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Ordinanza — n. 27328/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy appeal deadline suspension during court holidays.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27328/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Eugenia Dari's appeal against a lower court ruling that declared her bankruptcy appeal inadmissible due to a missed deadline. The lower court held that the thirty-day limit for filing the appeal under Article 131 of the Bankruptcy Law does not suspend during court holidays, unlike other procedural terms. The supreme court agreed, reasoning that applying the holiday suspension would create an illogical overlap between two distinct procedural regimes and frustrate the legislative intent to accelerate bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis l.fall.; Art. 131 l.fall.: The deadline for filing an appeal against a bankruptcy homologation decree is not subject to the suspension of terms during court holidays, as the specific provision for such appeals excludes the general rule of suspension found in Articles 26 and 36 of the Bankruptcy Law.

Parole chiave

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bankruptcy appeal deadline court holiday suspension procedural time limits homologation decree accelerated bankruptcy proceedings sospensione della procedura di fallimento opposizione tardiva concordato nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 4 c.p.c.
1.1 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 nr.
Art. 360 nr. 3 c.p.c.
1.1 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 nr.
Art. 131 l.fall.
131 e 36 bis l.fall», la ricorrente sostiene che il reclamo ex art. 131 l.fall., contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, non è soggetto al regime previsto dall’art 36 bis l.fall., di deroga alla regola generale della sospensione dei termini di cui alla l.
Art. 36 bis l.fall.
1.1 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 nr.
Art. 26 l.fall.
36 bis: o in via diretta o anche per il tramite dei molteplici rinvii che varie norme dell'attuale legge rivolgono all'art. 26 ovvero all'art.
Art. 36 l.fall.
1.1 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 nr.
L. 742/69
131 l.fall., contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, non è soggetto al regime previsto dall’art 36 bis l.fall., di deroga alla regola generale della sospensione dei termini di cui alla l. 742/69.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22271/2017
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità del provvedimento impugnato per motivazione carente e/o apparente ex art 360 nr 4 cpc ; deduce che la corte di merito si è limitata a recepire acriticamente un precedente di questa Corte (Cass. n. 22271/2017), riferit o però al termine stabilito dall’art.
Cass. n. 24019/2002
Cass. n. 622/2001
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 8700/2020 proposto da: Eugenia Dari, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Cristoforo Colombo 440, presso lo studio dell’avv. Riccardo Riedi che la rappresenta e difende giusta procura in atti; - ricorrente - contro Giovanni Marchesi, elettivamente domiciliato in Roma , v ia Giuseppe Palumbo nr. 3, presso lo s tudio dell’avv.t a Alessandra Pietrantoni, che l o rappresenta e difende giusta procura in atti; -controricorrente, ricorrenteincidentale- e Fallimento di Fantasy Shop di Dari Eugenia e C. sas e d i Eugenia Dari in proprio; intimato avverso il decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 28/1/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023 dal cons. Cosmo Crolla.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte d'Appello di Roma, con decreto depositato il 28/1/2020, ha dichiarato inammissibile il reclamo d i Eugenia Dari, dichiarata fallita per ripercussione del fallimento della Fantasy Shop di Dari Eugenia e C. sas, avverso il decreto del Tribunale di Roma del 25/7/2019 con il quale, previo rigett o dell’ opposizione della reclamante, era stato omologato il concordato fallimentare della società proposto dall’assuntoreGiovanni Marchesi. 2.I giudici capitolini hanno osservato che nel giudizio ex art. 131 l. fall. non opera il regime della sospensione feriale dei termini ed hanno pertanto ritenuto il reclamo tardivo, siccome proposto con ricorso depositato il 24 settembre 2019, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, eseguita nei confronti della reclamante il 25 luglio 2019. 3 Eugenia Dari ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di due motivi; Giovanni Marchesi ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, contenente ricorso incidentale condizionato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità del provvedimento impugnato per motivazione carente e/o apparente ex art 360 nr 4 cpc ; deduce che la corte di merito si è limitata a recepire acriticamente un precedente di questa Corte (Cass. n. 22271/2017), riferit o però al termine stabilito dall’art. 129 l.fall. per la proposizione dell’ opposizione alla omologazione del concordato, senza spiegare le ragioni per le quali anche il reclamo al provvedimento di omologazione di cui all’art. 131 l. fall. sarebbe sottratto alla disciplina della sospensione dei termini nel periodo feriale. 1.1 Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 nr. 3 cpc con riferimento agli artt. 131 e 36 bis l.fall», la ricorrente sostiene che il reclamo ex art. 131 l.fall., contrariamente a quanto ritenuto dalla corte distrettuale, non è soggetto al regime previsto dall’art 36 bis l.fall., di deroga alla regola generale della sospensione dei termini di cui alla l. 742/69.

