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Ordinanza — n. 25621/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses claim for damages based on consultant fees, allowing appeal on procedural grounds regarding costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25621/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first appeal ground regarding damages but allowed the second and third grounds concerning procedural errors in cost allocation. The lower court awarded damages based on the consultant's fees, which the appellate court found unrelated to the alleged breach of confidentiality. Consequently, the main appeal was partially accepted, and the incidental appeals were absorbed due to the cassation's expansive effect on the cost ruling.

Regesto Legislator

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Art. 1218, 1226, 1453, 1458, 2697 c.c.; Art. 112, 336 c.p.c.: Damages must correspond to the actual prejudice caused by the breach, not merely the remuneration received for the activity; procedural rulings on costs are subject to the expansive effect of a cassation decision annulling the main judgment.

Parole chiave

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damages assessment breach of confidentiality procedural costs solidary liability appellate review cassation effect equitable liquidation infrazione commessa nell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 1453 c.c.
Art. 1458 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Kearney volta alla rideterminazione delle spese relative al giudizio di primo grado e si denuncia, in conseguenza, la violazionedel principio di cui all’art. 112 c.p.c..
Art. 336 c.p.c.
I due motivi restano assorbiti: il capo della pronuncia relativo alle spese, che dipende dalle decisioni di merito adottate dalla Corte di appello, resta travolto dall’effetto espansivo interno della cass a zione della sentenza impugnata(art. 336, comma 1, c.p.c.).
artt. 2393 c.c
― Col primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2393 c.c., 806 e 808 c.p.c..
art. 2384 c.c
art. 1223 c.c
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Testo completo

023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21558 R.G.anno 2019 proposto da: Exergia Energia e Gas s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., rappresentatae difesadall’avvocato Gianleo Occhionero e dall’avvocato Tommaso Manferoce, domiciliatapresso quest’ultimo; ricorrente contro SpottiRoberto, rappresentato e difes o dall’avvocato Lorenzo Pint us e l’avvocato Paola Rapisarda,domiciliato presso lo studio Gatti, Pavesi e Bianchi; controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro Ercoli Sergio, rappresentatoe difeso dall’avvocato Gianfranco Crespi , domiciliato presso l’avvocato Manuela Patrono; controricorrente nonché contro Sez.

I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 A.T. Kearney s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., rappresentatae difesa dall’avvocato Giorgio Poggiani, dall’avvocato Franco Anelli, dall’avvocato Elena Bersani, dall’avvocato Adriana Cavigioli e dall’avvocato Ernesto Mocci, domiciliata presso quest’ultimo; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza46/2019 depositat a l’8 gennaio 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA 1. ― I l 17 novembre 2006 Sergio Ercoli e Roberto Spotti ed altri azionisti della società Exergia Energia e Gas s.p.a. hanno ceduto la totalità delle azionidi quest'ultima a F.I.S.I. - Finanziaria Italiana per lo Sviluppo Industriale s.p.a.. A seguito di tale cessione totalitaria Ercoli è stato confermato nella carica di amministratore, qualeamministratore delegato, e ha pure ricoperto la carica di direttore generale. Spotti ha invece rivestito il ruolo di sindaco e di presidente del collegio sindacale dal 29 aprile 2008 all'11 dicembre 2009 .

In data 31 Marzo 2009 A.T. Kearney s.p.a. ha ricevuto da Exergia l'incarico di redigere un piano strategico per consolidare e sviluppare le attività della società nel periodo tra il 2009 e il 2013. 2. ― Exergia h a convenuto in giudizio Spotti, in qualità di presidente del collegio sindacale, Ercoli, in qualità di amministratore e direttore generale, e A.T. Kearney domandando la condanna dei predetti convenutial risarcimento dei danni sofferti per avere posto in essere ― la società da ultimo nominata attraverso un suo dipendente ― un comportamento definito dalla se ntenza qui impugnata « infedele e contrario alla legge », in pregiudizio dell'attrice .

