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Ordinanza — n. 26991/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal by plaintiffs without court ruling on costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26991/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiffs' voluntary withdrawal of the case. Although the borrowers had argued for usury and interest rate manipulation, they formally renounced the litigation before a final judgment on merits. Consequently, the court issued no ruling on costs or substantive legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Upon voluntary withdrawal by the appellant without a substantive ruling, the proceedings are extinguished and no decision on costs is required.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings costs allocation usury claim Cassation appeal diritto bancario rimborso del mutuo banca europea per gli investimenti

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
1.A seguito della notifica dell'atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
art. 1384 c.c
art. 390 c.p
1.A seguito della notifica dell'atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018
115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).
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Testo completo

ere Rel . Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 05827/2019 promosso da Loredana Ferrari e Davide Morelli , elettivamente domiciliat i in Casoria, via Salvator Rosa 6, presso lo studio dell’avv. Giovanni Lauro, che li rappresentae difende in virtù di procura speciale in atti; -ricorrenti - contro Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimata - avverso la sentenza n. 5 3 27 /201 8 della Corte d’Appello di M ilano , pubblicata il 30/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023dal Consigliere ELEONORA REGGIANI; letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Loredana Ferrari e Davide Morelli c onvenivano in giudizi o la Unicredit s.p.a. per ottenere l’accertamento della non debenza di alcun interesse ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., in riferimento al contratto di mutuo rep. n. 31309 racc. 10126 del 26/06/2000,ovvero, in subordine, per sentir dichiarare la nullità della clausola che prevedeva la corresponsione di interessi moratori usurai , con la restituzione degli importi versati in eccedenza. Nel contraddittorio delle parti, con ordinanza ex art. 702 terc.p.c., il giudice di primo grado rigettava ogni domanda senza svolgere alcuna attività istruttoria.

Nel proporre appello, i mutuatari riproponevano le domande già formulate in primo grado, aggiungendo che i tassi moratori pattuiti in misura ultrasoglia erano comunque eccessivi e dovevano essere ridotti ai sensi dell’art. 1384 c.c.Deducevano anche che il tasso previsto per gli interesse corrispettivi doveva ritenersi indeterminato e , quindi , nullo, in quanto parametrato al tasso EURIBOR, di cui era risultata accertata la manipolazione ad opera di alcuni operatori del mercato, come ritenuto dalla Commissione Europea Antitrust con decisione del 04/12/2013.

La Corte territoriale rigettava l’impugnazione. Avverso tale pronuncia, Loredana Ferrari e Davide Morelli hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di impugnazione. Il Pubblico M inistero , nella persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione Alberto Cardino, ha depositato, in data 13/05/2023, le proprie conclusioni,chiedendo, in via principale , la rimessione del presente procedimento in pubblica udienza (in ragione della novità della questione sollevata con il terzo motivo di ricorso) e, in via gradata, l’accoglimento del secondo motivo di impugnazione.

Con atto notificato il 12/06/2023, i ricorrenti, allegando di avere definito bonariamente la vertenza, hanno dichiarato - per il tramite del difensore a ciò abilitato in virtù della procura speciale in atti - di rinunciare al ricorso, senza alcuna statuizione sulle spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.A seguito della notifica dell'atto di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 390 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 2.Nessuna statuizione sulle spese di causa deve essere adottata , tenuto conto che la Unicredit s.p.a. è rimasta intimata. 3.La declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 5, n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di