Cassation court dismisses appeal regarding false notification claim due to inadmissibility of nullity arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the falsity of the notification document. The lower court upheld the notification based on corroborating testimonial evidence and office schedules, while the appellant argued for witness elimination and procedural nullity. The supreme court ruled that the appeal failed to address the core reasoning of the contested judgment, which excluded nullity arguments from the main false declaration proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 247 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if it fails to address the ratio decidendi of the contested judgment or if the lower court's factual evaluation remains unassailable in the jurisdiction of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19177/2022 R.G. proposto da : SGATTONI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO N.09, presso lo studio dell’avvocato SERVA LOREDANA (SRVLDN60B45H354A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TOLENTINO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 367/2022 depositata il 16/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal PresidenteMARIA ACIERNO. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE La corte d’appello d’Ancona, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da Paolo Sgattoni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di accertamento della falsità ex art. 221 c.p.c. della relata di notifica dell’invito n. 100278/2009 che riportava la data del 14/8/2009 alle ore 15 e 10. Secondo il ricorrente l’avviso non poteva essergli stato consegnato, come indicato nella relata, perché si trovava in località diversa con rientro presso la sua abitazione ben dopo le 15 e 10.
La Corte territoriale a sostegno della decisione ha rilevato la evidenza probatoria dell’esecuzione della notifica con le modalità indicate nella relata, dal momento che tale ricostruzione dei fatti trovava conferma indiretta nelle deposizioni testimoniali di taluni funzionari e dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e dal prospetto dell’orario di ufficio del messo notificare, del tutto compatibile con l’esecuzione della notifica. Infine, come confermato anche dalla deposizione testimoniale del messo, non vi era alcun riscontro probatorio dell’apposizione successiva della frase avente ad oggetto il rifiuto di sottoscrivere l’atto.
La discrasia sul numero delle pagine è, infine, irrilevante in quanto oggetto della querela di falso in via principale è la falsa attestazione del rifiuto del notificatario a ricevere l’atto. I profili di nullità della notifica sono stati ritenuti estranei all’oggetto del giudizio. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo Sgattoni affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione alla valutazione di inattendibilità della teste Alessandra Sgattoni in quanto fondata sul rapporto di parentela in violazione dell’avvenuta eliminazione dell’art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974.
La censura non supera il vaglio di ammissibilità dal momento che la Corte d’Appello ha svolto una valutazione comparativa delle risultanze probatorie derivanti dal complesso delle prove costituende, pervenendo ad una valutazione dei fatti accertati insindacabile in sede di giudizio di legittimità. Nel secondo motivo viene dedotta la nullità della notificazione eseguita. La censura è inammissibile dal momento che non viene attinta la ratio decidendi della sentenza impugnata fondata sulla estraneità dei rilievi di nullità della notificazione nel giudizio di querela di falso proposto in via principale.
All’inammissibilità del ricorso segue l’applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente da liquidarsi in E 4000 per compensi; E 200 pwe esborsi oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib