Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27061/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when both parties mutually withdraw their claims before the hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27061/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the proceedings extinguished because both the plaintiff and the defendant mutually withdrew their claims prior to the hearing. The plaintiff had sued the bank for contract nullity and restitution, while the bank had previously appealed a lower court ruling. Since both parties formally renounced their actions and accepted full cost compensation, the court applied the statutory requirement for mutual withdrawal to terminate the case without further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.: When both parties mutually withdraw their claims before the hearing, the proceedings are extinguished without the need to regulate costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of claims extinguishment of proceedings costs compensation reciprocal renunciation civil procedure law banca d'investimenti investimento privato contratto di deposito bancario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, fourth comma, cod. proc. civ.
per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca accettazione dellerinunce, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9375/2019 R.G. proposto da TODINI RODOLFO, in proprio e nella qualità di edere di PARISI TERESA MA- RIA, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Peppino Mariano , con domicilio eletto in Roma, viaG. de Ruggiero, n. 5 ; –ricorrente e controricorrente – contro BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOC. COOP. P.A., in persona dei legali rap- presentanti p.t. Luigino Negri e Gianfranco Piraino, rappresentata e difes a dall'Avv. Benito Perrone e dall'Avv. Prof. Andrea Perrone, con domicilio eletto in Roma, viaFabio Massimo, n. 107 , presso lo studio dell ' Avv.

Chiara Inge- nito; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 5648/18, depositata il 12 settembre 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che Rodolfo Todini e Teresa Maria Parisi convennero in giudizio la Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. P.a., per sentir a)dichiarare l'inesi- stenza e/o la nullità del contratto di prestazione dei servizi d'investimento con la stessa stipulato il 13 gennaio 1999 e de gli ordin i di acquisto dei titoli 50936400 – BEI EUR 25LG15 / TV, 50954500 – BEI EUR 100T20 - 5%/TV, 50954500 BEI EUR 100T20-5%/TV e 50906600 –Rabobank EUR 25E820 TV, b)in via alternativa, dichiarare la nullità degli ordini di acquisto, per difetto di forma scritta degli stessi o di registrazione su supporto magnetico delle istruzioni impartite per telefono, c)in via subordinata, pronunciare la risolu- zione delmedesim o contratt o per inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla Banca, d) condannare la Banca alla restituzione della somma di Euro 51.766,70, e)in via ulteriormente gradata, accertare l'inadempimento da parte della Banca dell'obbligo di diligenza nelle operazioni di disinvesti- mento dei titoli 50936400 – BEI EUR 25LG1 5/TV e 50954500 – BEI EUR 100T20-5%/TV,f) dichiarare la nullità o pronunciare l'annullamento o la ri- soluzione delle operazioni di disinvestimento, in quanto poste in essere in conflitto d'interessi, g)condannare la Banca al risarcimento dei danni o alla restituzione della somma di Euro 14.125,00; che con sentenza del 1° febbraio 2013 il Tribunale di Roma accolse la domanda, dichiarando la nullità degli ordini di acquisto e condannando la Banca alla restituzione della somma di Euro 51.766,00, oltre interessi legali dalla domanda; che l'impugnazione proposta dalla Banca Popolare di Sondrio nei confronti del Todini, in proprio e nella qualità di erede della Parisi, nel frattempo dece- duta, è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che ha ride- terminato la somma dovuta in Euro 17.585,99, oltre interessi; che avverso la predetta sentenza il Todini ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in tre motivi, al quale la Banca ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, articolato in tremotivi, al quale il Todini ha resistito a sua volta con controricorso.Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 21 marzo 2021, notificato alla controparte il 27 maggio 2021 e depositato in Cancelleria il 29 marzo 2023, il Todini ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione, con l'adesione della Banca Popolare di Sondrio, la quale, con atto sottoscritto anche dal difensore il 29 aprile 2021 e depositato unitamente alla rinuncia, ha dichiarato di rinunciare a sua volta al ricorso incidentale, chie- dendo l'integrale compensazione delle speseprocessuali; che, essendo lerinunce intervenut e in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla reciproca accettazione dellerinunce, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna deirinuncianti al