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Ordinanza — n. 27080/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's voluntary withdrawal, extinguishing the legal proceedings and resulting in cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27080/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant voluntarily withdrew the request via registered mail without the respondent's acceptance. Although the underlying dispute involved usurious interest rates on bank loans, the withdrawal rendered the procedural issues moot. Consequently, the judgment of the Court of Appeal became final and binding, and the court ordered full cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of a cassation appeal, even if unaccepted, extinguishes the proceedings and renders the appealed judgment final, precluding the application of cost reduction measures reserved for rejected appeals.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal extinction of proceedings res judicata effect cost compensation rules unaccepted withdrawal rimborso dell'aiuto sociale soppressione della rendita d'invalidità cassa di compensazione per gli assegni familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 12/11/2015
Sezioni Unite n. 19597/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10201/2019 R.G. proposto da: VILLA CAMPITELLO DI DETOMASSIMONETTA C . SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore DETOMAS SIMONETTA, elettivamente domiciliatain ROMA Via Leone IV N 99, presso lo studio dell’avvocato LAURO GIOVANNI che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO -BANCA CREDITO COOPERATIVO, società cooperativa, in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati GRASSI STEFANOe MARCHIONNI FABRIZIO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTED'APPELLO TRENTO n. 294/2018 depositata il 11/12/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere RITA E.A . RUSSO. RILEVATO CHE La società VillaCampitello ha convenuto in giudizio la Cassa rurale deducendo di essere titolare di tre rapporti contrattuali, e cioè di un conto corrente e due mutui, lamentando l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici e comunque contra legem. All’esito d i una consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale ha acco lto solo in misura limitata (119,21 euro) l a domanda dell’attrice. La società ha proposto appello, poi respinto dalla Corte d ’ appello di Trento , la quale tra l’altro ha rilevato che anche nel caso in cui venga dichiarata l’usurarietà del tassodi mora, questa pattuizione riguarderebbe solo gli interessi moratori, mentre gli interessi corrispettivi sarebbero in ogni caso dovuti.

La società ha proposto ricorso per c assazione affidandosi a due motivi. Ha resistito la Cassa con controricorso ; entrambe le parti hanno depositato memoria. Fissata l’udienza camerale del 7 settembre 2023, parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, notificata a mezzo pec alla controparte e non accettata. Ciò premesso, si rileva che la rinuncia ai sensi dell ’ art. 391 c.p.c., anche se non accettata , comporta la estinzione del giudizio determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; che le principali questioni sottoposte alla attenzione della Corte con i motivi di ricorso erano all’epoca, almeno in parte, controverse, essendo successivamente intervenuta la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 del 18.09.2020; che la parte ha rinunciato in ragione deisuccessivi arresti giurisprudenziali ad essa sfavorevoli.

Ne consegue che deve essere dichiarata la estinzione del giudizio e che ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di norma di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 12/11/2015).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legitt