Italian Supreme Court quashes appeal judgment for ultra petita error regarding unappealed parties' incidental appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court quashed the Court of Appeal's judgment for violating the principle of correspondence between claims and rulings due to an ultra petita error. The lower court erroneously granted incidental appeals filed by Molinari and Allianz, who had acquiesced to the first-instance decision without reserving the right to repeat the claim. The Court held that the appellate court must not rule on matters not raised by the parties, leading to the cassation of the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: The appellate court cannot grant incidental appeals not actually proposed by the parties, as ruling on unraised claims violates the principle of correspondence between claims and rulings and constitutes an ultra petita error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22581/2019 R.G. proposto da : MUSSINELLI MADDALENA, FEDERICI VALERIA, quali eredi di FEDERICI Giovanni Carlo, elettivamente domiciliate in ROMA , VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMICABILE LUCA (MCBLCU65P07D969R) -ricorrenti- nei confronti di FEDERICI LETIZIA -intimata- e contro ALLIANZ SPA (già RAS SPA) , elettivamente domiciliat a in ROMA , PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO (ZCCPLA64T16L753I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TRIFIRO' SALVATORE (TRFSVT32B11A638I), MINUTOLO BONAVENTURA (MNTBVN40B26H198A) -controricorrente- nonchécontro BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato CAPUTI GIUSEPPE (CPTGPP71D14G942Z) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PESENTI MARCO (PSNMRC63E05F205W), FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO CHRISTIAN (FGGNNC72M16A669I) -controricorrente,ricorrente incidentale- nonché contro CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA (già CASSA DI RISPARMIO DI LA SPEZIA SPA), elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato RIDOLA MARIO GIUSEPPE (RDLMGS54A04L049U), rappresenta ta e dife sa dall’ avvocat o MENCHINI SERGIO (MNCSRG57P27Z614E) -controricorrente, ricorrente incidentale - nonché contro RAZA KATJIUSCIA, CALLIGARIS ROBERTO, MOLINARI GIANCARLO, CIPOLLINI FEDERICO, POSTE ITALIANE SPA, POSTE ITALIANE SPA, PIGNOLO FRANCESCA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 582/2019,depositata il 23/04/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere PAOLA VELLA.
FATTI DI CAUSA 1. – La complessa vicenda in esame può essere così riepilogata sulla base degli atti di causa. Nel 2001 il notaio Carlo Giovanni Federici commissionò al consulente finanziario Federico Cipollini la gestione del proprio patrimonio mobiliare; il rapporto proseguì nel periodo in cui il Cipollini era collegato a RAS s.p.a. e poi a Banco di Desio e della Brianza s.p.a (di seguito Banco Desio), di cui nel 2003 lo stesso notaio divenne cliente, e presso il quale il Cipo llini v eniva indicato come “promotore finanziario di riferimento”. 1.1.
–Il 28 / 5 / 2003 Banco Desio interr uppe ogni rapporto con il Cipollini e chiuse d'ufficio i conti a lui intestati insieme alla moglie KatjiusciaRaza, senza informarne il correntista Federici. Asettembre 2003 i l Federici , su consiglio del Cipollini , deci s e di investire € 100.000,00 in polizze assicurative emesse da R AS , tramite due assegni bancari di € 50.000,00 ciascuno che consegn ò al Cipollini, il quale nedestinò solo uno all’acquisto della polizza. A primavera del 2004 il Cipollini riferì al Federici di aver interrotto ogni rapporto con le banche e di aver iniziato a lavorare in proprio come consulente finanziario, proponendogli di sottoscrivere un contratto di consulenza. 1.2.
