Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Andrea Mazzanti, did not respond to the court's proposal for case definition, while the respondent, represented by Nicola Di Pierro and Alessia Carretta, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 33474/2019 R.G. proposto da: TURI LAURA, MORBIDELLI MARCO, MORBIDELLI SIMONE, MORBIDELLI CLAUDIO, domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Mazzanti (MZZNDR57C16I684C) -ricorrente- contro BIZZARRI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma Via Tagliamento 55, presso lo studio dell’avvocato Nicola Di Pierro (DPRNCL57S02H501M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AlessiaCarretta (CRRLSS72L67G088V) -controricorrente- avverso la sentenza n. 773/2019 emessa da Corte d'appello Firenze depositata il 03/04/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.120,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/09/202