2. I l primo motivo è inammissibile in quanto in tema di error in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, posto che in materia processuale questa Corte è munita di poteri di indagine di fatto e può direttamente sostituire la propria motivazione a quella, in tesi viziata o insussistente, del giudice del merito.

2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Non è contestato dalla ricorrente di aver ricevuto comunicazione dalla cancelleria del testo integrale del provvedimento di omologa il 25/7/2019 e di aver depositato il reclamo il successivo 24/9/2019. 2.2 Prima della riforma di cui al d. lgs. nr 5/2006 questa Corte ha più volte affermato che il termine per proporre impugnazione contro la sentenza di omologazione del concordato fallimentare era soggetto al regime di sospensione in periodo feriale, dato che, per il combinato disposto degli articolo 92 dell’ordinamento giudiziario e 3 della l. 742/1969, la sospensione non operava solo per i giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione e la revoca dei fallimenti (cfr.

Cass. 687/1971 e 8897/2017). 2.3 Il quadro è mutato a seguito dell’introduzione, con il citato decreto legislativo, dell’art. 36 bis della l.fall. a tenore del quale « tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale ». 2.4 La norma risponde all’intento, chiaramente espresso sia nella legge delega che nella relazione di accompagnamento, di imprimere un’accelerazione alle controversie in materia concorsuale. 2.5 Orbene, sotto la vigenza della nuova normativa, questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel procedimento di omologa del concordato fallimentare, stante il richiamo operato dall’art 129 l.fall. all’art 26 l.fall.

« per le opposizioni di cui all'art. 129 trova diretta applicazione, tra le altre, pure la disposizione dell'art. 36 bis legge fall. Con l'ulteriore conseguenza che - rispetto al problema dell'eventuale applicazione della sospensione feriale alle opposizioni in discorso - non risultano esplicare alcun rilievo l ’art. 3 dell a l. n. 742 del 1969 e l’ art. 92 della legge sull' ordinamento giudiziario : posto che la disposizione dell'art. 36 bis prescrive in modo formale che "tutti i termini processuali previsti negli artt. 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale" » ( cfr.

Cass. 2017/22271). 2.6 Ciò premesso, merita piena condivisione l’assunto della c orte distrettuale che, considerata la natura endoconcorsuale del procedimento di omologazione del concordato fallimentare, ha esteso la non soggezione a sospensione feriale del termine per l’opposizione all’omologazione ex art 129 l.fall. anche al termine previsto dall’art 131 l.fall. per impugnare il decreto di omologazione. 2.6 Opinare diversamente sarebbe, infatti, irragionevole : in primo luogo perché si verrebbero a sovrapporre due diversi regimi dei termini processuali ( uno per proporre opposizione e l’altro per proporre reclamo) in relazione al medesimo procedimento giurisdizionale e in secondo luogo perché verrebbero ad essere frustrate quelle finalità acceleratorie che il legislatore ha inteso perseguire con la riforma. 2.7 Quanto al primo rilievo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia pur riferita al giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, nei procedimenti non soggetti alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale la sospensione non si applica, senza alcuna distinzione fra le varie fasi e i diversi gradi del giudizio (Cass.24019/020, Cass. 622/016); quanto al secondo, va evidenziato che gli artt. 26 e 36 l.fall. sono norme di portata generale che delineano compiutamente uno specifico procedimento di reclamo endofallimentare soggetto alle forme del rito camerale , nel quale , per l’appunto,la sospensione dei termini processuali non opera.. 2.8 Al riguardo sempre questa Corte, con la pronuncia sopra richiamata,ha puntualizzato che «...del resto, quello rappresentato dalle opposizioni di cui all'art. 129 di certo non rappresenta - nel contesto che risulta formato attualmente dalla legge fallimentare (così come risultante dalle numerosissime riforme che l'hanno investita in questi ultimi anni) un caso isolato o comunque eccentrico di non applicazione della sospensione feriale dei termini processuali.

Per constatarlo, basta por mente alla messe di termini processuali che risultano coinvolti nel disposto del citato art. 36 bis: o in via diretta o anche per il tramite dei molteplici rinvii che varie norme dell'attuale legge rivolgono all'art. 26 ovvero all'art. 36 (v., in questa seconda prospettiva, le norme dell'art. 37, comma 3; dell'art. 110, comma 3; dell'art. 111 bis, comma 1; dell'art. 119, comma 3; dell'art. 143, comma 2).» ( Cass.2017/22271). 3 Ilricorso incidentale condizionato resta assorbito. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM La Corte, rigetta il ricorso e co ndanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.000 per compensi oltre ad € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del