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Ordinanza — n. 26501/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding admissibility of summary retrial and burden of proof in corporate dissolution. The court rejects procedural objections and confirms the lower court's determinate judgment. The ruling upholds the validity of the assembly deliberations and the allocation of litigation costs. The court rejects the appeal on procedural grounds, confirming the lower court's determinate judgment on the validity of assembly deliberations and the allocation of litigation costs. The decision establishes that procedural objections regarding summary retrial and burden of proof are inadmissible when the lower court's ruling is sufficiently specific. The court dismisses the appeal, confirming the lower court's determinate judgment on the validity of assembly deliberations and the allocation of litigation costs. The decision establishes that procedural objections regarding summary retrial and burden of proof are inadmissible when the lower court's ruling is sufficiently specific. The court dismisses the appeal, confirming the lower court's determinate judgment on the validity of assembly deliberations and the allocation of litigation costs. The decision establishes that procedural objections regarding summary retrial and burden of proof are inadmissible when the lower court's ruling is sufficiently specific.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26501/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the Cooperative Serena against the Appellate Court of Turin's judgment. The appellant argued that the summary retrial was irregular and challenged the burden of proof regarding specific monetary claims. The court ruled that the lower court's decision was sufficiently determinate and that procedural objections were inadmissible at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5; Art. 2697 c.c.: The court dismisses appeals alleging violations of the burden of proof or procedural rules when the lower court's judgment is sufficiently determinate and procedural objections are inadmissible.

Parole chiave

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summary retrial admissibility burden of proof violation corporate dissolution validity assembly deliberations litigation costs allocation procedural inadmissibility determinate judgment diritto di ricorso delle associazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Art. 2697 c.c.
, nn.3 , 4 e 5 : Violazion e del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di quello della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt.99-112 c.p.c.
Artt. 99-112 c.p.c.
Art. 278 c.p.
Artt. 101-112-212 c.p.c.
art. 384 c.p
nn.3 e 4 : Violazione dell'art. 384 c.p.c.
art. 2697 c.c
, nn.3 , 4 e 5 : Violazion e del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di quello della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt.99-112 c.p.c.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 304/2013 della Corte di Appello di Torino
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA Sulricorso proposto da Cooperativa Serena s.c.r.l. , in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante, rappresentat a e difesa dagli Avv.ti Alessandro Fontanazza e Francesco Angelini ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Adriana, 4 -ricorrente– Contro Nigro Vincenzo, Tronnolone Donatina, Lanzone Antonella e Mauro Pietro, rappresentati e difesi dall’Avv. Mauro Luigi Rubat Ors ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Maria Chiara Morabito, in Roma, via Benaco, 5 -controricorrenti- Avverso la sentenza n. 1032/2018 emessa dalla C orte d’Appello di Torino, pubblicatail 30.5.2018 nel giudizio n. 1901 - 2020 /2016 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18maggio 2023 dal Consigliere Daniela Valentino; FATTI DI CAUSA Oggetto: società: validità delibere assembleari Con atto di citazione notificato il 21.9.2000 i sigg.ri Nigro Vincenzo, TronnoloneDonatina, Lanzone Antonella, Mauro Pietro, qualificatisi soci della Cooperativa Edilizia Serena a r.l ., in liquidazione, convenivano dinanzi al Tribunale di Torino, la suddetta cooperativa chiedendo che il Tribunale: A)annullasse le delibere assunte dai soci nel corso dell'assemblea del 16.6.2000 inquanto illegittime e infondate.

In particolare, gli attori sostenevano che nulla fosse dovuto, avendo versato tutto quanto previsto dalle perizie redatte da professionisti o da pubbliche autorità, avendo il socio Mauro versato una rata che non era stata considerata nei conteggi complessivi (per £. 2.473.000) e contestando, comunque, la perizia posta alla base della decisione impugnata (poiché non fondata su basi "logico- matematiche-giuridiche"); quanto al punto 3 (avente ad oggetto il rimborso al socio Giampaolo dell'importo di £. 17.300.000 a titolo di somma anticipata nell'interesse sociale), sostenevano che la decisione non fosse stata preceduta da una verifica di quanto richiesto, fosse stata adottata senza considerare le osservazioni sollevate in ordine alle spese anticipate e senza operare la verifica sull'eventuale conguaglio con il costo di costruzione; quanto al punto 4 (avente ad oggetto il versamento da parte di ciascun socio di £. 1.800.000 per le spese di gestione, in base al contratto sociale), pur affermando che fosse possibile l'esigenza di risorse per l'esercizio della società, eccepivano sia la mancanza di un'esatta verifica della contabilità e della situazione dei debiti e crediti sia il contrasto tra tale decisione ed il riconoscimento del rimborso al socio;

B)condannasse la convenuta a pagare all'attore Nigro £. 51.988.571 a titolo di danni e £. 6.876.000 per restituzioni e all'attrice Lanzone £. 13.200.000 per danni (allegando vizi, difetti, omissioni nell'esecuzione di quanto concordato in capitolato e rinviando a perizie di parte);C)condannasse la convenuta a pagare a ciascun attore £. 6.000.000, pari al conferimento effettuato a titolo di "finanziamento" deliberato dall'assemblea in data 13.11.1990 D)condannasse la convenuta a restituire all'attore Mauro £.2.473.000. La convenuta, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione e l'incompetenza (invocando la clausola arbitrale presente nello statuto); contestava le domande sostenendo: l'inattendibilità delle perizie redatte in data anteriore al trasferimento della proprietà, l'insussistenza di un finanziamento (poichéi versamenti erano stati effettuati esclusivamente quale corrispettivo del costo dell'alloggio o quale contributo per le spese di gestione), l’inapplicabilità della disciplinasulla vendita, la responsabilità degli attori Lanzone e Nigro (rispettivamente Presidente del c.d.a. e del collegio sindacale prima del commissariamento) per l'omesso esercizio di azioni spettanti alle cooperativa.

La convenuta proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna degli attori al pagamento delle somme indicate nella perizia approvata nel corso dell'assemblea del 16.6.2000 o altra diversa somma accertanda, a titolo di integrazione del costo dell'alloggio; la condanna degli attori Nigro e Lanzone al pagamento alla Cooperativa di quanto fosse dovuto agli attori a titolo di danni. Nel luglio d el 2003 interveniva una prima sentenza del Tribunale di Torino, chedichiarava la carenza di giurisdizione del giudice adito; detta statuizione venivariformata dalla Corte di appello di Torino che, con sentenza n. 543/06, dichiarava lagiurisdizione del giudice ordinario.

Passata in giudicato detta statuizione e riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Torino, veniva espletata una CTU contabile e la causa era nuovamente trattenuta in decisione.Con sentenza n. 4007/09 il Tribunale di Torino rigettava l'eccezione di incompetenza formulata dalla Cooperativa (stante la nullità della clausola arbitrale contenuta nello Statuto); dichiarava la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Tronnolone (permancanza di prova sulla sua qualità di socia della Cooperativa); rigettava le domandeproposte dagli attori Nigro, Mauro e Lanzone quanto all'annullamento delle delibere di cui ai punti 2-3-4 dell'assemblea in data 16.6.2000 rigettava le domande risarcitorie degli attori Nigro e Lanzone quanto al danno per il deprezzamento delle proprietà acquistate, conseguente alla intervenuta sottrazione, in esito a varianti al progetto intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori, di superfici dell'area comune destinata a parcheggio.

