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Ordinanza — n. 27075/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments regarding banking compliance violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27075/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by the heirs of Sveva Nannini inadmissible and ordered them to pay costs. The heirs argued that Unicredit violated anti-money laundering laws and failed to identify the promoter of the accounts used for capital subscription. The court rejected these claims as generic, noting they did not specifically address the ratio of the lower court's decision or provide exact content for the alleged violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to confront the specific reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds anti-money laundering banking compliance capital subscription procedural defect costs award conto di libero passaggio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.
art. 1852 c.c
c) la non correttezza della Banca nell’aver dato esecuzione alle operazioni richieste sul conto conformemente agli impegni assunti all’apertura del conto; d)la violazione dell’art. 1852 c.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Crisci Nino Gaetano, Crisci Vittoria, Novelli Edoardo e Novelli Giorgio, tutti quali eredi di Nannini Sveva, rappresentati e difes i dall’ Avv. Sergio C occia ed elettivamente domiciliatipresso il suo studio in Roma, Via Vittorio Veneto, 108 -ricorrente- Contro Unicredit s.p.a. (Già Unicredit Banca s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Valentino,21 –controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1983 /20 18 del 5.12.2018, r.g. n. 1446/2016, notificata il 14.1.2019.

Oggetto: obblighi di protezione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 .9 . 2023 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA La sig.raNannini , i cui eredi sono gli attuali ricorrenti, conveniva in giudizio Unicredit Banca spa e Unicredit spa (successivamente Unicredit spa, a seguito di incorporazione della prima)deducendo di avere versato du e assegni per complessivi € 210.000,00 sul co nto corrente accesopresso Unicredit Banca filiale 90 di Brescia intestato a Coordinamento dei soci Promotori del Gruppo Mia; che l'operazione era finalizzata alla sottoscrizione del capitale delle costituende società per azioni Mia Dannispa e Mia Vita spa ; che ciò nonostante l'istituto di credito avevaconsentito a Luigi Molinari di movimentare le somme giacenti sul conto e che con sent enza n 25/2014 il Tribunale di Brescia aveva dichiarato il fallimentodel Coordinamento dei soci Promotori del Gruppo Mia ed ella si erainsinuata al passivo.

Assumeva che Unicredit Banca aveva commessonumerose violazioni di legge e delle disposizioni imposte agli operatori del setto re creditizio sia nella fase dell'apertura del conto che della gestione del medesimo, in quanto aveva l'obbligo di non consentire l'utilizzo delle somme versate per la costituzione delle due società. Deduceva , inoltre, che la partecipazione della Banca era stata di primaria importanza in quanto partner commerciale dichiarato e per la ragione che il Molinari aveva speso il n ome dell'istituto di credito. Chiedeva, quindi , il risarcimento dei danni patiti nella misura di € 210.000,00 pari alla perdita subita.

La banca convenuta resisteva in giudizio e ilTribunale di Brescia con sentenza n. 1988/2016 respingeva la domanda proposta da Sveva Nannini che condannava alla rifusione delle spese di lite. Con appello notificato in data 19 settembre 2016 Sveva Nannini proponeva gravame alla sentenza. Con la sentenza qui impugnata, la Corte adita resp ingeva l’appello e, per quanto qui di interesseescludeva:a)la qualificazione del conto ai sensi dell’art. 2329 c.c . come fondo per la sottoscrizione di capitale sociale;e riteneva che fosse qualificabile come un normale conto corrente, che espressamente prevedeva la possibilità di prelevamenti, né erano ravvisabili nella specie operazioni anomale, la cui esecuzione la banca fosse tenuta a rifiutare; b)l’esistenza di un obbligo della banca di ingerenza sulla movimentazione del conto;

c) la non correttezza della Banca nell’aver dato esecuzione alle operazioni richieste sul conto conformemente agli impegni assunti all’apertura del conto; d)la violazione dell’art. 1852 c.c. e del canone di buona fede nell’esecuzione del rapporto; e)Respingeva le censure mosse su: e1) violazione degli o bblighi del banchiere derivanti da un contratto misto di deposito bancario transitorio e di mandato a favore di terzo; e2) esistenza di un obbligo di protezione nei confronti dei soggetti che avrebbero effettuato i versamenti al solo presunto fine di costituzione della società.

