Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26561/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26561/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Osazee Kingsley, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the Ministry of the Interior argued the appeal was abandoned. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal statutory time limit deemed abandonment extinction of proceedings Code of Civil Procedure recupero di crediti mancato anticipo delle spese recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
2606/2019depositato il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
2606/2019depositato il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5491/2023 R.G. proposto da : OSAZEE KINGSLEY, elettivamente domiciliato in TORINO VIA PALMIERI 40, presso lo studio dell’avvocato ODDONE ANNA ROSA (DDNNRS46M67L219H) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO -intimato- Avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO pronunciato nel procedimento n.R.G. 2606/2019depositato il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 14/07/2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de