Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating lower court arguments without new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the appeal was procedurally flawed due to improper service of process on a third party, but the lower court had already rejected this claim. The Supreme Court ruled that the appellant merely repeated the same arguments without addressing the lower court's reasoning, which constitutes a lack of referential character required for cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments rejected by the appellate court without providing new grounds or addressing the reasons given by the lower judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28815/2021 R.G. proposto da : FORNAI GIOVANNI, elettivamente domiciliato inRoma, via Piemonte 39/a, presso lo studio dell’ A vvocato Edmondo Tomaselli, che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro FALLIMENTO di UNION PAPER s.p.a. , elettivamente domiciliato in Viterbo, via della Sapienza n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Giuseppe Puri, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro BERNARDINI ALFREDOe BERTRANS INTERNATIONAL s.r.l. -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3323/2021 depositata il5/5/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:
1. Il Tribunale di Viterbo, con decreto monitorio n. 441/2008, ingiungeva a Giovanni Fornai il pagamento di € 114.700 in favore del fallimento di Union Paper s.p.a., in ragione della mancata corresponsione del prezzo di un’automobile Ferrari F131 vendutagli dalla società poi fallita.
2. Il medesimo tribunale, con sentenza n. 8/2013, accoglieva l’opposizione proposta dal Fornai e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che la vettura fosse stata venduta al Fornai non da Union Paper s.p.a., a cui non era mai appartenuta, ma da Cars 90 s.r.l..
3. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata dal fallimento di Union Paper s.p.a. riteneva, invece, che vi fossero elementi documentali che concorrevano a dimostrare la titolarità del credito in capo al fallimento di Union Paper s.p.a., costituiti:
i) dal certificato cronologico delle trascrizioni al P.R.A., dal qualerisultava che la società era proprietaria della vettura alla data del 29 aprile 2004 e l’aveva poi venduta al Fornai con scritturadel 19 maggio 2004, trascritta il 15 giugno 2004; ii) dalla fattura n. 53 del 19 maggio 2004, la cui data e il cui importo coincidevano con le risultanze della trascrizione al P.R.A.; iii) dalla lettera raccomandata inviata dal legale del Fornai al curatore in data 27 giugno 2007, dove si ammetteva che la compravendita era temporalmente intervenuta tra il maggio ed il giugno 2004 e che le parti contrattuali erano state Giovanni Fornai e la Union Paper s.p.a.. Accoglieva, quindi, l’appello e per l’effetto rigettava l’opposizione spiegata da Giovanni Fornai avverso il decreto ingiuntivo n. 441/2008 del Tribunale, che confermava.
4. Giovanni Fornai ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 5 maggio 2021, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Union Paper s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Gli intimati Alfredo Bernardini e Bertrans International s.r.l. non hanno svolto difese. Considerato che:
5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., perché la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività della produzione documentale (consistente nella copia dell’atto quietanzato con cui Car 90 s.r.l. aveva ceduto la vettura alla Union Paper s.p.a.) effettuata dalla curatela, che l’appellato aveva sollevato al momento della propria costituzione in giudizio.
6. Il motivo è inammissibile, per mancanza di decisività. La Corte d’appello, infatti, ha espressamente indicato all’interno della decisione impugnata le risultanze documentali su cui riteneva di fondare il proprio convincimento (costituite, come detto, dal certificato cronologico delle trascrizioni al P.R.A., dalla fattura n. 53 del 19 maggio 2004 e dalla lettera raccomandata inviata dal legale del Fornai al curatore in data 27 giugno 2007), fra le quali non è compresa la quietanza di cui era stata denunciata la tardiva produzione. I giudici distrettuali non hanno fatto alcuna diversa menzione di tale documento, dovendosi da ciò arguire, se non un implicito accoglimento dell’eccezione sollevata dal Fornai, quanto meno una valutazione di ininfluenza del documento ai fini del decidere. Ne discende l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, di ogni questione concernente la ritualità della sua produzione.
7. Il secondo motivo si duole, exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti e di natura decisiva, poiché la Corte di merito ha omesso di rilevare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese da Alfredo Bernardini, già amministratore di Union Paper in bonis, in sede di interpello, di natura confessoria, e dal teste Pellegrini.
8. Il motivo è inammissibile. Invero, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione; pertanto, rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione di tale vizio non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.20553/2021).
Giova, peraltro, precisare che le dichiarazioni rese dall’amministratore della società fallita non avevano affatto il valore confessorio che il ricorrente vorrebbe loro attribuire e, dunque, non assumevano alcun valore decisivo. Infatti, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale l'interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso che costui (tranne che nella ipotesi prevista dall'art. 43, comma 2, l. fall.) non assume la veste di parte e il suo interrogatorio sarebbe finalizzato a una confessione relativa a diritti di cui il fallito non può, nella pendenza del fallimento, disporre (Cass. 629/1995, Cass.2370/1975).
9. Il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.815, 1325 e 1470 cod. civ., 115, 116, 252 e 253 cod. proc. civ. e del R.D.L. n. 436/1927: la Corte d’appello – a dire del ricorrente - ha fatto malgoverno di queste norme, ritenendo che la fattura di vendita del bene e la trascrizione al P.R.A. fossero elementi che attestavano il credito, senza dar conto di risultanze di natura oggettiva (costituite dalla confessione del Bernardini, dalle dichiarazioni testimoniali raccolte, dalla stipula del contratto di assicurazione della vettura , dalla consegna del bene mobil e ai fini della successiva rivendita) che assumevano i caratteri di prove univoche, precise e concordanti di tenore opposto.
10. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto alla valutazione della congerie istruttoria compiuta dal giudice di merito. Tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionaledel giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte. Difatti, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 331/2020, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011, Rv. 620709).
11. Il quarto motivo di ricorso prospetta l’intervenuta violazione del contraddittorio e dei principi di cui all’art. 331 cod. proc. civ.: il gravame – a dire di parte ricorrente - doveva essere dichiarato improcedibile per l’errata instaurazione del contraddittorio nei confronti di Bertrans International, a cui non era stata rinnovata la notificadell’atto di citazione in appello.
12. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, nel vagliare l’eccezione di inammissibilità dell’appello perché la notifica del gravame ad Alfredo Bernardini era stata effettuata nella qualità di amministratore di Bertrans International s.r.l. e non quale socio successore della compagine cessata, ha ritenuto che l’unica notifica effettuata al Bernardini fosse sufficiente a ritenere integro il contraddittorio (e ciò perché, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte, nonché di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la legale conoscenza, in proprio, dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, quale erede, siccome contraria al principio di ragionevole durata del processo, stante l'unicità della parte in senso sostanziale;
Cass. 12317/2019). La censura in esame non si cura in alcun modo degli argomenti addotti dalla Corte distrettuale, limitandosi a reiterare l’eccezione relativa alla non integrità del contraddittorio negli stessi termini già proposti in sede di appello. Il che rende il mezzo inammissibile per difetto del carattere di riferibilità che lo stesso doveva necessariamente avere. Infatti, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. 22478/2018, Cass.11098/2000).
13. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processua