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Decreto — n. 24697/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24697/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24697/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27325/2017 R.G. proposto da : NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO (LRAMSM57R03H501J) rappresentato e difeso dagli avvocati NAPPI SEVERINO (NPPSRN65D15F839K), GEBBIA ANTONINO (GBBNNN50P09F839K) -ricorrente- contro FERRI VITO, SCIONTI FRANCESCO DOMENICO FILIPPO, FALLIMENTO FINFERRI SRL -intimati- sul controricorso incidentale proposto da FALLIMENTO FINFERRI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTERISI VINCENZO (MNTVCN55A22A669W) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.697/2017 depositata il 05/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24697/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO (LRAMSM57R03H501J) rappresentato e difeso dagli avvocati NAPPI SEVERINO (NPPSRN65D15F839K), GEBBIA ANTONINO (GBBNNN50P09F839K) -ricorrente- contro FERRI VITO, SCIONTI FRANCESCO DOMENICO FILIPPO, FALLIMENTO FINFERRI SRL -intimati- sul controricorso incidentale proposto da FALLIMENTO FINFERRI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTERISI VINCENZO (MNTVCN55A22A669W) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.697/2017 depositata il 05/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo delle spese spese di difesa recupero dei costi conseguenze del ritiro ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27325/2017 R.G. proposto da : NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO (LRAMSM57R03H501J) rappresentato e difeso dagli avvocati NAPPI SEVERINO (NPPSRN65D15F839K), GEBBIA ANTONINO (GBBNNN50P09F839K) -ricorrente- contro FERRI VITO, SCIONTI FRANCESCO DOMENICO FILIPPO, FALLIMENTO FINFERRI SRL -intimati- sul controricorso incidentale proposto da FALLIMENTO FINFERRI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO (PNRPLA60L14H501O) rappresentato e difeso dall'avvocato MONTERISI VINCENZO (MNTVCN55A22A669W) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.697/2017 depositata il 05/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accesso