Rigettava la domanda risarcitoria avanzata da Nigro per asseriti vizi e difetti dell'opera (stante l'operatività dell'art. 1227 secondo comma c.c. e non avendo il Nigro, presidente del collegio sindacale della Cooperativa, tempestivamente indotto l'amministratore ad esercitare l'azione di garanzia verso l'appaltatore); rigettava la domanda degli attori di restituzione delle somme "conferite a titolo di finanziamento" per 6 milioni di lire (poiché "il bilancio finale non è stato redatto e, pertanto, non vi è prova di un attuale credito degliattori-soci in misura pari all'invocato conferimento"; testuale sentenza citata pag.11); rigettava la domanda restitutoria del socio Mauro per euro 1.277,20 nonché la domanda riconvenzionale della Cooperativa di condanna dei soci al pagamento dell'ulteriore conguaglio prezzo pari all'8%, in mancanza di puntuale prova di entrambe dette poste.

La Cooperativa appellava la decisione. La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 304/2013 accoglieva l’appello e condannava gli appellati Nigro, Mauro e Lanzone al pagamento delle somme richieste dall’appellante. I sigg.ri Nigro, Mauro, Lanzone e Tronnolone proponevano ricorso in Cassazione. Questa Corte con sentenza n. 10939/2016 stabilivache il primo motivo formulato dai ricorrenti (quanto ad una pretesa tardività con cui la Cooperativa avrebbe sollevato l'eccezione di decadenza, poi accolta dalla Corted'Appello) fosse infondato, avuto riguardo al tenore delle difese svolte dalla Cooperativa sin dalla redazione della comparsa di risposta.Il terzo motivo formulato dai ricorrenti (avverso la reiezione della domanda di annullamento delle delibere di cui ai punti 3-4 dell'ordine del giorno) fosse inammissibile « perchè la corte terri toriale ha esaminato il motivo e l'ha ritenuto inammissibile per mancanza di specificità e tale statuizione non è stata ritualmente impugnata dai ricorrenti, i quali hannoerroneamente ritenuto che la corte di merito avesse omesso di pronunciarsi rite nendola evidentemente assorbita».

Il secondo motivo (afferente il rigetto della domanda di annullamento della delibera di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, cioè in tema di conguaglio/prezzo) veniva inveceaccolto, rilevando che la Corte d'Appello era incorsa in un errore interpretativo della clausola n.5 inserita negli atti di assegnazione e ciò per non aver adeguatamente riportato e valorizzato la parte iniziale della clausola in esameche così recita: «La parte assegnataria si impegna fin d'ora a versare un conguaglio corrispondente alla differenza tra il costo oggi determinato e pattuito e quello che dovesse risultare in conseguenza degli accertamenti tecnici e contabili: tali nuovi costi dovranno preventivamente essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci ed il socio dissenziente potrà comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria per la contestazione del nuovo costo attribuito alla sua unità immobiliare.

La parte assegnataria si riserva altresì il diritto, che la Cooperativa le riconosce, diripetere quanto eventualmente corrisposto in eccesso rispetto al costo unità immobiliare che risulterà dai predetti accertamenti. Le parti pattuiscono fin d'orache la differenza a credito o a debito delle parti non potrà superare il 20% (venti percento) del costo di costruzione determinato ...». In sede di rinvio, l a C orte di Appello di Torino ha accolto il gravame dei convenuti sigg.ri Nigro, Mauro e Lanzone limitatamente all’impugnativa del punto n. 2 dell’odg dell’assemblea del 16.6.2000 e ha rigettato la domanda riconvenzionale della Cooperativa.La Corte ha precisa to che oggetto del riesame è soltanto la controversia in ordine alla determinazione dell’effettivo costo e dei relativi conguagli.

A tal riguardo ha rilevatoche l’assegnazione degli alloggi era avvenuta con l’individuazione dei costi di produzione determinati sulla base degli accertamenti fino al giugno 1995 e che la Cooperativa avrebbe dovuto dar corso ad un accertamento tecnico contabile per verificare i costi generati successivamente. Dalla espletata CTU è risultato, invece, chené il contenuto della relazione presentata ai soci, «né le allegate tabelle consentono di riconciliare -come ci si sarebbe atteso - le determinazioni finali degli importi con i documenti contabili di supporto della società Cooperativa Serena s.c. a r.1 (fatture fornitori, documenti di costo, stati di avanzamento lavori, situazioni patrimoniali, economiche e risultanze contabili emergenti dalle scritture contabili)» e che le variantiattuate sino al giugno 1995 dovevano ritenersi considerate come già addebitate e pagate al momento dell’assegnazione.

