Italian Court remands expulsion appeal to public hearing regarding pending special protection residence permit suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the interlocutory order to a public hearing rather than issuing a final decision. Manè Ismailai argued that his irregular stay was suspended pending the review of his special protection residence permit application by the Tribunal of L'Aquila. The court found the legal question regarding inexpellability during the appeal of the residence permit refusal to be complex and required full oral argument before ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 360 n. 5 c.p.c.: When a cassation appeal raises a complex question of inexpellability dependent on the outcome of a pending administrative procedure regarding special protection status, the court may remand the case to a public hearing for complete examination.
Parole chiave
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ne decreto espulsione Dott. Paola Vella - Consigliere - Dott. Cosmo Crolla - rel..Consigliere - Ud.10/07/2023– CC Dott. Giuseppe Dongiacomo - . Consigliere - R.G.N Dott. Paolo Fraulini - Consigliere. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al nr. 27006/2022 proposto da Manè Ismailai, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini nr 30, presso lo Studio dell’avv. Alessandro Ferrara che lo rappresenta e difende giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore e Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Chieti -intimati- avverso l’ordinanza nr 112/2022 del Giudice di Pace di Chieti depositata in data 11/11/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Chieti, con decreto dell’11/11/2022, ha respinto l’opposizione proposta da Manè Ismailai, cittadino dello stato del Senegal, avverso il decreto prefettizio di espulsione del 20/9/2022 emesso in quanto lo straniero soggiornava irregolarmente in Italia. 1.1 Il giudice onorario ha ritenuto che il provvedimento di espulsione fosse legittimo in quanto lo straniero non aveva alcun titolo che lo abilitasse alla permanenza nel territorio italiano, avendo attraversato la frontiera senza essere munito di permesso di soggiorno ed avendo proposto plurime domande di protezione internazionale tutte respinte 2. Manè Ismailai propone ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi Il Ministero e la Prefettura sono rimasti intimati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 commi 2 , lett. b e 4 bis , 14, commi 1. 5 bis e 5 ter , 19, commi 1.1. e 1.2 del d.lvo 286/98 e art 5 e 19 ter d.lvo 150/11 in relazione all’art 360 nr 3 cpc . 1.1 Lo straniero lamenta che il Giudice di Pace non ha tenuto conto del provvedimento di sospensione, disposto dal Tribunale dell’Aquila, dell’efficacia esecutiva del decreto di rifiuto del titolo di soggiorno per protezione speciale della Questura di Chieti del 20/9/2022, che fa venir meno il presupposto dell’intimata espulsione ossia la presenza irregolare del Manè sul territorio nazionale. 1.2 Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla « pendenza del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno a seguito della sospensiva del Tribunale dell’Aquila del decreto questorile di rifiuto del titolo di soggiorno per protezione speciale »in relazione agli artt. 13 , commi 2 lett. b e 4 bis , art. 14, commi 1. 5 bis e 5 ter , 19 , commi 1.1. e 1.2 del d.lvo 286/98 e art 5 e 19 ter d.lvo 150/11 in relazione all’art 360 nr 5 cpc . 2 Le doglianze pongono all’attenzione di questa Corte la questione della inespellibilità dello straniero in pendenza del procedimento di impugnazione del decreto questorile di rigetto dell’istanza di concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dal d.l. 130/2020 in ordine alla quale il Collegio reputa di rimetterne la trattazione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza . Così deciso in Roma,