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Decreto — n. 26549/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 26549/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, represented by ASL Napoli 2 Nord, did not act after the deadline for the proposed judgment expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day deadline deemed withdrawal Code of Civil Procedure litigation costs allocation rimborso delle spese spese susseguenti importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
257/2019 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI del 22.1.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
257/2019 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI del 22.1.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21663/2019 R.G.proposto da: ASL NAPOLI 2 NORD, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA BATTISTA BUONAVOGLIA (BNVGNN57H64H307P) rappresentata e difesa dagli avvocati AMALIA CARRARA (CRRMLA66L64D789F), GUGLIELMO ARA (RAAGLL67E12F839L), AUGUSTO CHIOSI (CHSGST53L21F839B) -ricorrente- contro MEBIOS SRL MEDICAL BIOLOGICAL STRUCTURE LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CRISTALLINO (CRSMRA69C54G964J) -controricorrente- avverso la sentenza n. 257/2019 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLI del 22.1.2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Maria Cristallino. Così deciso in Roma,il 12/09/202