Crisci Nino Gaetano, Crisci Vittoria, Novelli Edoardo e Novelli Giorgio, eredi della originaria attrice,hanno presentato ricorso per cassazione contre motiv i ed anche memoria . Unicredit s.p.a. ha presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Iricorrenti deduc ono : 1.Con il primo motivo: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, sub specie degliartt. 1173, 1175, 1776 e 1375 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte non avrebbe considerato l’esistenza di un obbligo di protezione anche nei confronti di terzi derivante dal contatto sociale tra questi e la Banca.L’intermediario non avrebbe assolto all’obbligo di diligenza a tutela non solo del proprio correntista, ma anche dei terzi interessati al regolare andamento dell’operazione.

Non avrebbe considerato che il conto , pur non essendo vincolato, era intestato a nome e per conto del Coordinamento,le cui finalità erano indicate nella scrittura del 1998 visionata dalla Banca e che, pertanto questa aveva l’obbligo di controllare che i prelievi fossero inerenti a quanto dichiarato all’apertura del conto. In ogni caso la Corte avrebbe errato nel ritenere che i versamenti non avvenissero a titolo di conferimento ma a titolo di garanzia dell’obbligo di sottoscrivere le azioni della società. 1.1.Il motivo è inammissibile.

La Corted’appello ha escluso in fatto la sussistenza dei presupposti di una responsabilità della banca accertando il carattere non anomalo delle operazioni, anche di prelevamento, poste in essere dal Molinari e l’impossibilità per la banca di rendersi conto, all’epoca dei fatti, del disegno criminoso in realtà perseguito dal medesimo. Tale accertamento di fatto, che toglie fondamento all’ipotesi di responsabilità della banca formulata dai ricorrenti, avrebbe potuto essere contestato esclusivamente mediante censure ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cpc, che però non vengono articolate dai ricorrenti. 2.Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, sub specie degli artt. 2 e 3 d.l. 3 maggio 1991, n. 43 convertito nella l. 5 luglio 1991, 197, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.

Si lamenta che la Corte d’appello abbia disatteso le censure riguardanti la violazione della normativa antiriciclaggio, obiettando che l’appello sul punto non era affatto generico e ribadendo che una corretta identificazione del soggetto promotore e dei poteri del legale rappresentante avrebbe smascherato il truffatore Molinari, mentre la banca non aveva mai inoltrato una richiesta di informazioni circa i versamenti che affluivano sul conto, e che palese era la violazione dell’art. 3 l. cit., che prevede l’obbligo della banca di segnalare senza ritardo al titolare dell’attività o al legale rappresentante ogni operazione che, in base agli elementi a disposizione, induca a ritenere che le risorse che ne sono oggetto possano provenire dai delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. 2.1.Il motivo è inammissibile.

La censura della statuizione di genericità dell’appello quanto alla violazione della normativa antiriciclaggio, è a sua volta generica poiché non riporta l’esatto contenuto dell’atto di appello. Parimenti generiche sono le restanti critiche articolate dai ricorrenti, che per di più non si confrontano con la ratio della decisione impugnata, nella parte in cui viene statuito, tra l’altro, che la illiceità della condotta del Molinari non era riconducibile alle semplici operazioni di prelievo o movimentazione del conto, bensì alla mancata restituzione delle somme stesse ai finanziatori essendo mancata la realizzazione del relativo progetto. 3.Con il terzo motivo : omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nel non aver considerato e v a l utato l'inosservanza, nel caso specifico, da parte di Unicredit delle Istruzioni del Governatore della Banca d'Italia 1991, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 5 , c.p.c. 3.1Il motivo è inammissibile.

Esso r ipropone sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. il medesimo tema della violazione delle disposizioni antiriciclaggio trattato dal motivo precedente, del quale segue pertanto la sorte già a causa della pari genericità della censura. Inoltre, non è esatto che la Corte non abbia preso in considerazione la doglianza di trasgressione, da parte della banca, delle richiamate Istruzioni della Banca d’Italia: alla relativa deduzione da parte dell’appellante, infatti, la motivazione della sentenza impugnata fa esplicito riferimento, rispondendo anche ad essa allorché stigmatizza la genericità e infondatezza della complessiva censura dell’appellante.

4. Per quanto esposto , il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della controricorren te , che liquida in € 10.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali,nella misura del 15 % dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric