Court declares appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal of cassation request with opposing party's acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation request. The Banca Nazionale del Lavoro had previously lost an appeal regarding interest and commission disputes with the Comune di Pescara, but voluntarily withdrew the case on February 28, 2023. Since the opposing party accepted the withdrawal, the court ruled no further proceedings or costs were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: Upon withdrawal of a cassation appeal by the appellant with the consent of the appellee, the judgment is declared extinguished without disposition on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19260/2019R.G. proposto da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli avv. Angelo Clarizia, Gianfranco Graziadei, Osvaldo Prosperi e Francesco Trotta, con domicilio eletto presso lo studio legale Graziadei, sito in Roma , via Antonio Gramsci, 54 -ricorrente - contro Comune di Pescara, in persona del Sindacopro tempore, rappresentata e difesadall’avv. Duilio Manella , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Quirino D’Angelo, sito in Roma, via Paolo Emilio, 34 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n . 2342 /201 8 , depositatail 13 dicembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal Consigliere Paolo Catallozzi; Oggetto: ricorso per cassazione -rinuncia RILEVATO CHE: -la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata il 13 dicembre 2018, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Pescara che la aveva condannata al pagamento in favore del comune di Pescara di euro 35.529,44, oltre interessi, per interessi indebitamente applicati nel contratto di swap concluso il 24 marzo 2004, e di euro 452.301,00 ed euro 286.306,00, oltre interessi, per commissioni implicite indebitamente applicate in relazione a tale contratto di swap, nonché ad altro analogo contratto concluso il 21 maggio 2003, mentre aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine ad altre domande proposte dalle parti; -il ricorso è affidato a otto motiv i ; -resiste con controricorso il comune di Pescara ; - in data 2 8 febbraio 2023 l a ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio, sottoscritto anche dalla controricorrente, la quale provvede, anche lei, aldeposito del medesimo atto il successivo 1° marzo CONSIDERATO CHE: - a ttesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dallaricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente; -non ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione est ensiva o analogica, per cui non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione(cfr.
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Cortedichiara il giudizio estinto. Co