Cooperativa Serena s.c.r.l., in liquidazione, propone ricorso con sei motivi accompagnati da memoria. La parte resistente deposita controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduc e : 1.Primo motivoex art.360 c.p.c. nn.3 e 4 : Violazione dell'art. 384 c.p.c. per aver pronunciato sull'impugnazione della delibera 16.6.2000 al punto n.2 dell'o.d.g. in violazione di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.10939/2016 di rinvio ed oltre i limiti della devoluzione determinati da tale sentenza che accoglieva esclusivamente il motivo relativo all'interpretazione della clausola contrattuale ma non quelli relativi all'impugnazione delle delibere assembleari. 1.1 Il motivo è inammissibile.

La Corte ha correttamente interpretato il confine delimitativo del rinvio testualmente nell’esame «del merito della controversia in ordine alla determinazione dell’effettivo costo e dei relativi conguagli ed a tanto questa Corte deve procedere sulla scorta della norma convenzionale inter partes approvata (art. 5 atto di assegnazione) e delle ordinarie regole in tema di riparto dell’onere della prova»(p.16 sentenza ; principi poi ribaditi anche a p. 23 nell’esame della domanda della ricorrente Tronnolone). Tale determinazione e la verifica della effettiva debenza hanno comportato la enunciazione delle questioni connesse alla vicenda quali la validità della delibera sul punto 2 senza che questo abbia comportato un ulteriore non possibile giudicato.

Il passo citato dal ricorrente è passaggio che precedela dichiarazione di limitazione sopra riportata e non incide in alcun modo sul contenuto successivo che definisce il passaggio fondante della motivazione. inoltre, come rilevato dalla Corte d’Appelloin linea con la decisione di rinvio che ha espressamente cassato la sentenza impugnata sul punto 2 della delibera, l’interpretaz ione dell’art. 5 dell’atto di assegnazione e l’esame del punto n. 2 della delibera sono consequenziali sul piano logico e giuridico: la prima è la premessa del secondo. 2.Secondo motivo.

Ex art.360 c.p.c. , nn.3 e 4 : Violazione degli artt.2516 e 2377 c.c.(nella versione in allora in vigore), per aver accolto l'impugnazione della delibera assembleare nonostante la mancata indicazione delle norme di legge o statutarie che si assumevano violate.La ricorrente deduce che la mancata indicazione delle norme violate dalla delibera illegittima avrebbe reso più agevole verificare il fondamento giuridico della contestazione e l’assolvimento dell’onere della prova da parte degli impugnati.

3. Terzo motivo. Ex art.360 c.p.c. , nn.3 e 4 : Violazione degli artt.2697 c.c. (errata applicazione del principio dell'onere della prova) e degli articoli 1362-1363-1366-1367-1369 c.c. in relazione all'obbligo di attenersi alla chiara interpretazione letterale della clausola n-5 (principio di diritto enunciato da codesta Suprema Corte nella sentenza n.10.939/2016) degli atti di assegnazione, per avere accollato alla Cooperativa l'onere di provare la legittimità della delibera impugnata interpretando la clausola n.5 degli atti di assegnazione in contrasto sia con la lettera della stessa che con gli altri criteri legali, come se imponesse alla Cooperativa un onere probatorioulteriore. 3.1 Le censura sono correlate e possono essere esaminate unitariamente.