– Successivamente il Federici consegn ò al Cipollini una serie di assegni per effettuare alcuni investimenti mobiliari, tra i quali un assegno bancario Carispe di €120.000 ,00 intestato a RAS (oggi Allianz s.p.a.) ed altri assegni circolari, dei qua li n. 11 intestati a Poste Italiane per complessivi €505.000,00. Il 18/10/2005 il Federici ven ne convocato dalla Guardia di finanza per avere alcuni chiarimenti sull'assegno bancario di € 120.000,00intestato RAS e tratto sul proprio conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio di La Spezia (di seguito Carispe) e in quel frangente apprese che l'assegno risultava emesso in data 06/04/2004 in favore non già di RAS ma di tale Roberto Calligaris (a lui sconosciuto); recatosi presso la sede Carispe per visionare l'originale dell'assegno, constatò, così come accertato dalla stessa Guardia di finanza, che l'assegno recava evidenti abrasioni e sovrascritture sul nominativo del prenditore; in particolare: vi erano chiare tracce di caratteri sottostanti (la “S” di RAS e la prima “O” di ROBERTO che era vistosamente allungata e rilevava un intervento di modifica sulla A sottostante); appariva insolito l'utilizzo del carattere stampatello in luogo del corsivo, nonostante si trattasse di persona fisica; l'assegno, di importo rilevante, era stato posto all'incasso fuori piazza.
Elementi, questi, che avrebbero dovuto innalzare la soglia di attenzione sia della banca negoziatrice (Banco Desio) sia della banca trattaria nella stanza di compensazione (Carispe). 1.3. – Su tali basi i l Federici otte n ne dal T ribunale di La Spezia sequestro conservativo contro Cipollini, Raza e Calligaris; nel corso del procedimento cautelare emerse che quest’ultimo, una volta incassato l'assegno Carispe, aveva: consegna to al Cipollini € 4.008,00; v ersato € 70.000 ,00 alla Raza su un conto dalla stessa acceso pochi giorni prima, nonché € 34.450 ,00 a tale Trunzo , creditore del Cipollini; trattenuto per sé € 10.750 ,00 per un credito vantato nei confronti del Cipollini.
Il 20/05/2004 venne svolta una verifica presso il Banco Desio e gli ispettori stigmatizzarono varie irregolarità, a nche in relazione alla normativa antiriciclaggio; risultava, tra l’altro , che il Cipollini continuava a usare la modulistica della banca e a gestire la clientela dell'agenzia che solo formalmente era stata riassegnata alla dipendente Francesca Pignolo, il nuovo promotore destinato a sostituire il Cipollini dopo il suo allontanamento dall'Istituto. Stanti i fatti emersi all'esito della convocazione della Guardia di finanza e del procedimento cautelare, il Federici andò a verificare l'esito degli ulteriori investimenti in RAS, visti gli stretti rapporti di collaborazione che il Cipollini aveva con l’agente RAS, Giancarlo Molinari, è appuròche solo uno dei due assegni di € 50.000 ,00 era stato investito in RAS e che a fronte di due ulteriori assegn i circolari, uno di €50.000,00 l'altro di € 25.000, 00 ( entrambi ritirati dal Cipollini presso Carispe e incassati dal Molinari), solo il secondo era stato utilizzato per l'acquisto di una polizza a favore del Federici.
L'assegno di € 25.000,00 – che prese ntava sul retro un tentativo di incasso irregolare, essendovi traccia della dichiarazione “per conoscenza e garanzia”, poi cancellata – venne successivamente girato per l'incasso dal Molinari , senza dare notizia delle anomalie al cliente Federici. Nel rendiconto immediatamente successivo il Cipollini indic ò anche un nuovo falso investimento in realtà mai effettuato, celando l’anomalia delle operazioni. Il Federici andò altresì a verificare gli undici assegni circolari non trasferibili intestati a Poste Italiane, da questa cambiat i, consentendo al Cipollini di appropriarsi della relativa provvista. 1.4.
– Il Federici spor se denuncia - querela contro il Cipollini che venne rinviato a giudizio (con stralcio della posizione degli altri imputati, Raza e Calligaris, per prescrizione), dopo che il PM aveva dispostosequestro penale dell’assegno n. 8002495188 - 12 intestato “RAS” di € 120.000,00 edeffettuata perizia (consulente Ricci). 1.5. – Con atto di citazione del 15 /03/ 2006 Federici e la moglie Maddalena Mussin elli c onvennero in giudizio davanti al Tribunale di La Spezia Cipollini, Raza, Calligaris, Molinari, Banco Desio, Ras e Poste Italiane, per far accertare (per quanto ancora rileva in questa sede): -che Cipollini aveva sottratto agli attori la somma di € 725.000 ,00 senza adempiere le obbligazioni del contratto di consulenza, con conseguente condanna alle relative restituzioni; - che Calligaris e Banco Desio erano corresponsabili con il Cipollini della sottrazione dell’assegno del 06/04/2004 di € 120.000,00 e quindi dovevano essere condannati in solido alla restituzione di detto importo, nonché «al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori (morali, esistenziali e quant'altro)»; - che RAS e Molinari erano corresponsabili con il Cipollini della sottrazione di due assegni di €50.000,00 e quindi dovevano essere condannati in solido con il Cipollini alla restituzione di quelle somme, nonché «al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori per effetto della mancata informazione in ordine ai comportamenti del Cipollini nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti (morali, esistenziali e quant'altro)»; - che Poste Italiane era corresponsabile della sottrazione degli assegni circolari Carispe per complessivi € 505.000,00 e quindi doveva essere condannata in solido alla restituzione di detto importo, nonché «al risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori (morali, esistenziali e quant'altro)». 1.6.
– Banco Desio otten ne l’ a utorizza zione a chiamare in causa Carispe (quale banca trattaria dell’assegno di € 120.000 del 06/04/2004), Calligaris (quale beneficiario del predetto assegno) e Pignolo (quale dipendente della banca che curò l’incasso del titolo). RAS a sua volta chiamòin causa il Molinari. Gli attori estesero le loro domande ai terzi chiamati in causa Carispe e Pignolo, disconoscendo la conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti dai convenuti e chiedendo l’esibizione degli originali (in particolare dell’assegno di € 120.000 ,00).
Il giudice designato riten ne che la causa rientrasse nell’ambito dell’art 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 5/2003 e dispose il mutamento in rito societario, cancellando la causa dal ruolo. Gli attori riassunsero il giudizio riproponendo le domande svolte contro convenuti e terzi chiamati in causa. Vennero espletate prove orali (testimoni e interrogatorio formale degli attori). 1.7. – Con sentenza del 2012 il Tribunale di La Spezia ha:
i) dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Mus s inelli; ii) dichiarato inammissibile perché tardiva ex art. 10 d.lgs. 5/2003 la domanda nei confronti di Banco Desio e Carispe con riguardo agli “ulteriori danni subiti dagli attori per effetto della mancata informazione in ordine alla condotta del Cipollini”; iii) rigettato le domande di Federici e Banco Desio nei confronti della Pignolo; iv) accertato e dichiarato che Cipollini aveva sottratto a Federici la somma complessiva di € 725.000 ,00 ;
v) accertat o il concorso di colpa del Federici nella causazione del danno , in misura equitativamente determinata del 20%; vi) accolto la domanda di Federici nei confronti di Cipollini, Calligaris, Raza, Banco Desio e Carispe con riguardo all'alterazione dell'assegno di € 120.000 ,00 condannandoli in solido alla restituzione della somma predetta,con decurtazione del 20% a titolo di concorso di colpa; vii) accolto la domanda del Federici nei confronti del solo Cipollini con riguardo alla restituzione della somma di €30.694,56 quale corrispettivo del contratto di consulenza finanziaria ; viii) rigettato la domanda riconvenzionale del Molinari nei confronti del Federici; ix) rigettato la domanda di simulazione relativa per interposizione fittizia;
x) rigettato la domanda di manleva spiegata da Banco Desio nei confronti della Pignolo e Carispe;xi) accolto la domanda di Federici nei confronti di Cipollini, Molinari e Allianz (già RAS) condannando il Cipollini al risarcimento del danno nella misura di € 100.000 ,00 e con lui in solido Molinari e Allianz,limitatamente a € 50.000 ,00; xii) accolto la domanda nei confronti di Poste Italiane, condannandola in solido con Cipollini al risarcimento del danno nella misura di € 505.000,00 con decurtazione del 20%; xiii) accolto la domanda di risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. nei confronti di Cipollini, Raza, Calligaris, Molinari, Banco Desio, Carispe, Allianz e Poste Italiane, condannandoli tutti in solido nella misura di € 10.000 ,00 ; xiv) condannato i convenuti in solido alla rifusione delle spese in favore del Federici (compreso il giudizio cautelare) nonché Banco Desio a rifondere le spese alla Pignolo. 1.8.
– Avverso detta decisione ha proposto appello Poste Italiane, cui hanno resistito Molinari e Allianz , quest’ultima chiedendo il rigetto dell'eventuale appello degli attori. Banco Desio ha proposto appello incidentale, proponendo istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. di tutte le sottoscrizioni disconosciute dal Federici, e chiedendo il rigetto della domanda formulata dagli attori nei propri confronti e, in via subordinata , l’accertamento del concorso di colpa del Federici ex art. 1227 c.c.e dell'esclusiva responsabilità di Carispe, Calligaris e Cipollini con riguardo all'assegno di €120.000,00.
Carispe ha proposto appello incidentale tardivo chiedendo accertarsi l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità per l'assegno di € 120.000 ,00 e , in subordine , dic hiarar si la responsabilità di Cipollini, Calligaris, Raza e Banco Desio; in via ulteriormente subordinata accertarsiil concorso colposo degli attori. Il Federici ha proposto appello incidentale: nei confronti di Allianz e Molinari con riferimento all'assegno di € 50.000 ,00 ; nei confronti di Allianz per il risarcimento dei danni da mancata comunicazione dell'anomalo comportamento del Cipollini; nei confronti di quest’ultimo, per l’esclusione del concorso di colpa.
Inoltre, visto l'appello incidentale diBanco Desio, ha proposto appello incidentale ex art. 334, comma 2 , c.p.c. contro il rigetto delle domande di risarcimento dei danni da mancata informativa formulate nei confronti di Banco Desio (per l'assegno di € 120.000,00)nonché di Allianz e Molinari. Il giudizio di appello è stato interrotto per decesso del Federici (in data 27/04/2017) e riassunto dalla moglie Maddalena Mussinelli e una delle due figlie, Valeria Federici. 1.9. –Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova:
i) ha rigettato l'appello di Poste Italiane, in punto di responsabilità e nesso causale tra la condotta e il danno, ritenendo corretta la misura del concorso di colpa attribuito al Federici; ii) ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dagli eredi Federici nei confronti di Banco Desio,in quanto la domanda di risarcimento dei danni da mancata informativa era stata introdotta per la prima volta nelle conclusioni formulate nell'istanza di riassunzione del giudizio secondo il rit o societario; iii) ha accolto l'appello incidentale di Banco Desio con riguardo all'assegno di € 120.000,00 tratto su Carispe e avente come beneficiario RAS ma alterato nel nominativo del prenditore; iv) ha tratto le stesse conclusioni sull’appello incidentale tardivo di Carispe. 2.
