Italian court dismisses investor's claim against bank for missing damages caused by investor's own discretionary sale of bonds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the investor's claims against the bank for alleged informational violations. The court found that the investor's loss resulted from their own discretionary decision to sell bonds at a lower price, rather than the bank's conduct. Consequently, the appellate court's reasoning regarding the lack of causal link between the bank's actions and the investor's loss was not addressed by the appellant's arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.; Art. 23 TUF; Art. 2697 c.c.: An appeal challenging a judgment on procedural grounds is inadmissible if the appellant's arguments do not address the substantive ratio decidendi concerning the causal link between the defendant's conduct and the plaintiff's loss.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1953/2019 R.G. proposto da : BECHERUCCI Franco, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Fabio Raniere (fabioraniere@pec.avvocati.prato.it) ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. Stefano Piras in Roma, Via dei Gracchi 128 (stefanopiras@ordineavvocatiroma.org) -ricorrente - contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A, in persona del procuratore dott. Roberto Irpo, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Vettori (giuseppe.vettori@firenze.pecavvocati.it) del foro di Firenze ed elett.te dom.ta in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 28, presso lo studio Grez, giusta procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2050/2018 pubblicata il 12 settembre 2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal Pres.
Carlo DE CHIARA Fatti di causa Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado di rigetto, tra l’altro, della domanda risarcitoria proposta dal sig. Franco Becherucci nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per violazione degli obblighi informativi in relazione all’acquisto, il 16 settembre 1999 e il 20 marzo 2000, di titoli emessi, rispettivamente, dalla Repubblica Argentina e dalla Provincia di Buenos Aires, sul rilievo della mancanza di un danno riconducibile al comportamento dell’intermediaria.
L’attore, infatti, aveva venduto parte dei titoli nel corso del giudizio a un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, realizzando così la perdita di valore registratasi per gli stessi: se li avesse invece conservati tutti , non avrebbe subito alcun danno, ma anzi avrebbe ottenuto un guadagno, essendo notorio che poi la Repubblica Argentina, in forza di un accordo stipulato con il governo italiano, aveva preso a rimborsare i titoli agli investitori pagandoli fino al 150 % del valore nominale; sicché il danno, in definitiva, si era v erificato esclusivamente a causa di una scelta discrezionale dell’investitore.
Quest’ultimo ricorre per cassazione con tre motivi. La banca intermediaria resiste con controricorso . Entrambe le parti hanno presentato anche memoria. Ragioni della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia v iolazione dell’art. 115 c.p.c. per omessa considerazione di fatti incontestati, quali il ridotto valore dei titoli in questione, ammesso dalla stessa banca convenuta. 1.2. Con il secondo motivo si denunciaviolazione dell’art. 116 c.p.c. per l’omessa valutazione della documentazione prodotta, attestante il controvalore dei titoli. 1.3.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 23 TUF e dell’art. 2697 c.c., in quanto l’onere di provare il valore dei titoli gravava sulla banca, che aveva richiesto dedursi tale valore dall’ammontare della sua eventuale condanna.
2. Tali motivi sono tutti inammissibili , in quanto incentrati sulla valutazione dei titoli, mentre la ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata, diversamente, sulla esclusione del nesso di causalità tra il danno subito dall’attore e il comportamento della banca, avendo la Corte d’appello statuito che il danno medesimo si era prodotto a causa del comportamento dello stesso attore, il quale aveva ritenuto di vendere i titoli, realizzando così una perdita che viceversa non avrebbe realizzato qualora li avesse conservati. Le censure, dunque, non attengono alla ratio della decisione impugnata e conseguentemente non possono essere scrutinate.
3. L’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed € 200,00 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis