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Decreto — n. 26552/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26552/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26552/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16642/2019 R.G. proposto da: FALLIMENTO PIETRO MAZZONI AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI (GZZMSM52A14G482X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRENITALIA SPA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO , elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI (ZPPNDR65P15H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO DI VILIO (DVLVCN78M05F839T) -controricorrente- avverso la sentenza n. 699/2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA in data 31.1.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26552/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 16642/2019 R.G. proposto da: FALLIMENTO PIETRO MAZZONI AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI (GZZMSM52A14G482X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRENITALIA SPA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO , elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI (ZPPNDR65P15H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO DI VILIO (DVLVCN78M05F839T) -controricorrente- avverso la sentenza n. 699/2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA in data 31.1.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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recupero dei costi risarcimento del danno valore litigioso restituzione e risarcimento accollo delle spese procedurali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
699/2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA in data 31.1.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16642/2019 R.G. proposto da: FALLIMENTO PIETRO MAZZONI AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIZZI (GZZMSM52A14G482X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TRENITALIA SPA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO , elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZOPPINI (ZPPNDR65P15H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO DI VILIO (DVLVCN78M05F839T) -controricorrente- avverso la sentenza n. 699/2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA in data 31.1.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia; Ritenuto che non sia compatibile con la procedura di definizione anticipata la valutazione della responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. dedotta da parte controricorrente;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 12/09/2023 Il C