Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25668/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expulsion appeal, ruling voluntary return does not affect expulsion decree validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25668/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Irakli Natsvlishvili's appeal against his expulsion order, upholding the lower court's decision. The applicant argued that his prior voluntary return and subsequent suspended sentence should have prevented the expulsion, but the court found this irrelevant to the expulsion's legality. The ruling established that procedural issues regarding the execution of the expulsion must be challenged separately and do not invalidate the original administrative decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 nr. 3 c.p.c.; Art. 444 c.p.p.: The validity of an expulsion decree based on lack of residence permits is independent of the applicant's subsequent voluntary return or criminal proceedings; such matters must be addressed in separate proceedings regarding the execution of the expulsion.

Parole chiave

Generato dall'IA
expulsion decree validity voluntary return effect suspended sentence relevance separate execution proceedings administrative law appeal divieto di espulsione dei cittadini domanda d'asilo dall'Iraq allontanamento verso il nord dell'Iraq

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 nr. 3 c.p.c.
1 Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 nr 3 cpc in quanto il decreto di espulsione si poneva in contrasto con la sentenza ex art 444 cpp che subordinava i benefici di legge concessi all’ allontanamento volontario l territorio nazionale.
Art. 444 c.p.p.
Art. 19 bis Dpr 394/99
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ne decreto espulsione Dott. Paola Vella - Consigliere - Dott. Cosmo Crolla - rel.Consigliere - Ud.10/07/2023– CC Dott. Giuseppe Dongiacomo - Consigliere - R.G.N Dott. Paolo Fraulini - Consigliere. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.23192/2022 proposto da Irakli Natsvlishvili, elettivamente domiciliato in Roma Via Principe Umberto nr 27/29 presso lo studio dell’avv. Francesco Zofrea che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore -UTG Prefettura Roma rappresentati dall’Avvocatura di Stato -intimato- avverso l’ordinanza di cui allaprocedura nr 31576/2022 del Giudice di Pace di Roma depositata in data 26/9/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Roma, con provvedimento del 26/9/2022, ha respinto l’opposizione di Irakli Natsvilishvili, cittadino dello stato della Georgia, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso in quanto lo straniero soggiornava in Italia senza essere munito di permesso di soggiorno. 1.1 Il giudice onorario ha rilevato che la mancanza di un titolo giustificativo della presenza nel territorio italiano imponeva l’adozione del decreto di espulsione. 2.Irakli Natsvilishvili propone ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma hanno depositato nota al solo scopo partecipare all’eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360 nr 3 cpc in quanto il decreto di espulsione si poneva in contrasto con la sentenza ex art 444 cpp che subordinava i benefici di legge concessi all’ allontanamento volontario l territorio nazionale. 2 Il motivo è infondato. 2.1 E’emerso dalla lettura del provvedimento impugnato che Irakli Natsvlishvili dopo essere stato attinto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 31/8/2020 e confermato, a seguito di opposizione dell’interessato, dal Giudice di Pace diMilano con decreto del 6/4/2021, ed aver lasciato volontariamente il territorio italiano, vi ha fatto ritorno, senza munirsi autorizzazione del Ministero dell’Interno previsto dall’art.19 bis Dpr 394/99. 2.2 Arrestato e giudicato con il rito direttissimo, per il delitto di cui all’art 13 comma 13 T.U Immigrazione, il ricorrente ha chiesto ed ottenutosentenza di applicazione della pena su richiesta ex art 444 cpp, che subordinava la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna al rimpatrio volontario dello straniero 2.3 Ritiene il Collegio come tale provvedimento giudiziale non abbia alcuna ripercussione sulla legittimità e validità del decreto di espulsione oggetto del presente giudizio il cui presupposto, da individuarsi nel mancato conseguimento da parte del ricorrente di valido titolo di soggiorno nel territorio italiano, non è stato oggetto di censura 2.4 Sono semmai le modalità esecutive del provvedimento espulsivo, le cui contestazioni vanno fatte valere in sede di giudizio di convalida, che possono incidere sulla possibilità dello straniero di beneficiare della sospensione condizionale della pena a lui spettando, quindi, di attivarsi e compiere tutte le attività per raggiungere volontariamente il proprio paese di origine onde evitare l’esecutività della pena detentiva. 3 Il ricorso va, quindi, rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo le amministrazioni svolto attività difensive.

P.Q.M.

La Corte , rigetta il ricorso. Così