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Ordinanza — n. 26713/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties settled case and waived costs via court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26713/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed it because the appellants withdrew their request. The underlying dispute involved a construction consortium and a bankrupt company regarding a contract arbitration award. The court ruled that since the withdrawal occurred before the hearing and was accepted by the opposing party, the proceedings extinguished without cost allocation.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 391, comma 4 cod. proc. civ.: A withdrawal of appeal made before the hearing, accepted by the contraria party, extinguishes the proceedings without the withdrawal being condemned to costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings construction contract dispute bankruptcy curator costs allocation nullità delle intese contenzioso commerciale associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391, comma 4 cod. proc. civ.
per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra proce- dere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25868/2019 R.G. proposto da CESVED –CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA, in per- sona del presidente p.t. Giuseppe Ammendola, e IANNIELLO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Umberto Ianniello, rappre- sentati e difes e dall ' Avv. Roberto Maria Bisceglia , con domicilio eletto in Roma, viaI. Newton, n. 34 , presso lo studio dell ' Avv. Carmela Esposito ; –ricorrenti – contro FALLIMENTO DELL'IMPRESA DI CESARE GINO S.R.L., in persona de curatore p.t. Dott. Alessandra Fiorletta, rappresentatoe difeso dall ' Avv.

Arturo Can- crini, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Bernardo, n.101; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 653/19, depositata il 30 gennaio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. Ritenuto che, con scrittura privata del 28 marzo 2008, l'Impresa Di Ce- sare Gino S.r.l., il CESVED – Consorzio Europeo per lo Sviluppo dell'Edilizia, la Ianniello Costruzioni S.r.l. e la Cavatorta e Figli S.r.l.,in qualità rispettiva- mente di capogruppo e mandanti,regolarono i rapporti interni a ll'ATI tra loro costituita per la partecipazione alla gara indetta dal Comune di Napoli per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di via Marina e ammodernamento della linea tramviaria Municipio-San Giovanni, seconda tratta Porto Salvo- Garibaldi; che, con lodo del 22 novembre 2013, il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta in ordine all'esecuzione dellapredetta scrittura accolse la domanda proposta dal CESVED e dalla Ianniello nei con- fronti dell'Impresa Di Cesaree rigettò la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima, accertando l'inadempimento della convenuta, pronunciando la risoluzione del contratto e condannandol'Impresa Di Cesare al risarcimento dei danni; che, con sentenza del 30 gennaio 2019, la Corte d'appello di Roma ha accolto l'impugnazione proposta dall'Impresa Di Cesare, dichiarando la nullità del lodo; che avverso la predetta sentenza il CESVED e la Ianniello Costruzioni hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi , al quale l' Im- presa Di Cesare ha resistito con controricorso; che nel corso del giudizio, essendo stato dichiarato il fallimento dell'Im- presa Di Cesare, ha spiegato intervento il curatore.

Considerato che, con atto sottoscritto anche dal difensore il 1° e il 2 marzo 2023, notificato il 2 marzo 2023 e depositato in cancelleria,le ricorrenti hanno rinunciatoall'impugnazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo stata la causa definita in via transattiva, e chiedendo disporsi la compensazione delle spese processuali; che,con atto sottoscritto anche dal difensore il 2 marzo 2023, notificato il 3 marzo 2023 e depositato in Cancelleria unitamente alla rinuncia, il cura- tore delfallimento ha dichiarato di accettare l a rinuncia; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che occorra proce- dere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna dellerinuncianti alle spese.