Alla base della Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 domanda era il lamentato trafugamento di informazioni aziendali operato dagli ex soci ai danni dell'attrice e l'inadempimento di A.T. Kearney a gli obblighi di riservatezza nascenti del contratto da essa concluso conExergia. Il Tribunale di Milanoha riconosciuto la responsabilità solidale dei convenuti e li ha condannati, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di euro 650.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; ha quindi condannato i convenuti, sempre in solido, alla rifusione integrale delle spese processuali in favore dell'attrice. 3.

― L a sentenza è stata impugnata dai convenuti soccombenti in primo grado e, nella resistenza di Exergia, la Corte di appello di Milano ha accolto il gravame in questi termini: ha accolto l'eccezione di arbitrato sollevata da Ercoli dichiarando la propria incompetenza a decidere la causa con riguardo al detto appellante ; h a condannato Spotti al risarcimento del danno in favore di Exergiaquantificandolo in euro 54.947,63, oltre rivalutazione ed interessi; ha condannato A.T. Kearney al risarcimento dei danni in favore della nominata Exergia liquidando il medesimo in euro 110.000,00, oltre rivalutazione e interessi; ha infine condannato Exergia al pagamento delle spese di giudizio in favore diErcoli e condannato Spotti e A.T.

Kearney , in solido tra loro, al pagamentodelle spese in questione in favore di Exergia. 4. ― Avverso la pronuncia della Corte di appello di Milano, pubblicata l'8 gennaio 2019 , ha proposto ricorso per cassazione Exergia, facendo valere tre motivi di impugnazione.Ercoli, Spotti e A.T. Kearneyhanno resistito con controricorso; gli ultimi due hannospiegato un’impugnazione incidentale articolata rispettivamente in un unico motivo e in tre motivi.Vi sono memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2393 c.c., 806 e 808 c.p.c..

Sul presupposto che compete esclusivamente all'assemblea dei soci Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 deliberare il promovimento dell'azione di responsabilitàsi deduce che la Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare anche d'ufficio se la clausola compromissoria relativa all'azione sociale di responsabilità «promanasseda una delibera assembleare cui per legge compete la disponibilità della relativa azione, non potendo la declaratoria di competenza degli arbitri essere motivata sulla base di una clausola invalida perché approvata in difetto del potere di disporre del diritto controverso».

Il motivo investe la statuizione con cui la Corte di appello ha accolto l’eccezione di compromesso diErcoli e declinato in favore di un arbitro unico, nominato dalla Camera arbitrale di Pavia, la competenza relativa alla controversia instaurata nei confronti di questo . Il Giudice distrettuale ha evidenziato, al riguardo, come il contr atto che disciplinava il rapporto tra Exergia e lo stesso Ercoli contenesse una clausola compromissoria che rimetteva alla decisione arbitrale ogni controversia discendente dal contrattoin questione. Il motivo è inammissibile, in quanto privo di concludenza.

La ricorrente si limita a dubitare dell’esistenza di una delibera assembleare avente ad oggetto la stipula del negozio contenente la clausola compromissoria, senza neppure assumereche ne sia mancata l’adozione. Peraltro, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalladeliberazione di nomina ha carattere generale e le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sonoopponibili ai terzi, salvo che questi non abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384 c.c.); non si vede, dunque, cosa ostasse a che la clausola compromissoria potesse essere opposta all’odierna ricorrente .

Del resto, questa Corte, in epoca passata ─ ben prima della riforma del diritto societario attuatasi col d.lgs. n. 6/2003 ─, ha avuto modo di affermareche gli amministratori di una società per azioni e, in genere, Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 di una società commerciale, po ss o no di regola stipulare clausole compromissorie e compromessi(Cass. 19 agosto 1983, n. 5408; Cass.6 marzo 1962, n. 437). 2. ― Il secondo motivo del ricorso principale oppone la violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. La censura investe la quantificazione del danno.

Cisi duole che la Corte di appello abbia liquidato il pregiudizio patrimoniale commisurandolo, rispettivamente, ai compensi percepiti da Spottiquale sindaco e al corrispettivo percepito da A.T. Kearney per la predisposizione del business plan relativo agli anni 2009 - 2013. La ricorrente assumeche la Corte di merito avrebbe mancato di motivare sulla propria deduzione, vertente sul rilievo per cuila somma di euro 650.000,00, accordatadal Tribunale, era « eccessivamente modesta per ottenere il know howdi una società come Exergia che fattura centinaia di milioni di euro all'anno».

