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Ordinanza — n. 27014/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for violation of principle of correspondence between claim and judgment regarding bank withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27014/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Court of Appeal's decision, which had rejected the plaintiff's claim for damages against the bank. The plaintiff argued that the lower court violated the principle of correspondence between the claim and the judgment by ruling on the legality of the risk center notification without the plaintiff having specifically contested that specific point in the appeal. The court found this violation because the plaintiff had not explicitly challenged the legality of the notification in the appellate proceedings, despite the first-instance judgment having addressed it.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.; The principle of correspondence between the claim and the judgment requires that the appellate court cannot rule on issues not specifically contested by the parties in the appeal, even if the first-instance judgment addressed them.

Parole chiave

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principle of correspondence claim and judgment appellate procedure bank contract withdrawal risk center notification risarcimento per errore giudiziario risarcimento del danno restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 346 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
art. 1845 cod. civ
5.3 In punto di ripartizione degli oneri probatori, è stato anche precisato che il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 cod. civ., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17291 del 24/08/2016
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6186/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso nr 3151/2019 proposto da: soc. Moti srl, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Matteo De Crescenzo giusta procura in atti - ricorrente - contro Unicredit spa, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere A. Da Brescia nr. 9/10, presso lo studio dell’avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende giusta procura in atti - controricorrente - avverso la sentenza n.891/2018 del 15 giugno 2018, della CORTE D'APPELLO di Salerno; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/6/2023 dal cons. Cosmo Crolla CONSIDERATO IN FATTO 1 La soc.

Moti spa (successivamente trasformata in Moti srl) convenne in giudizio la Banca di Roma spa (divenuta, a seguito di plurime fusioni, Unicredit spa) chiedendo che la Banca fosse condannata al risarcimento dei danni per avere, senza giustificato motivo, operato il recesso dagli affidamenti concessi, per aver segnalato illegittimamente la società alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e per aver indebitamente trattenuto numerosi bonifici effettuati dai creditori. 2 Il Tribunale di Salerno, in accogliendo la domanda di risarcimento danni limitatamente alla condotta di illegittima segnalazione da parte dell’istituto di credito, lo condannò al pagamento in favore della correntista della somma di € 30.000. 3 Sul gravame proposto dalla Moti srl e sull’impugnazione incidentale della Banca, la Corte di Appello di Salerno, ha respinto l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale ed in totale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande di risarcimento del danno proposte da Moti srl nei confronti della Unicredit spa osservando, per quanto di interesse in questa sede :

a) che il recesso della banca dal contratto di conto corrente era stato comunicato entro un congruo termine ed era avvenuto per giusta causa ;

b) che anche la segnalazione alla centrale rischi era stata correttamente richiesta avuto riguardo alla posizione di sofferenza in cui versava la Moti srl la quale non aveva dato riscontro alle richieste di pagamento anche a seguito del decreto ingiuntivo della Banca 3 Moti srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di sette motivi illustrati con memoria ; Unicredit spa ha svolto difese con controricorso RITENUTO IN DIRITTO 1 Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 cpc, in relazione all’art 360 comma 1 nr. 3 cpc; sostiene che il giudice di secondo grado abbia statuito sulla legittimità segnalazione alla centrale rischi senza che l’appellante avesse censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l’illegittimità della segnalazione, violando in tal modo il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato 2 Il motivo è fondato. 2.1 Si legge alle pagine 5 e 6 della motivazione dell’impugnata sentenza « [ la Banca ] Proponeva inoltre appello incidentale per i seguenti motivi 1.

Erronea ed illegittima la pronuncia del giudice di prime cure laddove condannava la Banca al pagamento di € 30.000determinata equitativamente, in quanto l’attore nulla aveva dimostrato in relazione ai presunti danni subiti. Manca nella fattispecie qualsiasi riferimento tra segnalazione ed apodittico danno richiesto per fantomatici contratti, nulla è stato dimostrato né sulla merce e sulla consegna né, infine, sulla effettiva risoluzione dei contratti de quibus. Circostanze che l’appellante pone a fondamento della richiesta di risarcimento» 2.2 Il ricorrente, in ossequio al principio di specificità, ha riprodotto nel corpo del ricorso il contenuto dell’atto di appello sul quale il motivo si fonda del seguente tenore :

