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Ordinanza — n. 27229/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows mortgage priority claim by admitting debt to bankruptcy estate despite prior rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27229/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court decision that had rejected a bank's claim for mortgage priority in a bankruptcy proceeding. The bank argued that the debtor company, which had guaranteed the loan via a surety, should be treated as the direct obligor to allow the mortgage to attach to the bankruptcy estate. The court ruled that because the bankrupt entity itself was the surety, it was the direct debtor, making the mortgage valid against the estate rather than requiring a separate liquidation phase.

Regesto Legislator

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Art. 52, 61, 89, 107, 108 l.f.; Art. 1292, 1294 c.c.: When a bankrupt company acts as a surety for a loan, it is the direct debtor, allowing the creditor to assert mortgage priority against the bankruptcy estate rather than deferring verification to asset liquidation.

Parole chiave

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bankruptcy priority mortgage attachment surety liability creditor verification bankruptcy estate credito ipotecario credito garantito da pegno assicurazione delle ipoteche

Disposizioni normative citate

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Art. 52 l.f.
La giurisprudenza richiamata nel decreto impugnato (che - a composizione di un contrasto interpretativo sorto in ragione delle modifiche apportate all’art. 52, c.
Art. 61 l.f.
Art. 89 l.f.
Art. 107 l.f.
Art. 108 l.f.
Art. 1292 c.c.
Art. 1294 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3468/011
, in fattispecie identica alla presente, Cass. n. 3468/011).
S.U. n. 8557/023
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Testo completo

48/2016 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA s.p.a. , in p e rsona del legale rappres. p.t., in nome e per conto della MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma , pressolo studio dell’avv. Massimo Luconi, rappres. e difesa dall’avv. Eugenio Moschiano, perprocura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente- -contro- FALLIMENTO della INIMAR ITALIAs.p.a, in persona del curatore p.t. ; -intimato- avverso il decreto n. 2120 /20 15 emesso dal Tribunale di Napoli, depositato l’1/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2023dal cons. rel., dott.

RO SARIO CAIAZZO.RILEVATO CHE La B anca M onte dei Paschi di Siena (di seguito MPS) propose opposizione allo stato passivo del Fallimento della Inimar Italia s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Napoli,per aver il giudice delegato rigettato la sua domanda di ammissione del credito di euro 1.759.923,20, derivante da contratto di mutuo fondiario da essa concesso alla Navalcarena Group s.p.a. il 2.8.05 , garantito dalla società poi fallita, fino alla concorrenza di euro 3.200.0000,00, con ipoteca e con fideiussione. Il t ribunale partenopeo, c on decret o del 1°.12.2015, accolse parzialmente l’opposizione e amm ise al passivo la somma di euro 1.595.482,51 in chirografo, in forza della fideiussione prestata dalla fallita.

Osservò che la d ocumentazione prodotta dall’opponente dimostrava la stipula del mutuo e l’erogazione delle somme mutuate, ma che non era riconoscibile la causa di prelazione ipotecaria , in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i titolari di diritto di prelazione su immobili compresi nel fallimento non possono avvalersi del procedimento di verificazione, perché l’art. 52 l.f. sottopone ogni credito a concorso solo se il fallito s’identifica con il debitore: nella specie, invece, essendo Inimar Italia estraneaal rapporto obbligatorio, il debito corrispondente non potevaincidere sulla massa passiva ma avrebbe dovuto formare oggetto di verifica nella fase posticipata della liquidazione del bene gravato, rappresentando il titolo di prelazione una passività di cui il patrimonio della fallit a doveva essere depurato prima della ripartizione del ricavato ai creditori concorsuali, sempre che la suavalidità ed attualità non fossero state contestate dal curatore.

Banca MPS s.p.a., nella qualità, ricorre per la cassazione del decreto con un unico motivo, illustrato da memoria. Il Fallimento Inimar Italia non ha svolto difese.RITENUTO CHE Con l’unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 52,61, 89, 107, 108, l.f., 1292, 1294, c . c . , nonché omesso esame di fat to decisivo, per non aver il t ribunale riconosciuto collocazione ipotecaria al credito ammesso al passivo avendo erroneamente ritenuto che essa dovesse far valere la garanzia insede di riparto, senza considerare che l’ipoteca garantiva anche il debito proprio della fallita In i mar Italia s.p.a.derivante dalla fideiussione.

Il motivo è fondato. La giurisprudenza richiamata nel decreto impugnato (che - a composizione di un contrasto interpretativo sorto in ragione delle modifiche apportate all’art. 52, c. 2, l.f. dall’art. 49 d. lgs. n. 5/06 - ha trovato di recente conferma nella sentenza della S.U. n. 8557/023) non è infatti pertinente alla fattispecie inesame, in cui la fallita non era mera terza dat rice di ipoteca ma era essa s tessa debitrice della banca creditrice ipotecaria, in forza della fideiussione prestata ad ulteriore garanzia dell’adempimento dell’obbligazione assunta dalla mutuataria verso l’istituto di credito (cfr . , in fattispecie identica alla presente, Cass. n. 3468/011).

La decisione impugnata si rivela, del resto, palesemente contraddittoria, posto che, ammettendo (ancorché al chirografo) il credito insinuato, il giudice ha perciò stesso riconosciuto la qualità di creditrice concorsuale dell’opponente, in quanto tale legittimata a far valere già in sede di verifica la prelazione ipotecaria concessale dalla debitrice fallita. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i l ricorso , cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così decisoin Roma nella came