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Ordinanza — n. 26992/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bank's opposition to bankruptcy passive by recognizing prior credit acquisition via servicing contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26992/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed UnipolRec's appeal against the bankruptcy court's dismissal of its opposition to the passive. The bank argued it had acquired mortgage credit rights through a servicing contract and subsequent repurchase agreement, distinct from the original loan acts. The court held that the bankruptcy judge erred by rejecting the bank's claim based on new facts discovered during the opposition phase, ruling that such clarification does not constitute a new cause of action but merely a better explanation of a pre-existing circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 93, 95, 98, 99 della legge fallimentare; Art. 360 c.p.c.: The court must admit an opposition to the bankruptcy passive if the creditor demonstrates title to the credit through a servicing or repurchase contract, even if such title was not initially alleged, provided the new facts do not alter the cause of action but merely clarify a pre-existing situation.

Parole chiave

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bankruptcy opposition servicing contract credit repurchase legitimacy active new facts doctrine passive bankruptcy mortgage credit credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Art. 93 della legge fallimentare
Art. 95, comma 2 della legge fallimentare
Art. 98 della legge fallimentare
Art. 99 della legge fallimentare
Art. 1260 c.c.
Art. 1263 c.c.
Art. 1264 c.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26503/2018 R.G. proposto da : UNIPOLREC SPA GIÀ UNIPOL BANCA SPA, elettivamente domiciliato inROMA VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato GRASSIA RAFFAELE MASSIMILIANO (GRSRFL69D16I234B) rappresentato e difeso dall'avvocato FORMARO ANTONIO (FRMNTN64L08B085X) -ricorrente- contro FALLIMENTO DELLA SOC SPERANZA GIOIELLI DI CIRO E DANIELE SPERANZA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato DI CIOMMO FRANCESCO (DCMFNC75E30L738J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE VELLETRI n. 4012/2017 depositata il12/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― UnipolRec S.p.A., già Unipol Banca S.p.A., ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Fallimento Speranza Gioielli di Ciro e Daniele Speranza S.n.c. nonché dei soci illimitatamente responsabili Speranza Ciro e Speranza Daniele, contro il decreto del 12 luglio 2018 con cui il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la sua opposizione allo stato passivo. 2. ― Il Fallimento resiste con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo è spiegato ai sensi dell ’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 93, 95 comma 2, 98 e 99 della legge fallimentare, avendo erroneamente il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del primo motivo dell’opposizione allo stato passivo in ragione dell’asserita novità della deduzione relativa al contratto di servicing su cui si fonda la legittimazione della banca a chiedere l’ammissione dei crediti derivanti dai mutui fondiari n. 06.127.8117694 e n. 06.1278124912.

Il secondo mezzo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 1260, 1263 e 1264 c.c., avendo erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il riacquisto, ossia la retrocessione, dei crediti in favore di Unipol Banca rappresentasse un fatto costitutivo diverso rispetto ai contratti di mutuo fondiario n. 06.127.8117694 e n. 06.1278124912 su cui si fonda l’istanza di ammissione al passivo. Il terzo mezzo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, avendo erroneamente il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di opposizione nella parte in cui la ricorrente aveva dedotto la retrocessione in favore di Unipol Banca dei crediti derivanti dai mutui fondiari n. 06. 127.8117694 e n. 06.1278124912.

