Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Municipality of Venice, filed a decree against Siena NPL and related entities but remained silent after the court's proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3472/2023 R.G. proposto da : COMUNE DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE FIORE N 22, presso lo studio dell’avvocato GATTAMELATA STEFANO (GTTSFN63L16H501U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ONGARO NICOLETTA (NGRNLT60B64F241K), TRENTO FEDERICO (TRNFRC81H28C111X), IANNOTTA ANTONIO (NNTNTN60S07L736V) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 S.R.L., CERVED CREDIT MANAGEMENT, elettivamente domiciliati in MILANO VIA FRATELLI GABBA 7 DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato SALETTI ACHILLE (SLTCLL46R08L736M) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DALEFFE GIOVANNI (DLFGNN70S11A794F) -controricorrenti- nonchè contro CERVED CREDIT MANAGEMENT, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FRATELLI GABBA 7 DOM.
DIG., presso lo studio dell’avvocato SALETTI ACHILLE (SLTCLL46R08L736M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DALEFFE GIOVANNI (DLFGNN70S11A794F) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE PADOVA n.161/2022 depositata il 29/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli a