Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27010/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming usurious interest makes loan contract gratuitous, ruling only moratory interest is void.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27010/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Mazzini s.r.l.'s appeal against a lower court ruling that partially nullified a loan contract due to usurious interest rates. The appellant argued that usurious moratory interest rendered the entire loan gratuitous, demanding restitution of all payments. The court held that while usurious moratory interest is void, the legally agreed principal interest remains valid and continues to accrue, preventing the debtor from benefiting from a nullity that would erase the creditor's legitimate return on capital.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1815, comma 2 c.c.; Art. 1224, comma 1 c.c.: The nullity of usurious moratory interest does not extend to the principal interest, which remains validly agreed upon, thereby precluding the gratuitousness of the entire loan contract.

Parole chiave

Generato dall'IA
usurious interest moratory interest loan contract gratuitousness civil code interest rate cap restitution claim credito gratuito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1815, comma 2 c.c.
‘Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod.
Art. 1224, comma 1 c.c.
1815, comma 2, c.c., nel senso che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
Art. 1375 c.c.
Art. 1, comma 4
1.Con l’unico motivo di ricorso è dedott a la violazione dell’art. 1, comma 4, l.
art. 1815 c.c
‘Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod.
art. 644 c.p
24 del 2001 (che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.), in relazione a ll’art.
art. 360 c.p
3.1.In ordine al vizio di motivazione, deve rilevarsi che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c.
artt. 111 Cost
13248/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost.
art. 1224 c.c
Pertanto, una volta che il giudice abbia riscontratopositivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il relativo patto non può operare e si applica la regola generale prevista dalla legge per il risarcimento dovuto al creditore, contenuta ne ll'art. 1224 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597/2020
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597/2020; v.
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615/2021
anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615/2021, Cass.,Sez.
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14214/2022
Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 8103/2023
14214/2022 e Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 8103/2023).
Sez. U, n. 8053/2014
Sez. 1, n. 13248/2020
8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt.
Sez. U, n. 22232/2016
(così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf.
Sez. L, n. 27112/2018
22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez.
Sez. 3, n. 23940/2017
16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).
Sez. 3, n. 27411/2021
da ultimo Cass., Sez. 3, n. 27411/2021) .
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10882/2019 promosso da Mazzini s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII 396 , presso lo studio dell’avv. Pierluca Battisti, rappresentata e dife sa dagli avvocati Domenico Primarosa e Riccardo Bistolfi in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Cassa di Risparmio di Bra s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina 55, presso lo studio dell’avv.

Alessandro Izzo, che la rappresentae difende unitamente all’avv. Roberto Ponzio in virtù di procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2097 /201 8 della Corte d’Appello di T orino , pubblicata il 12/12/2018, notificata il 25/01/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Astiha respinto la domanda formulata dalla Mazzini s.r.l., volta all’accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 23/03/2007 per atto Notar Garbarino di Acqui Terme rep. 159100 racc. 14898 e anti c ipatamente estinto il 12/07/012, fondata –per quanto in questa sede ancora di interesse – sulla dedotta usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori pattuiti (con conseguente gratuità del mutuo e diritto alla restituzione di quanto pagato in eccedenza) ed anche sulla violazione del divieto di anatocismo mediante l’applicazione di un tasso superiore a quello indicato in contratto, per effetto de lla scelta del piano di ammortamento alla francese ai fini della restituzione dell’importo mutuato.

La società ha proposto appelloavverso la decisione di primo grado, ritenendo, con il primo motivo, la necessità di valutare l’usurarietàdegli interessi moratori e, con il secondo motivo, l’applicazione di un tasso per gli interessi corrispettivisuperiore a quello pattuito. L’appelloè stato respinto. Con riferimento al primo motivo, l’unico che rileva ai fini della presente statuizione, la Corte di merito , in ciò discostandosi dalla pronuncia di primo grado, ha ritenuto che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori ma, in caso di superamento del tasso soglia, la sanzione in ambito civile non è data dal la gratuità del mutuo, essendo la disciplina dell’art. 1815 c.c. prevista solo per gli interessi compensativi, dovendo procedersi a ll’applicazione de gli interessi al tasso legale(in luogo di quello usurario), che nell a specie non potevano essere liquidati, dato che non erano mai stati pagati interessi moratori.

Avverso tale pronuncia, la Mazzini s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivodi impugnazione. L’intimata si è difesa con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoriaex art. 380 bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso è dedott a la violazione dell’art. 1, comma 4, l. n. 108 del 1996, dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, conv. con modif. in l. n. 24 del 2001 (che ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p.), in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., nonché il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., perché la Corte territoriale , dopo avere accertato che il tasso d’interesse pattuito per gli interessi moratori era superiore al tasso soglia, non haapplicato la sanzione prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c., ritenuta operante solo per gli interessi corrispettivi, compiendo una distinzione tra tipologie di interessi non prevista dalla legge e rendendo vano il meccanismo sanzionatorio voluto dal legislatore. 2.La controricorrente ha preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per avere la ricorrente dedotto di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, senza, tuttavia, provvedere al deposito della relativa documentazione.