Il mezzo di censura è da correlare alla decisione, in punto di quantum debeatur, assunta dal Giudice di appello. Nella sentenza impugnata il danno è stato liquidato, per Spotti, nella misura dei «compensi percepiti in ragione della carica sociale ricoperta per il periodo coincidente con la sua compartecipazione al progetto» e per A.T. Kearney nel corri spe ttivo per la predisposizione del nominato business plan, utilizzato per fini personali dal dipendente di cui la stessa società si era avvalsa. Il motivo, che non prospetta profili di inammissibilità, visto che veicola, in modo chiaro e autosufficiente, una doglianza basata sulla tenuta argomentativa del provvedimento impugnato,appare fondato.

Col quarto motivo di appello Exergia aveva , tra l’altro, dedotto: che la consistenza patrimoniale del l a società ammontava nel 2006 a euro 24.000.000,00 e che tutto il valoredella stessa era rappresentato dal know how aziendale; che il Tribunale aveva errato nel l’affermare che la voce per l’appropriazione dei dati riservati di Exergia era pari a zero; che, se i convenuti si fossero comportati legittimamente, essi Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 avrebbero versato alla ricorrente odierna «un corrispettivo per l’acquisto e l’utilizzo del know how aziendale»; che il danno quantificato col parametro dei compensi ignorava completamente il pregiudizio «derivante dal mancato corrispettivo per l’acquisizione da parte dei convenuti dei dati di Exergia»; che, se la somma di euro 24.000.000,00 doveva considerarsi eccessiva ai fini della quantificazionedel danno, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di Exergia , la quale aveva richiesto di determinare equitativamente il pregiudizio patrimoniale;che il danno liquidato dal Tribunale era troppo modesto e che esso doveva «essere il più vicino possibile al corrispettivo che i convenuti avrebbero dovuto versare in caso di comportamento leale e virtuoso» (cfr. ricorso per cassazione pagg. 13 ss.).

Tali rilievi, basati sulla neces sità di parametrare il risarcimento del danno alla perdita patrimoniale e al mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito (art. 1223 c.c.),non sono stati presi in considerazione dalla Corte di merito, la quale, dopo aver esaminato i vari profili di responsabilità e spiegato che il risarcimento andava commisurato ai corrispettivi maturati da Spottie A.T. Kearney, si è limitata a precisare che le altre domande ed eccezioni formulate restavano assorbite: ha evocato, al riguardo, la distinzione in base alla qualel'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre l’assorbimento è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande.

Ora, è del tutto evidente che la figura dell’asso rbimento nel la fattispecie qui non ricorra: la Corte di merito ha dato semplicemente conto della propria scelta di impiegare il criterio liquidatorio basato sui compensi percepiti, per le loro attività, dagli odierni controricorrenti Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 Spottie A.T. Kearney, ma tale statuizione non implicava che Exergia avesse perduto interesse a una decisione sul quarto motivo di appello, né che fosse venuta meno la necessità o la possibilità di decidere su di esso.

Infatti, la decisione adottata non escludeva l’esigenza di stabilire perché, nella circostanza, non potesse essere adottata un a tecnica liquidatoria che prendesse in considerazione quello che Exergia aveva indicato essere il valore intrinseco delle informazioni trafugate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento: in conseguenza, ove si escluda,rispetto a una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa (Cass. 19 dicembre 2019, n. 33764;

Cass. 12 novembre 2018, n. 28995). Tale principio va applicatoalla fattispecie in esame. 3. ― Il terzo motivo del ricorso principale oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 324, 345, 112 c.p.c., 1292, 1293, 1298 e 1299, nonché dell’art. 132, n. 4, c.p.c.. Deduce Exergia che la sentenza della Corte di appello sarebbe illegittima anche nella parte in cui non aveva statuito, né motivato,quanto alla solidarietà passiva che doveva ravvisarsitra i convenuti. Il motivo è fondato. Se è vero che A.T. Kearney aveva impugnato la sentenza avendo riguardo al tema della solidarietà nell’obbligazione risarcitoria, riconosciuta dal Tribunale(cfr. controricorso della società, pag. 27), è altrettanto vero che la Corte di merito nulla ha spiegato quanto alle ragioni che l’hanno indotta ad escludere la detta solidarietà.