« 1) Primo appello incidentale A) si è qui evidenziato che la domanda era comunque infondata nel merito perché l’attore nulla aveva dimostrato in relazione ai danni subiti. Erronea ed illegittima, quindi, la pronuncia del Primo Giudice laddove condannava la Banca al pagamento della somma (di € 30.000) determinata equitativamente, contestando l’assenza di prova del danno lamentato e contestando unicamente l’avvenuta liquidazione equitativa del danno da parte del Tribunale lamentando la presunta violazione degli artt. 1226 e 2056 cc ». 2.3 E’ evidente che la Banca, ritenendo non provato il danno, ha limitato il motivo di appello incidentale avverso il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha statuito sulla sussistenza e sulla liquidazione del danno, senza muovere specifiche censure all’accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia sicché sul punto può ritenersi formato il giudicato interno. 2.4 La Corte distrettuale ha, invece, proceduto al riesame della legittimità della segnalazione così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 3 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della circolare della Banca d’Italia dell’11 febbraio 1991, nr. 139 e successivo aggiornamento, e degli artt. 53 comma 1, lett. b), art 67, comma 1 , lett. b ), e 107, comma 2 , d.lvo 385/1993 in relazione all’art 360 1 comma nr 3 per non avere l’impugnata sentenza rilevato che l’intermediario, nel procedere alla segnalazione del cliente, non avesse correttamente valutato la complessiva situazione economico-finanziaria. 3.1 Con il terzo motivo viene dedotto omesso fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti - in relazione all’art 360 1 comma nr 5 cpc- sull’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia e sull’assenza dei presupposti. 3.2 I due motivi, che investono la statuizione con la quale è stata ritenuta sussistenza dei presupposti per la segnalazione alla centrale, sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo 4 Con il quarto motivo Moti srl oppone violazione e falsa applicazione degli artt.1218, 2043, 2056, 2059 1223 e 1226 in relazione all’art 360 1 comma cpc -omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra parti; ascrive alla Corte di non aver valutato gli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali, analiticamente descritti negli atti difensivi, subiti dalla società per effetto dalla segnalazione a sofferenza del nominativo della società. 4.1 Il motivo è inammissibile, poiché solleva la questione della sussistenza del danno che la Corte di merito non ha esaminato, ritenendola implicitamente assorbita dal rilievo della legittimità della segnalazione, sulla quale sarà eventualmente tenuto a pronunciare il giudice del rinvio (cfr.

Cass., Sez. U., 15122/2013; nello stesso senso Cass. 23558/2014 e 4804/2007). 5 Con il quinto motivo viene prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 1845, 1175, 1176 e 1375 cc in relazione all’art 360 1 comma nr. 3 cpc omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione; in particolare si contesta la valutazione operata dalla Corte della legittimità del recesso dal rapporto di apertura di credito evidenziando l’insussistenza della giusta causa e la violazione delle regole di correttezza e buona fede della banca. 5.1 Con il sesto motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art 360 comma 1 nr 5 ; illegittima valutazione di una giusta causa di recesso. 5.2 I motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi, sono inammissibili 5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate.

Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17291 del 24/08/2016). 5.3 In punto di ripartizione degli oneri probatori, è stato anche precisato che il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 cod. civ., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma;

è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto (Sez. 1, Sentenza n. 6186/2008). 5.4 Orbene, la Corte, per un verso, ha accertato la conformità del comportamento negoziale adottato dalla banca alle previsioni contrattuali e al dettato normativo di cui all'art. 1845, terzo comma, cod. civ. (il cui precetto consente, nel rapporto negoziale di contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, il recesso ad nutum da parte dei contraenti, salvo il preavviso) e, per altro verso, ha escluso la contrarietà della chiusura del rapporto a buona fede esecutiva ex art. 1375 e 1175 cod. civ avuto riguardo all’esposizione debitoria del cliente, pur ridimensionata dalla CTU. 5.5 Il ricorrente non ha contestato l’esercizio del diritto di recesso ad nutum anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, e la censura si risolve in una generica ed apodittica affermazione della violazione da parte della banca dei principi di buona fede e correttezza. 6 Il settimo motivo con il quale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 91 cpc è assorbito dall’accoglimento d el primo motivo. 7 In accoglimento del primo motivo l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo terzo e settimo motivo, dichiara inammissibili il quarto, quinto e sesto motivo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa a