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Decreto — n. 24689/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 24689/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 24689/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10064/2018 R.G. proposto da : IAR SILTAL SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PORTINARO DANIELE LUCIANO (PRTDLL66M14F205U) -ricorrente- contro LAMPRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato PICONE FRANCESCO (PCNFNC66D05H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDINO GIUSEPPE NICOLA (BRDGPP63S20F205A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.2089/2017 depositata il 27/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24689/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IAR SILTAL SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PORTINARO DANIELE LUCIANO (PRTDLL66M14F205U) -ricorrente- contro LAMPRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato PICONE FRANCESCO (PCNFNC66D05H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDINO GIUSEPPE NICOLA (BRDGPP63S20F205A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.2089/2017 depositata il 27/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale condono delle spese procedurali ritiro dell'atto procedurale rinuncia alla motivazione decisione comunicata oralmente decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10064/2018 R.G. proposto da : IAR SILTAL SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PORTINARO DANIELE LUCIANO (PRTDLL66M14F205U) -ricorrente- contro LAMPRE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso lo studio dell’avvocato PICONE FRANCESCO (PCNFNC66D05H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORDINO GIUSEPPE NICOLA (BRDGPP63S20F205A) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.2089/2017 depositata il 27/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di