Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for settlement. The appellant, a liquidated company, did not act within the deadline set by the lower court, while the respondent, a health service provider, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, resulting in the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5997/2021 R.G.proposto da: DETTO FACTOR SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA, 50, presso lo studio dell’avvocato MELCHIORRI ALESSIA (MLCLSS74B47H501H) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CAGLIOTI ROSA SABRINA ANTONELLA (CGLRSB70H49F537M) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2181/2019 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZARO depositata il 14/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 12/09/2023 Il