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Ordinanza — n. 25339/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses deportation order due to lack of intelligible motivation under civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a Peace Judge's order validating a border escort decree because it lacked intelligible motivation. The foreigner argued the judge failed to verify the expulsion order's prerequisites and ignored international asylum claims, while the Ministry contended the procedural form was sufficient. The court ruled that even summary decrees must transparently demonstrate the judicial control exercised over the underlying expulsion act, finding the generic formulaic language inadequate.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; Art. 13, comma 5 bis, d.lvo 286/98: A judicial decree validating an administrative deportation measure must contain intelligible motivation demonstrating the court's substantive examination of the underlying expulsion order and its prerequisites, rendering a mere formulaic statement of compliance insufficient.

Parole chiave

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deportation order validation lack of intelligible motivation border escort decree judicial review of expulsion civil procedure nullity administrative enforcement summary judicial decree controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
4 Il provvedimento impugnato è, dunque, nullo per mancanza di una intelligibile motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Art. 13, comma 5 bis, d.lvo 286/98
2.1 Il Giudice di pace provvede alla convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica "con decreto motivato" (art. 13, comma 5 bis, cit.).
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
1 Con il primo mezzo di impugnazione viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli art 111 Cost., 132 comma 2 nr 4 cpc e 13 comma 5 bis del d.lvo 286/98 , in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 cpc; il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione del decreto di convalida.
Art. 133 D.P.R. n. 115/2002
Art. 82 D.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art.
Art. 83 D.P.R. n. 115/2002
art 111 Cost
1 Con il primo mezzo di impugnazione viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli art 111 Cost., 132 comma 2 nr 4 cpc e 13 comma 5 bis del d.lvo 286/98 , in relazione all’art.
art. 132 c.p
4 Il provvedimento impugnato è, dunque, nullo per mancanza di una intelligibile motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n.
art. 382 c.p
3 In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace del 5/10/2022 va cassato senza rinvio a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3268/2006
Cass. 3268/2006 e 5715/2008) 2.2 Nel caso di specie il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento presso strutture idonee fino all’effettiva esecuzione del provvedimento utilizzando un modulo prestampato del seguente tenore « ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt.
Cass. 5715/2008
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009 , 23007/2010 , rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
Cass. 18583/2012, 22882/2018 , 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018 , 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).6 5 Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Napoli
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29931/2022 proposto da Rashid Md Mamunur, domiciliato ex lege in Roma presso Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Manzi giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore rappresentato dall’Avvocatura di Stato -intimato- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli del 5/10/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di Pace di Napoli,con provvedimento, assunto all’esito dell’udienza del 5 /10/2022, convalidava il decreto di accompagnamento alla frontiera di Rashid Md Mamunur 2. Lo straniero propone ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi. Il Ministero ha, tardivamente, depositato nota di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo mezzo di impugnazione viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli art 111 Cost., 132 comma 2 nr 4 cpc e 13 comma 5 bis del d.lvo 286/98 , in relazione all’art. 360 comma 1 nr 3 cpc; il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione del decreto di convalida. 1.1 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 7 d.lvo nr. 286/98, 103 , comma 11 e 17 del d.lvo 34/2020 in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc per non avere il Giudice considerato che la revoca del Kit per il rilascio del permesso a seguito di emersione, presupposto del decreto di espulsione non era stato notificato. 1.2 Con il terzo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma3 TUI e 3 legge 241/90 , in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc per aver il Giudice di Pace disposto la convalida senza la preventiva verifica dell’esistenza del nulla osta dell’Autortà giudiziaria per procedere all’espulsione. 1.3 Con il quarto motivo si prospetta omesso fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti costituito dalla dedotta domanda di protezione internazionale. 1.4 Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione di plurime norme di diritto internazionale, dell’unione europea sulla domanda di asilo la cui presentazione rendeva improcedibile il procedimento di convalida. 1.5 Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della normativa nazionale in materia di protezione umanitaria e speciale 2 Il primo motivo è fondato. 2.1 Il Giudice di pace provvede alla convalida del provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica "con decreto motivato" (art. 13, comma 5 bis, cit.).

La motivazione del provvedimento giurisdizionale, ancorché sommaria (data la forma di decreto del provvedimento de quo), deve rendere trasparente l'effettività del compito di garanzia affidato al Giudice: che, cioè, questi abbia portato il suo esame ed abbia esercitato il suo controllo tanto sul provvedimento di espulsione come atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia quanto sui motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente, appunto, nell'accompagnamento della frontiera a mezzo di forza pubblica.(cfr.

Cass. 3268/2006 e 5715/2008) 2.2 Nel caso di specie il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento presso strutture idonee fino all’effettiva esecuzione del provvedimento utilizzando un modulo prestampato del seguente tenore « ritenuto che sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lvo 25 luglio 1988 , come modificato dalla legge nr 271/04 , constata la ritualità e tempestività delle notifiche , ritenuto che non sia configurabile l’ipotesi della forza maggiore , atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all’autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno , vista l’assenza di motivi ostativi all’esecuzione dell’espulsione ». 2.3 E’ evidente che si tratta di una motivazione di stile manchevole non solo dell’ indicazione del decreto di espulsione ma anche di qualsivoglia riferimento alle ragioni fondanti la misura dell’accompagnamento coattivo della quale è stata chiesta la convalida. 4 Il provvedimento impugnato è, dunque, nullo per mancanza di una intelligibile motivazione, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. 3 Gli altri motivi rimangono assorbiti. 3 In dipendenza dell'accoglimento del primo motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace del 5/10/2022 va cassato senza rinvio a norma dell'art. 382 c.p.c., comma 3, u.p., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.

4. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2dello stesso D.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass. 11028/2009 , 23007/2010 , rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018 , 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).6 5 Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Napoli

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Napol