Decreto — n. 24642/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAConsiderato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 24642/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14974/2021 R.G. proposto da : PERINI NAVI S.P.A., elettivamente domiciliato in FIRENZE VIA CAVOUR 80, presso lo studio dell’avvocato STANGHELLINI LORENZO (STNLNZ63R12G713O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO PERINI NAVI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell’avvocato STUDIO BONELLI EREDE LOMBARDI PAPPALARDO (null) rappresentato e difeso dall'avvocato LOMBARDI GIUSEPPE (LMBGPP49M07D150Y) -controricorrente- nonchè contro PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA, FALLIMENTO PERINI NAVI S.P.A., PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI2 FIRENZE, FENIX S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.873/2021 depositata il 30/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acc