Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of termination. The appellant, DISAR SRL, did not act within this timeframe, while the respondent, Azienda Sanitaria Locale Salerno, argued for the dismissal based on the statutory silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal of termination within forty days, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7143/2023 R.G.proposto da: DISAR SRL DEL DR. L. DI GIUDA C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CACCINI N. 1, presso lo studio dell’avvocato CECILIA MARTELLI (MRTCCL63T44G273H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VANDA MARTELLI (MRTVND62L60G273Q) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, elettivamente domiciliato in AVELLINO V. FERRANTE 66, presso lo studio dell’avvocato GENNARO GALIETTA (GLTGNR66M15A509O) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMMA TORTORA (TRTMME59M46H703N) -controricorrente- avverso la sentenza n. 1163/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO SALERNO del 14.9.2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 12/09/2023 Il C