Sono inammissibil i , perch é mirano a colpire il processo interpretativo della clausola n. 5 eseguito dalla Corte d’Appello nel rispetto dei parametri legali e conseguentemente non sindacabile in sede di giudizio di legittimità La Corte di rinvio ha dovuto valutare la delibera che viola la clausola in questione che definisce i criteri di ripartizione dei costi e dei conguagli, e che pertanto deve essere annullata, senza in tale direzione determinare alcuna inversione dell’onere probatorio. In tale valutazione non vi è alcun passaggio che ha inteso escludere la facoltà di determinare sulla base di valutazioni tecniche l’ammontare dei conguagli, ma si è limitata a ribadire che la Cooperativa non lo aveva fatto secondo le procedure definite convenzionalmente e che la “perizia” allegata era stata definita dal CTU esaustiva dei soli costi di costruzione, essendo a quell’epoca terminati i lavori. 4.Quarto motivo.

Ex art.360 c.p.c. , nn.3 e 4 : Violazione degli artt. 91 383-384-385-389 c.p.c. per non avere liquidato le spese del giudizio, comprese le fasi di Cassazione e di rinvio a carico della sig.ra Tronnolone nonostante la totale soccombenza di questa in tutti igradi di giudizio . Il ricorrente sostiene che la Tronnolone era stata ricorrente incidentale e poi ricorrente in Cassazione sempre soccombente e che il rinvio alla Corte per la determinazione delle spese di legittimità comprendeva anche la determinazione delle spese giudiziali dei precedenti gradi e nel giudizio di legittimità nei suoi confronti. 4.1.

La censura è infondata. La motivazione della Corte è chiara e corretta, poiché dà atto: -che la pronuncia sulle spese giudiziali per i rapporti tra la Tronnolone e la Cooperativa era stata definita per le fasi precedenti al rinvio congiudicato non più modificabile;-che in sede di rinvio, (e si può aggiungere anche nell’attuale sede di legittimità) la posizione della Tronnolone non era oggetto di valutazione e quindi la sua citazione in riassunzione «risulta del tutto irrituale e inammissibile». Va ricordato, in ogni caso, che la Tronnolone è stata condannata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 304/2013 alla rifusione delle spese dei 2/3 delle spese in solido con gli altri ricorrenti e tali spese sono state pagate dai ricorrenti in solido e quindi la censura si limiterebbe a contestare i rapporti interni della solidarietà stabilita dalla sentenza n. 304/2013 5.

Quinto motivo Ex art.360 c.p.c. , nn.3 , 4 e 5 : Violazion e del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., di quello della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt.99-112 c.p.c. e dell'art.278 c.p.,c. per avere condannato genericamente alla restituzione "di quantoversato" in adempimento della sentenza cassata nonostante la contestazione, la mancanza di prova dell'avvenuto versamento, l'assenza di richiesta di una condanna generica e la necessità di procedere alla determinazione dell'effettivo versamento. 5.1 La censura è infondata perché la Corte d’Appello ha formulato una statuizione di condanna del tutto determinata, ancorché per relationem, rinviandola parte della precedente sentenza della Corte di Appello n. 304/2013 sul punto non cassata che ha individuato esattamente l’entità della domanda restitutoria oltre gli interessi al saldo «non avendo la Cooperativa formulato alcuna contraria allegazione quanto all’intervenuto pagamento». 6.Sesto motivo.

Ex art. 360 c.p.c., nn.3,4 e 5 : Violazione degli artt.101-112-212 c.p.c., per non essersi pronunciata sull'eccezione di nullità, inutilizzabilità della CTU rispetto alla quale la Cooperativa aveva eccepito la violazione del pri n c ipio del contraddittorio ed il mancato esame delle scritture contabili esibite su ordine del Tribunale. 6.1. La censura deduce eccezioni processuali sulla validità della consulenza tecnica effettuata in primo grado non più proponibile in quanto integranti nullità relative da svolgersi nella prima difesa utile.. 7.Per quanto esposto il ri corso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità a favore di ciascun controricorrente che liquida in € 4000. per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. 24.12.2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del