Decreto — n. 24698/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9930/2021 R.G. proposto da : IVONE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell’avvocato DI MARZIO FABRIZIO (DMRFRZ65A19G482G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO OPERE IDRICHE SPA N. 39/2016, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI NAVIGATORI 23, presso lo studio dell’avvocato PETTINELLI CRISTINA (PTTCST73S48H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.1091/2021 depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24698/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9930/2021 R.G. proposto da : IVONE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell’avvocato DI MARZIO FABRIZIO (DMRFRZ65A19G482G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO OPERE IDRICHE SPA N. 39/2016, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI NAVIGATORI 23, presso lo studio dell’avvocato PETTINELLI CRISTINA (PTTCST73S48H501O) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n.1091/2021 depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.