Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the order of the Court of Appeal of Catanzaro extinguished. The appellant, Pietro Chiefari, failed to request a decision on the case within the statutory 40-day period following the court's proposal for termination. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25818/2022 R.G.proposto da: CHIEFARI PIETRO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA MATACERA (MTCVCN69P64I872G) e ATTILIO MATACERA (MTCTTL73B20I872S) -ricorrente- contro SNAM RETE GAS S.P.A., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dell’avvocato FRANCESCO NAPOLI (NPLFNC55M27G288D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro REGIONE CALABRIA -intimato- avverso l' ordinanza n. 1466/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANZARO il 28.5.2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.205,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 13/09/2023