Il quarto mezzo è spiegato ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità della doglianza relativa all’esclusione degli «oneri diversi» per difetto di legittimazione attiva. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― Per la necessaria intelligenza della vicenda, e dei motivi, occorre premettere che: -) fallita la società ed i soci illimitatamente responsabili, Unipol Banca S.p.A. si è insinuata al passivo, in data 15 settembre 2016, quale titolare di crediti derivanti da mutui fondiari nonché da rapporti di conto corrente; -) già in data 11 aprile 2011, però, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti in blocco effettuata ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge numero 130 del 1999 e dell’articolo 58 del testo unico bancario, cessione non dedotta in sede di insinuazione al passivo, la banca aveva ceduto i crediti insinuati a SME Grecale S.r.l.; -) il Curatore ha quindi depositato il progetto di stato passivo contenente l’esclusione parziale dei crediti insinuati, concernenti i mutui, «in quanto l’istante difetta di legittimazione attiva risultando i mutui ricadenti all’interno di cessione in blocco del 2011»; -) la banca ha depositato osservazioni ai sensi dell’articolo 95 della legge fallimentare osservando che, a seguito della cessione in blocco aveva ricevuto dalla cessionaria, in forza di un contratto di servicing, «l’incarico di espletare le attività di amministrazione e gestione dei crediti» ed altresì di «agire quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa di pagamento»; -) il giudice delegato ha escluso i crediti insinuati da Unipol Banca S.p.A. per i mutui fondiari cui si riferiscono i motivi sul rilievo del difetto di legittimazione attiva della medesima, aggiungendo poi che la quantificazione del credito era in parte erronea ed in parte non provata; -) Unipol Banca S.p.A. ha proposto opposizione allo stato passivo sostenendo l’irrilevanza dell’avvenuta cessione dei crediti a SME Grecale S.r.l., giacché essa istante aveva pur sempre avuto «titolo per il recupero» in forza «del contratto di servicing»; -) con la stessa opposizione, inoltre, Unipol Banca S.p.A. ha anche sostenuto di aver concluso con SME Grecale S.r.l., in data 29 aprile 2015, «un contratto di riacquisto di diversi mutui cartolarizzati, fra cui proprio quelli contraddistinti» dai numeri in discorso; -) il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione osservando che, in sede di opposizione, «l’opponente ha proposto la domanda di ammissione allo stato passivo sulla base delle statuizione contenute nel contratto di servicing … pur non avendo allegato l’avvenuta cessione dei crediti in blocco nella domanda di ammissione al passivo fallimentare», dovendosi altresì escludere «il riconoscimento della titolarità del credito sulla base del contratto di riacquisto … non potendosi riconoscere in capo all’opponente la titolarità dei crediti derivanti dai suddetti mutui sulla base di fatti diversi da quelli allegati nella domanda di ammissione allo stato passivo, in cui il fatto costitutivo del credito è rappresentato dagli atti notarili … con cui la stessa Unipol ha concesso a Speranza Ciro e Speranza Daniele due mutui fondiari… L’inammissibile riconoscimento della titolarità dei crediti in capo all’opponente sulla base di nuovi accertamenti di fatto … importa che sia assorbita la domanda volta all’ammissione in prelazione ipotecaria del credito di euro 363.096,70… Quanto alla doglianza relativa all’esclusione degli “oneri diversi”, intesi come interessi relativi alle rate sospese, essa è inammissibile per difetto di legittimazione attiva essendo detti oneri inerenti a crediti oggetto di cessione in blocco». 4.2.

― Ora, i quattro mezzi sono tutti volti a co ntrastare la decisione impugnata laddove essa ha ritenuto che l’istante, odierna ricorrente, fosse priva di legittimazioneattiva. Tali motivi, dunque, meritano di essere simultaneamente trattati, e vanno accolti. È difatti assorbente il rilievo che, indipendentemente dalla originaria auto-qualificazione della ricorrente quale mandataria, la stessa, secondo quanto dalla medesima poi precisato, alla data dell’insinuazione al passivo, ossia in data 15 settembre 2016, aveva già riacquistato, il precedente 29 aprile 2015, il credito in discorso.

Va da sé che nel caso considerato non si pone una questione di introduzione di una domanda nuova, in ragione della modificazione della causa petendi originariamente fatta valere, bensì della semplice migliore esplicitazione di una circostanza preesistente all’insinuazione, emersa in sede di opposizione allo stato passivo. 5. ― Il decreto impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Velletri in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI a