grado che ha escluso la responsabilità della Banca e giudicato "interno" sulla condanna della Banca alla restituzione delle somme asseritamente percepite dagli appellanti principali.
Error in procedendo e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso su di un'impugnazione inidonea a criticare la motivazione della sentenza di primo grado. La Banca censura la sentenza della Corte territoriale in quanto ha deciso su una questione su cui era intervenuto il giudicato interno (l'esclusione della responsabilità della Banca per i fatti occorsi -vale a dire per la declaratoria di nullità della compravendita con accollo), decisa in primo grado con autonomo capo non impugnato dagli appellanti principali e, in ogni caso, ha ritenuto ammissibile un atto di appello inidoneo a fornire una critica adeguata alla sentenza impugnata. 3.Con il terzo motivo si denuncia :
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c., 2697 c.c., 2033 c.c., 2697 c.c.,115, 116, 324, 329, 342 c.p.c. ai sensi dell'art. 360 comma 1, n n. 3 e 4 c.p.c. in quanto la Corte territoriale ha deciso su di un'impugnazione inammissibile e su questione coperta da giudicato interno ed ha erroneamente valutato le difese svolte dalle parti e la documentazione depositata, ritenendo provato il versamento delle rate scadute il10/10/2008 da parte dei sigg. Nudi e Pinto in favore della Banca violando anche il principio di cui all'art. 2697 c.c. in materia di ripetizione di indebito, non essendo statadepositata dagli attori in primo grado la prova del detto pagamento.
La Banca impugna la sentenza per violazione degli artt.2033, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in quanto la Corte territoriale ha ritenuto provato un p agamento, utilizzando ai fini della decisione elementi non depositati in giudizio e, in ognic aso , ha ritenuto che l'estratto contabile del mutuo possa costituire prova del pagamento dicui gli appellanti avevano chiesto la ripetizione. In assenza di prova dell'avvenuto pagamentoindebito da parte degli appellanti principali, la Corte territoriale non avrebbe potuto né dovuto acc ogliere il gravame da essi spiegato. 3.1 Il primo e il terzo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del secondo. 4.Con il quarto motivo si denuncia:
Violazione degli artt. 91, 324, 329, 342 c.p.c. in relazionedell'art. 360, comma 6, n. 3 , c.p.c. Si è chiesta la cassazione della sentenza impugnata perché ha erroneamente posto a suo carico, in solido con Tiber Costruzioni, le spese del doppio grado di giudizio, laddove, se la Corte d'Appello avesse correttamentevalutato come inammissibile l’atto di appello dei sigg. Nudi e Pinto e se si fosse avveduta che essi non avevano impugnato un c apo della sentenza di primo grado che costituisce presupposto logico della reiezione della do manda di restituzione avanzata dagli attori in primo grado, avrebbe tenuto indenne la Bancada ogni statuizione di condanna. 4.1 Il motivo è inammissibile, poiché non contiene una censura autonoma in quanto argomentato sulla base della fondatezza dei precedenti motivi di ricorso.
5. Per quanto esposto , il secondo motivo del ricorso va accolto , il primo e il terzo assorbiti; il quarto inammissibile. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il primoe il terzo motivo e inammissibile il quarto . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in