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Decreto — n. 24830/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 24830/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case closure. The appellant, represented by Neri Claudio, did not act to contest the proposal, while the opposing parties, including Lucarelli Nicola and Fino 1 Securitisation S.r.l., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case closure within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit procedural extinction case closure proposal litigation costs allocation spese di esecuzione spese legali riduzione delle spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5040/2023 R.G. proposto da : GIANGIOBBE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato SPERANZA CRISTINA (SPRCST56A49F495T) rappresentato e difeso dall'avvocato NERI CLAUDIO (NRECLD49C07A050Y) -ricorrente- contro LUCARELLI NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTIGLIONE DEL LAGO N. 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEI DECIO NICOLA (MTTDNC72P25B963S) rappresentato e difeso dall'avvocato GAETA ANNARITA (GTANRT74E62L113F) -controricorrente- nonchè contro IMPRESA ELISEO ING.

RENATO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASTIGLIONE DLE LAGO 3, presso lo studio dell’avvocato MATTEI NICOLA DECIO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato LUCARELLI NICOLA (LCRNCL70M28L113O) -controricorrente- nonchè contro FINO 1 SECURITISATION S.R.L., BALSAMO PAOLO, FALLIMENTO GIANGIOBBE SRL, VERDE ANTONIETTA, CIRESE ALDINO, JULIET S.P.A., PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.205/2022depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acc