–Avverso detta decisione le eredi Federici hanno proposto ricorso per cassazione in cinque motivi , illustrato da memoria . Allianz ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Banco Desio ha resistito con controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale. Crèdit Agricole Italia spa (ex Carispe) ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. Nessuna difesa hanno svolto i restanti intimati Poste italiane, Cipollini, Calligaris, Raza, Molinari, Pignolo, Federici Letizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.– Con il primo motivo del ricorso principale , Maddalena Mussinelli e Valeria Federici denunciano la violazione degli artt. 1218, 1176, comma2, e 2697 c.c., per avere la Corte d’Appello di Genova erroneamente escluso il concorso di responsabilità di Banco Desio e Carispe nella negoziazione dell’ a ssegno Carispe di € 120.000,00– ritenendo « carente la prova dell’asserita grossolanità ed evidenza dell’alterazione» del titolo , per la « mancanza di possibilità di effettuare un esame diretto dell’originale» – e fatto gravare su parte ricorrente l’onere della prova. 2.2.– Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 210 e 116 c.p.c. nonché 24 e 111 cost., per avere la corte d’appello erroneamente riten uto la produzione dell’originale del l’ assegno Carispe l’unico mezzo possibile per rilevarne l’ alterazione , tanto più che l’ordine di esibizione impartito a Carispe era rimasto inevaso (senza che se ne fosse tenuto conto ex art. 116, comma 2 , c.p.c. ) e il tribunale aveva ritenuto superfluo disporre una nuova CTU, considerando «utilizzabile, sia pure unitamente agli altri elementi probatori, la consulenza tecnica fatta espletare nell’ambito del procedimento penale da parte del pubblico ministero e prodotta dagli attori».
Inoltre, la corte d’appello non a v rebbe tenuto conto : delle prove testimoniali acquisite sull’evidente abrasione e alterazione dell’assegno, rilevabile ictu oculi; della dichiarazione confessoria del Calligaris; dell’ a nnotazione di P.G. ex art. 357 c.p.p. ( attestante che « dall’esame dell’originale risulta palese un’alterazione del nominativo beneficiario che è stato trasformato da “RAS” in “ROBERTO CALLIGARIS” sia cancellando dei caratteri sia modificandoli e ripassandoli più volte con la penna biro» e che «vi sono evidenti segni di abrasione sul titolo»); delle risultanze della CTU del perito finanziario Ricci, sulla grossolana falsificazione del nome del prenditore; delle risultanze della perizia calligrafica in sede penale della CTU Torreggiani (per cui: (i) a d un primo esame visivo dell’Assegno Carispe, «sulla superficie del titolo nella zona relativa alla lettera “O” lo strato appare compromesso da abrasioni meccaniche.
Infatti in tale zona non esistono quasi più i puntini a stampa di colore arancione presenti sulla restante superficie dell’assegno»; ii) da un successivo esame strumentale del titolo, «sottoponendo sempre la zona relativa alla lettera “O” a forte ingrandimento si riscontra che tale lettera è stata vergata sopra una sottostante lettera “A” che risulta in parte cancellata. Anche la lettera “B” risulta vergata sopra una sottostante lettera “S”. Pertanto l’originario nominativo “RAS” è stato trasformato, mediante abrasioni e sovrascritture, nelle lettere “ROB” di “ROBERTO CALLIGARIS”»; di tutte le ulteriori “criticità”, emergenti dal rapporto ispettivo eseguito dal Servizio Revisione Interna – Auditing di Banco Desio in data 20 maggio 2004. 3.
– I primi due motivi del ricorso principale , da esaminare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. 3.1. – L e Sezioni unite di questa Corte ( Cass. S ez. U , 12477/2018) hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale ("da contatto"), con conseguente applicazione del regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c., per cui è consentito alla banca negoziatrice fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli sia imputabile, ovvero non sia d ovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la stessa – essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art.1176, comma 2 , c.c. , in ragione della sua qualità di operatore professionale – risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta (conf.
Cass. 13969/2022). 3.2. – A lla luce della clausola generale di cui a ll'art. 1176 , comma 2, c.c., il giudizio di diligenza professionale compiuto dal giudice di merito, per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce une vera e propria attività di interpretazione della norma, e quindi non un giudizio meramente fattuale, bensì di diritto, come tale censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c. (Cass. 12861/2023, 34107/2019, 8047/2019). 3.3. – Questa Corte ha più volte chiarito che , s olo quando il documento presentato non rechi tracce di alterazione, l'incaricato della banca non può essere tenuto a operare complesse verifiche (Cass. 12861/2023, 38110/2022, 16781/2022, 3649/2021).