L’eccezione è infondata, risultando tra gli atti ritualmente depositati da parte ricorrente oltre alla sentenza impugnata, anche la relazione di notificazione (effettuata a mezzo PEC il 25/01/2019), munite di attestazione di conformità. 3.Il motivo di ricorso è infondato, sia con riferimento al prospettato vizio di motivazione e sia con riguardo alla dedotta violazione di legge, anche se, sotto quest’ultimo profilo, la motivazione deve essere corretta. 3.1.In ordine al vizio di motivazione, deve rilevarsi che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l . n. 134 del 2012) non consente piùl'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ancora Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. di nuovo Cass., Sez.

U, n. 8053/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248/2020).A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, n. 22232/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 22598/2018; Cass., Sez. L, n. 27112/2018; Cass., Sez. 6-L, n. 16611/2018; Cass., Sez. 3, n. 23940/2017).

In particolare, questa Corte ha evidenziato che dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iterlogico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Inoltre, ha pure affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento del ragionamento del giudice(v. da ultimo Cass., Sez. 3, n. 27411/2021) .

Nel caso di specie, parte ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo aver riscontrato l’usurarietà degli interessi moratori, come pattuiti, ha precisato quanto segue: «Ciò che non può trovare accoglimento è la conseguenza che l'appellante fa discendere da tale superamento, vale a dire la nullità ex art. 1815, II c., c.c. di tutti gli interessi come pattuiti, e la conseguente domanda di restituzione per quanto pagato a tale titolo, con sostanziale gratuità del finanziamento. Il rigetto della parte di rilevanza sostanziale del motivo di appello si fonda sulla già richiamata sentenza n. 27442/2018 che nella parte finale precisa:

‘Reputa nondimeno opportuno questo Collegio aggiungere che, nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l’applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale." Avuto riguardo alla non applicabilità dell'art. 1815, ll c., c.c. statuita dalla Corte di Cassazione, tenuto conto che l'appellante non ha mai dovuto sostenere il pagamento di interessi moratori, il motivo in esame non può comportare la riforma del deciso del Tribunale.» Dalla stessa lettura del testo della sentenza, appena riportato, emerge con evidenza l’esistenza della motivazione e la chiara esposizione delle ragioni della decisione (a prescindere dalla condivisibilità delle stesse), avendo la Corte d’appello ritenuto che l’accertato superamento del tasso soglia nella previsione degli interessi moratori non consente di escludere la debenza di tutti gli interessi, siano essi corrispettivi o anatocistici, perché il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c. si applica solo agli interessi corrispettivi. 3.2.

Secondo la ricorrente, la previsione nel contratto di mutuo di interessi moratori superiori al tasso soglia temporalmente vigente al momento della stipula comporta la nullità prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c. con la conseguente non debenza di tutti gli interessi pattuiti, siano essi corrispettivi che moratori. Tuttavia, tale ricostruzione non è condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento più recente si intende in questa sede confermare, correggendo, in parte, la motivazione del giudice di merito. Come sopra evidenziato, la Corte d’appello, richiamando un precedente di questa Corte (v. in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27442/2018), ha ritenuto che l’art. 1815, comma 2, c.c. si applicasse ai soli interessi compensativi e che, in caso di interessi moratori usurari, dovessero essere conteggiati, al posto di quelli illecitamente pattuito, gli interessi determinatial tasso legale.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, invece, chiarito che dall’accertamento dell’usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., nel senso che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, ma in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19597/2020; v. anche Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615/2021, Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 14214/2022 e Cass., Sez. 3, Ordinanzan. 8103/2023). In altre parole, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, la pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. attiene ai soli interessi moratori, e non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8103/2023).

Pertanto, ove l’interesse corrispettivo sia lecito, e il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, solo questi ultimi sono da considerarsi illeciti , e preclusi , restando comunque l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.Come rilevato dalle richiamate Sezioni Unite, non può, infatti, premiarsi il debitoreinadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità, come avv errebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art.1375 c.c. (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 19597/2020). Pertanto, una volta che il giudice abbia riscontratopositivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il relativo patto non può operare e si applica la regola generale prevista dalla legge per il risarcimento dovuto al creditore, contenuta ne ll'art. 1224 c.c. , commisurato (non più alla misuraconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessicorrispettivi, come prevede la disposizione menzionata . Tale ricostruzione non porta, è evidente, a conseguenze giuridiche diverse da quelle ritenute dal giudice di appello, tenuto conto che nella specie parte ricorrente non ha dedotto di avere corrisposto interessi moratori suscettibili di restituzione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera di parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta dalla controparte, che liquida in € 4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie ne lla misura del 15 % eaccessori di legge; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera della parte ricorrente di un ulter