La relativa statuizione risulta quindi essere del tutto priva di motivazione. Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 4. ― Roberto Spotti prospetta, col proprio ricorso incidentale, la violazionedell’art. 115 c.p.c. e il travisamento della prova . Deduce che la Corte di appello non si sarebbe avveduta: della contestazione da parte sua di un documentorecante un prospetto riferito ai compensi che sarebbero stati percepiti del ricorrente incidentale; del fatto che il detto compenso era stato percepito da una società terza per una diversa attività di assistenza professionale; che lo stesso Spotti non aveva percepito i compensi per l'incarico svolto nel 2009.

Col primo motivo del suo ricorso incidentale A.T. Kearney denunciala violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che disciplinano il risarcimento del danno in caso di inadempimento di una obbligazione, la valutazione equitativadel dannostesso e la ripartizione dei relativi oneri probatoritra le parti; sono menzionati, in proposito, gliartt. 1218, 1226, 1453, 1458, 2697 c.c. e 116 c.p.c.. Si rileva: che il danneggiato ha diritto alla riparazione del pregiudizio effettivamente subito, e cioè alla perdita o al mancato guadagno che siano conseguenze immediata e diretta dell'inadempimento; che tale principio opera anche in caso di liquidazione equitativa; che commisurando il danno al compenso percepito dalla ricorrente incidentale per la redazione del piano strategico di Exergia la Corte di appello aveva identificato e sanzionato un pregiudizioche in realtà non aveva alcuna attinenza con l'illecito addebitatoalla stessa A.T.

Kearney; che il criterio adottato, correlato agli emolumenti ricevuti, non era giuridicamente riferibile alla ricorrente per incidente, in quanto quest'ultima aveva ricevutola remunerazione per un'attività effettivamente svolta e mai da alcuno contestata; che, in mancanza di accertamento del danno,la domanda risarcitoria andava respinta. Anche tali motivi sono da considerarsi assorbiti, dovendo la Corte di appello anzitutto accertare se il danno possa essere quantificato avendo riguardo agli indici evidenziati dalla ricorrente principale. 5. ― Il secondo motivo di ricorso incidentale di A.T.

Kearney Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 censura la sentenza impugnata per la nullità che essa presenta con riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali. Si lamenta che la Corte distrettuale abbia omesso di pronunciare sulla domanda di A.T. Kearney volta alla rideterminazione delle spese relative al giudizio di primo grado e si denuncia, in conseguenza, la violazionedel principio di cui all’art. 112 c.p.c.. Il terzo motivo del ricorso incidentale di A.T. Kearney investe pure la statuizione adottata con riferimento alla disciplina delle spese processuali.Si deduce che il Tribunale aveva regolato le spese di primo grado sulla base del principio di soccombenza , disponendo , in conseguenza, che ledette spese fossero poste in via solidale a carico dei convenuti.

Secondo chi impugnala Corte di appello avrebbe dovuto statuire complessivamente sulle spese processuali tenendo conto si quella « diminuzione del valore di causa , rispetto a ciascuno dei convenuti soccombenti», che si era determinat a per effetto « della pronuncia di una condanna parziaria in luogo di quella solidale inflitta dalTribunale». I due motivi restano assorbiti: il capo della pronuncia relativo alle spese, che dipende dalle decisioni di merito adottate dalla Corte di appello, resta travolto dall’effetto espansivo interno della cass a zione della sentenza impugnata(art. 336, comma 1, c.p.c.). 6.

― In conclusione, va nno accolt i il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo motivo del detto ricorsoe dichiarati assorbiti i due ricors i in ci dentali . 7. ― La sentenza oggetto di impugnazione è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, che giudicherà in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale,dichiara inammissibileil primo motivo del detto ricorso e assorbiti i due ricors i Sez. I–RG 21558/2019 camera di consiglio27.6.2023 incidentali; cassa la sentenz