Occorre dunque indagare in concreto il grado di esigibilità della diligenza, e verificare, in particolare , se la falsificazione sia riscontrabile attraverso un attento esame diretto dell'assegno , visivo o tattile, da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, o anche con mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo; ovvero sea tal fine sia necessario il ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o a particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass.34873/2022, 1377/2016, 16332/2016, 6513/2014).
In base alla regola generale posta dall’art. 1218 c.c., competeva dunque alla banc a dar e prova, attraverso la produzione del titol o in questione, di aver adempiuto diligentemente all’obbligazione che le faceva carico, con specifico riguardo al fatto che il titolo recasse alterazioni non rilevabili ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio (Cass. 143/2023). 4. – Stante l ’a ccoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, occorre esaminare il ricorso incidentale condizionato di Credit Agricole(ex Carispe), vertente sullo stesso tema. 4.1.
– Il primo mezzo del ricorso incidentale condizionato denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 111, comma 2, Cost., e con l’art. 359 c.p.c. ( art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. ) , sul rilievo che i n primo grado l’acquisizione dell’originale dell’assegno non era stata ritenuta indispensabile, bastando a tal fine l’esame della copia (non disconosciuta) dell’assegno, così come non era stata ritenuta indispensabile una CTU,alla luce degli accertamenti peritali svolti in sede penale ed acquisiti nel giudizio per cui è causa .
Pertanto, la sentenza della corte d’appello integrerebbe una decisione “della terza via”sulla quale doveva essere attivato il contraddittorio. 4.1.1. –Il motivo è infondato, poiché la questione non poteva considerarsi nuova, essendo stata g ià veicolata nel processo attraverso l’istanza di esibizione dell’assegno proposta in primo grado, trattandosi dunque solo d i una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. 4.2. – Il secondo lamenta omesso esame di circostanze decisive, anche in relazione all’art. 2719 c.c., ai fini dell’accertamento della non rilevabilità “ictu oculi” dell’alterazione dell’assegno(art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) in quanto, se la corte d’appello avesse previamente sottoposto al contraddittorio delle parti la questione della mancanza dell’originale dell’assegno, sarebbe stato agevole evidenziare che:
i) in assenza di un formale disconoscimento della conformità della copia all’originale, il giudizio della corte avrebbe dovuto compiersi ugualmente, anche sen za l’originale, con l’effetto di doversi negare la rilevabilità “ictu oculi” dell’alterazione, ove ciò non fosse emerso dalla copia dell’assegno; ii) dalla CTU calligrafica penale emerge va che per rilevare l’alterazione dell’assegno occorrevaun’analisi di tipo strumentale . 4.2.1. – Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due mezzi del ricorso principale, alle cui motivazioni si rinvia. 5.
– Il terzo m ezzo del ricorso principale lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 9 del d.lgs. n. 5/2003 nonché del combinato disposto dell’art. 157 c.p.c. e degli articoli 10, comma 2, e 13, comma 4, del d.lgs. n. 5/2003 (art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c.) , per avere la c orte territoriale dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dal Federici avverso il capo della sentenza di primo grado – che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda di risarcimento dei danni subit i dal Federici in conseguenza dalla mancata informativa da parte d i Banco Des io circa le irregolarità verificatesi in occasione dell’incasso dell’assegno Carispe – dal momento che detta domanda era stata proposta tempestivamente, e, comunque, la sua tardività non sarebbe stata rilevabile d’ufficio. 5.1.
–La censura è fondata e va accolta. 5.2. – Dall’esame degli atti è emerso che nell’originario atto di citazione il Federici aveva effettivamente proposto la domanda di «risarcimento degli ulteriori danni subiti dagli attori per effetto della mancata informazione in ordine ai comportamenti del Cipollini» solo contro RAS e Molinari, non anche Banco Desio e Calligaris (contro i quali era stato chiesto il risarcimento solo «degli ulteriori danni subiti dagli attori (morali, esistenziali e quant'altro)». Successivamente, però, questa domanda è stata formulata nella memoria in riassunzione ex art. 6, d.lgs. 5/2003, senza che Banco Desio eccepisse alcunché nella prima memoria di replica (ove aveva anzi dato atto che l'attore non aveva aggiunto nessun elemento nuovo rispetto a quelli già prospettati nel proprio atto introduttivo, così accettando il contraddittorio), salvo poi dolersene nella memoria ex art. 10 d.lgs. cit.,con comparsa conclusionale.
La domanda non poteva quindi ritenersi tardiva , poiché l’eccezione di novità non risulta proposta nella prima memoria successiva, alla luce delle norme sul rito societario. Invero, l’ art. 9 d.lgs. 5/2003 dispone che « L 'istanza di fissazione di udienza deve sempre contenere le conclusioni di rito e di merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonché la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante». Tuttavia, i l successivo a rt. 10, comma 2, precisa che:
«Salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, e dall'articolo 13, comma 3, a seguito della notificazione dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di proporre nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell'articolo 157 del codice di procedura civile». 6.
– Restando in argomento va esaminato il ricorso incidentale di Banco Desio, che denunzia violazione degli artt. 112 e 334 c.p.c., per omessa pronuncia della corte d’appello sull’eccezione di decadenza del Federici dall’ appello incidentale ex art. 334, comma 2 , c.p.c. , proposto all'udienza del 18 /07/ 2013, con impugnazione “ultra tardiva” su un capo della decisione che nessuno aveva impugnato (e cioè quello relativo alla responsabilità indiretta per mancata informativa del notaio). 6.1. – La censura , al di là della sua scarsa chiarezza, è infondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che reputa ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva «anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (Cass. 26139/2022; conf.
Cass.23584/2022, che ammette l 'impugnazione incidentale tardiva a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, purché l’interesse a proporla non preesista ma sia innescato dall’altrui impugnazione; Cass. 25285/2020, per cui essa è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere). 7.
–Il quarto m otivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c), nonché omessa pronuncia (art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c.) , per avere la corte d’appello omesso di pronunciarsi sull ’appello incidentale proposto da Federici contro il riconoscimento del suo concorso di colpa anche nei confronti del Cipollini. 7.1. – Il motivo è infondato , poiché la corte territoriale si è sufficientemente pronunciata sul punto esaminando l’appello proposto da Poste (v. pag. 15-16 sentenzaimpugnata). 8.
– Il quinto motivo del ricorso principale deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), nonché vizio di ultrapetizione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) , per avere nel dispositivo la c orte d’ a ppello accolto l’appello incidentale asseritamente proposto da Molinari e Allianz, i quali invece non l’avevano proposto, prestando acquiescenza e provvedendo al pagamento dell’importo dovuto in forza della sentenza di primo grado senza alcuna riserva di ripetizione. 8.1.
–La censura è fondata. 8.2. – I l dispositivo della sentenza impugnata recita effettivamente: «In accoglimento dell’appello incidentale proposto da Cassa di Risparmio della Spezia e di quello proposto da Banco Desio e della Brianza, nonché dell’appello incidentale proposto da Molinari e Allianz spa, in parziale riforma della sentenza n. 665/2012 emessa dal Tribunale di La Spezia, respinge le domande degli attori in primo grado nei confronti di tali appellanti incidentali», mentre è pacifico che non vi era alcun appello incidentale di Molinari e Allianz su cui pronunciarsi. 9.
– In conclusione, la se ntenza impugnata va cassata con rinvio, in accoglimento dei motivi primo, secondo, quarto e quinto del ricorso principale, con rigetto del terzo motivo del ricorso principale, nonché di entrambi i ricorsi incidentali.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo e quinto del ricorso principalee rigetta il quarto. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale di Credit Agricole Italia s.p.a. e dichiara assorbito il secondo. Rigetta il ricorso incidentale di Banco di Desio edella Brianza s.p.a. Cassa la sentenza impugnata in